Sentenza n. 290/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto, in data 1.04.2025, del Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella parte in cui, in relazione al progetto di ricerca e sviluppo concernente “Tecnologie Elettriche e Radar per SAPR Autonomi (TERSA)”, è stata rideterminata l'agevolazione originariamente accordata alla ECHOES S.r.l., concedendo un contributo finale alla spesa per €. 131.740,42 anziché quello originario pari ad €. 248.857,75, e, per conseguenza, determinando a carico della stessa società ricorrente un importo da restituire per €. 92.231,56; - nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i provvedimenti del Soggetto Gestore, rappresentati dalla tabella di riepilogo della concessione di agevolazioni di cui al “decreto di concessione definitiva” ricevuta il 20.05.2025; - nonché delle n. 2 note/richieste di restituzione, rispettivamente, al contributo alla spesa FCS pari ad €. 73.785,25 ed al contributo alla spesa TOSCANA pari ad €. 18.446,32, notificate il 26.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di concessione definitiva e rideterminazione delle agevolazioni relative a un progetto di ricerca e sviluppo, con riduzione del contributo e richiesta di restituzione di somme già erogate
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava la rideterminazione dell’agevolazione concessa per il progetto di ricerca e sviluppo TERSA, con riduzione del contributo da 248.857,75 euro a 131.740,42 euro e richiesta di restituzione di 92.231,56 euro. Il primo motivo sosteneva l’erroneità della qualificazione delle prestazioni rese da quattro soci-amministratori: secondo la ricorrente, tali prestazioni erano state correttamente rendicontate come personale non dipendente ai sensi del paragrafo a.2 dell’Allegato 11 al decreto direttoriale 4 agosto 2016, sulla base di delibere societarie, lettere di incarico, timesheet e valorizzazione oraria; le condizioni relative all’astensione degli amministratori e al divieto di affidamento dell’incarico alla totalità o maggioranza del consiglio di amministrazione sarebbero state riferibili soltanto alle consulenze e prestazioni di terzi di cui al paragrafo c dello stesso Allegato. Il secondo motivo denunciava il difetto di motivazione, poiché il provvedimento richiamava la relazione della Commissione ministeriale senza indicare puntualmente le norme violate e richiamava l’art. 10, comma 10, del d.m. 1 giugno 2016, che secondo la ricorrente prevederebbe una verifica finale del solo soggetto gestore e non di una Commissione ministeriale. Il terzo motivo deduceva l’illegittimo esercizio dell’autotutela oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, nonché la violazione del legittimo affidamento maturato in ragione dell’istruttoria ex ante, dei controlli sui SAL e delle precedenti valutazioni positive del soggetto gestore e del Ministero.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto errata la tesi secondo cui l’Allegato 11 non disciplinerebbe i soci-amministratori o consentirebbe di ricondurne le prestazioni alla voce del personale non dipendente. Secondo il Collegio, il paragrafo c dell’Allegato 11 disciplina espressamente consulenze o prestazioni affidate a soggetti in rapporto di cointeressenza con l’impresa, inclusi i soci, e stabilisce che le prestazioni affidate ai membri del consiglio di amministrazione non sono ammissibili quando riguardano la totalità o la maggioranza dei suoi componenti. Poiché nel caso concreto gli incarichi erano stati affidati a tutti o alla maggioranza dei membri del CDA, la condizione ostativa risultava pacificamente integrata. Da ciò il TAR ha desunto la legittimità della rideterminazione delle agevolazioni e ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo gli atti una chiara applicazione dell’Allegato 11. Ha inoltre escluso la violazione dei termini dell’autotutela, perché l’atto impugnato non costituiva annullamento d’ufficio del precedente decreto di concessione, ma il provvedimento di concessione definitiva adottato all’esito del procedimento complessivo di verifica e determinazione finale del contributo. Per la stessa ragione ha escluso la lesione del legittimo affidamento. Le spese sono state compensate tra la società e il Ministero; nulla è stato disposto nei confronti del soggetto gestore non costituito.
Norme richiamate
Allegato 11 al decreto direttoriale MISE 4 agosto 2016
Nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri
La disciplina delle spese ammissibili considera le prestazioni rese da soci e membri del consiglio di amministrazione nell’ambito delle consulenze o prestazioni di soggetti in rapporto di cointeressenza; tali prestazioni non sono ammissibili quando l’incarico riguarda la totalità o la maggioranza dei componenti del CDA.
art. 10, comma 10, d.m. 1 giugno 2016
Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell’erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi.
La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato nell’ambito del procedimento di verifica finale e concessione definitiva del contributo; il TAR non ha accolto la censura relativa alla pretesa incompatibilità della relazione ministeriale con tale disposizione.
art. 3 l. 241/1990
Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento, considerandolo applicazione delle disposizioni dell’Allegato 11 e non affetto da motivazione carente per il mancato richiamo puntuale di ulteriori disposizioni.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine di dodici mesi previsto per l’annullamento d’ufficio non è stato ritenuto applicabile, poiché l’atto impugnato è stato qualificato come concessione definitiva adottata all’esito del procedimento di verifica, e non come provvedimento di autotutela.
Massime di principio
- Quando la disciplina di un’agevolazione considera le prestazioni rese da soggetti in rapporto di cointeressenza con il beneficiario, la relativa regolamentazione si applica anche alle prestazioni dei soci e dei membri del consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla mancata menzione espressa della categoria dei soci-amministratori nella voce generale del personale non dipendente.
- Le prestazioni affidate ai membri del consiglio di amministrazione non sono ammissibili a contributo quando l’incarico riguarda la totalità o la maggioranza dei componenti dell’organo, secondo le condizioni previste dalla disciplina delle consulenze o prestazioni di soggetti collegati all’impresa beneficiaria.
- Il provvedimento che determina in via definitiva l’importo di un’agevolazione all’esito delle verifiche finali non costituisce necessariamente esercizio dell’autotutela sul precedente provvedimento provvisorio di concessione; se rappresenta la conclusione del procedimento di accertamento e liquidazione definitiva del contributo, non è soggetto al termine previsto per l’annullamento d’ufficio.
- La motivazione di un provvedimento di rideterminazione di un contributo è sufficiente quando, mediante il richiamo alla relazione istruttoria, consente di ricondurre la decisione alle specifiche condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina dell’agevolazione.
- L’affidamento del beneficiario non può essere invocato per conservare spese non ammissibili secondo le condizioni espressamente stabilite dalla disciplina di finanziamento, anche se le precedenti verifiche procedimentali abbiano avuto esito favorevole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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