Sentenza n. 919/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Mascalucia n. 27 del 21 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di sospensione delle attività di gestione e trattamento dei rifiuti, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore rifiuti)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco aveva sospeso, fino all’esito favorevole dei monitoraggi ambientali e all’esecuzione di opere di mitigazione acustica e ambientale, tutte le attività esercitate in forza dell’autorizzazione regionale, salvo quelle autorizzate dal precedente titolo comunale. Ha dedotto: violazione dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, per difetto di contingibilità, poiché l’ordinamento prevede gli specifici rimedi dell’art. 208, comma 13, d.lgs. 152/2006; difetto di urgenza, in assenza di una situazione concreta di emergenza sanitaria o di igiene pubblica; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e carenza istruttoria; mancata fissazione di un limite temporale alla sospensione; violazione degli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934 e del principio di proporzionalità, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto previamente impartire prescrizioni e non sospendere direttamente un’attività autorizzata. Il Comune e il proprietario di un immobile vicino hanno eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti e il secondo ha chiesto l’integrazione del contraddittorio con gli altri proprietari. Il giudizio ha inoltre riguardato la rilevanza delle risultanze dei sopralluoghi e dei tavoli tecnici: pur essendo state rilevate alcune violazioni delle prescrizioni autorizzatorie, la Città Metropolitana non aveva rilevato emissioni odorigene e l’ARPA aveva escluso, allo stato degli accertamenti, danni o pericoli alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Le note interlocutorie richiamate nell’ordinanza non erano immediatamente lesive e non dovevano essere autonomamente impugnate; i verbali dei tavoli tecnici erano stati impugnati, ove occorrente, in quanto atti istruttori presupposti. Non era necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari della zona, non essendo essi parti necessarie nel giudizio di annullamento, poiché non individuati formalmente nell’atto impugnato. È stato inoltre ammesso il deposito tardivo di documenti rilevanti e successivi alla scadenza dei termini processuali. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’ordinanza contingibile e urgente presuppone un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i rimedi ordinari, oltre a provvisorietà, temporaneità e proporzionalità della misura. Nel caso concreto mancavano contingibilità e urgenza: gli accertamenti non avevano evidenziato emissioni odorigene né danni o pericoli alle risorse ambientali, mentre le violazioni riscontrate potevano essere affrontate mediante gli strumenti ordinari dell’art. 208, comma 13, d.lgs. 152/2006, secondo una progressione che impone, in rapporto alla gravità, diffida, eventuale sospensione temporanea dell’autorizzazione e revoca solo in caso di mancato adeguamento o reiterate violazioni pericolose. La società aveva inoltre collaborato alla rimozione delle criticità e all’organizzazione dei monitoraggi. La sospensione generalizzata aveva persino ostacolato i monitoraggi, che, se effettuati in assenza delle normali attività lavorative, avrebbero perso significato. La misura era dunque sproporzionata. Il principio di precauzione non legittima un potere interdittivo fondato su rischi meramente ipotizzati: il pericolo deve essere potenziale o latente, ma concretamente riferibile e significativamente incidente sull’ambiente o sulla salute. L’autorizzazione regionale non era stata impugnata e non poteva essere disattesa mediante l’ordinanza sindacale. Il TAR ha annullato l’ordinanza, fermo restando l’obbligo dell’Assessorato regionale e dell’ARPA di concludere i controlli avviati ai sensi dell’art. 208, comma 13, d.lgs. 152/2006. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
Il potere sindacale contingibile e urgente richiede un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i mezzi ordinari, oltre a urgenza, temporaneità e proporzionalità della misura.
art. 208, comma 13, d.lgs. 152/2006
Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
La disposizione configura i rimedi ordinari applicabili alle inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie secondo un criterio di gradualità; tali rimedi escludono il ricorso a un intervento sindacale extra ordinem quando non sia dimostrata una situazione concreta di pericolo imminente.
art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006
L’autorizzazione regionale unica sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali, provinciali e comunali e può costituire variante allo strumento urbanistico; un titolo autorizzatorio non impugnato non può essere disatteso mediante l’ordinanza sindacale impugnata.
artt. 318-bis e 318-ter d.lgs. 152/2006
Le violazioni ambientali accertate potevano essere trattate attraverso la procedura di estinzione delle contravvenzioni e l’imposizione di prescrizioni, costituendo ulteriori rimedi ordinari rispetto all’ordinanza contingibile e urgente.
artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio di annullamento sono parti necessarie i soggetti titolari di una posizione autonoma e contraria che siano formalmente individuati nell’atto impugnato; i proprietari di immobili della zona, non individuati nell’ordinanza, non devono essere necessariamente chiamati in giudizio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il deposito tardivo di documenti può essere ammesso quando il giudice ne riconosca la rilevanza ai fini della decisione e gli atti siano successivi alla scadenza dei termini ordinari.
Massime di principio
- Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti può essere esercitato soltanto in presenza di un pericolo concreto, irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile mediante gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento; non è sufficiente la mera possibilità astratta di un rischio.
- La preesistenza di un procedimento e di rimedi tipici, idonei a verificare e sanzionare le violazioni di un’autorizzazione ambientale, esclude il ricorso al potere extra ordinem del Sindaco quando non sia dimostrata una situazione di urgenza non rinviabile.
- In materia di autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, l’art. 208, comma 13, d.lgs. 152/2006 impone una risposta graduata alle inosservanze: diffida, eventuale sospensione temporanea in presenza di pericolo per salute o ambiente e revoca soltanto in caso di mancato adeguamento o reiterate violazioni pericolose.
- Una sospensione generalizzata dell’attività è sproporzionata quando impedisce lo svolgimento dei monitoraggi ambientali, poiché le misurazioni effettuate in assenza delle normali attività lavorative possono perdere attendibilità e significato.
- Il principio di precauzione consente misure protettive in presenza di un rischio potenziale o latente, ma non attribuisce automaticamente all’amministrazione un potere di interdizione fondato su un pericolo meramente ipotizzato; il rischio deve incidere significativamente sull’ambiente o sulla salute umana.
- Nel giudizio di annullamento, i soggetti controinteressati sono parti necessarie soltanto se formalmente individuati nell’atto impugnato; i titolari di posizioni antagoniste non individuati possono intervenire, ma la loro mancata chiamata non impone l’integrazione del contraddittorio.
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