Sentenza del 18/12/2019 n. 33657 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sostenendo che il diritto al rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate negli anni 1990, 1991 e 1992 spettasse esclusivamente al sostituto d'imposta, cioè al datore di lavoro che aveva effettuato e versato le ritenute, e non al lavoratore dipendente o ai suoi eredi, qualificati come sostituiti d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto degli eredi al rimborso. Ha stabilito che anche il lavoratore dipendente, quale beneficiario diretto dell'agevolazione, è legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente trattenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, nonché a impugnare il diniego dell'Amministrazione finanziaria. I limiti delle risorse stanziate e l'eventuale riduzione proporzionale dei rimborsi incidono sulla fase liquidatoria o esecutiva, non sull'accertamento del diritto. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.700 euro per compensi, oltre spese forfettarie, accessori di legge ed euro 200 per esborsi.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa
La norma riconosce l'agevolazione fiscale relativa alle imposte del triennio 1990-1992 e deve essere interpretata nel senso che il rimborso può essere richiesto anche dal lavoratore dipendente che ha subito la ritenuta, non soltanto dal datore di lavoro che l'ha materialmente versata.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
I soggetti colpiti dal sisma che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato
La disposizione disciplina il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al limite agevolato, escludendo i soggetti che svolgono attività d'impresa e includendo espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati in relazione alle ritenute subite.
Legge 12 agosto 2017, n. 123, art. 16-octies, comma 1, lettera b), di conversione del D.L. n. 91 del 2017
Sono compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite
La modifica legislativa ha confermato e chiarito che il lavoratore dipendente è direttamente legittimato al rimborso, anche quando le imposte siano state versate formalmente dal datore di lavoro.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
La norma legittima alla presentazione della richiesta di rimborso anche il sostituito
Il soggetto che subisce la ritenuta, in quanto effettivo beneficiario dell'agevolazione, può chiedere direttamente il rimborso delle somme indebitamente trattenute e versate dal sostituto d'imposta.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto
È la disposizione processuale sulla quale l'Agenzia delle Entrate ha fondato il ricorso per cassazione, ritenendo erronea l'interpretazione delle norme sul rimborso adottata dalla CTR.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché l'Agenzia delle Entrate è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale riguarda somme trattenute alla fonte, il diritto al rimborso può spettare direttamente al contribuente che ha subito la ritenuta, anche se il versamento materiale all'Erario è stato effettuato dal sostituto d'imposta.
- Il sostituito d'imposta è legittimato non solo a presentare l'istanza di rimborso, ma anche a impugnare davanti al giudice tributario il silenzio-rifiuto o il diniego dell'Amministrazione.
- Una legge successiva che chiarisce o disciplina le modalità di rimborso può confermare la titolarità del diritto senza modificare necessariamente i giudizi già pendenti, salvo diversa previsione transitoria.
- I limiti finanziari previsti dalla legge possono incidere sull'importo concretamente liquidato, mediante riduzioni proporzionali o esaurimento delle risorse, ma non eliminano automaticamente il diritto sostanziale accertato dal giudice.
- Per ottenere un rimborso analogo occorre verificare la qualità di soggetto agevolato, il periodo d'imposta interessato, l'effettiva ritenuta subita, la tempestività dell'istanza e l'eventuale esclusione prevista per chi esercita attività d'impresa.
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