Cassazione Civile, Ordinanza n. 20630/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore intervenuto)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa da un creditore procedente nei confronti del debitore, nella quale erano intervenuti altri creditori e vi era anche un soggetto aggiudicatario di parte del compendio pignorato. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di rinuncia alla procedura e di cancellazione della trascrizione del pignoramento; il tribunale, in sede di reclamo, aveva invece dichiarato l'estinzione dell'esecuzione, disposto la cancellazione del pignoramento, dichiarato inefficaci gli atti successivi alla rinuncia e ordinato gli atti restitutori conseguenti. La società intervenuta munita di titolo esecutivo aveva appellato la decisione, ma la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione e compensato le spese tra tutte le parti. In cassazione la ricorrente principale aveva proposto quattro motivi, ma nel corso del giudizio aveva rinunciato agli atti e all'azione. Il residuo scrutinio ha riguardato solo il ricorso incidentale della società aggiudicataria, che contestava il capo sulle spese, deducendo violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo: la Corte d'appello avrebbe erroneamente assimilato la sua posizione a quella del creditore procedente, mentre essa era solo offerente e poi aggiudicataria di parte del bene, priva di interesse autonomo alla lite, e coinvolta solo come litisconsorte necessario. Da ciò, secondo la ricorrente incidentale, sarebbe derivata l'ingiustificata compensazione delle spese, nonostante l'applicazione del principio di causalità imponesse la loro liquidazione a carico di chi aveva dato causa alla controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio quanto al ricorso principale, per rinuncia agli atti e all'azione, e quanto al ricorso incidentale della società intervenuta che aveva accettato la rinuncia. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società aggiudicataria, rilevando che la compensazione delle spese nei suoi confronti era priva di congrua motivazione e si poneva in contrasto con il principio di causalità, poiché la sua partecipazione al giudizio era solo quella di litisconsorte necessario e non emergeva un suo interesse diretto alla lite o alla decisione di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione a tale capo, con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per una nuova valutazione sulla liquidazione delle spese riferite alla posizione dell'aggiudicataria e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 571 c.p.c.
richiamato per qualificare la posizione dell'aggiudicataria quale offerente nella vendita forzata, distinta da quella del creditore procedente
principio di causalità
le spese del giudizio devono gravare su chi ha dato causa alla lite, salvo valida compensazione sorretta da idonea motivazione
compensazione delle spese
è ammessa solo se sorretta da adeguata motivazione; non può essere disposta per equità in modo apodittico quando difetti la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni
Massime di principio
- Nelle controversie processuali in cui un soggetto partecipi solo quale litisconsorte necessario, senza un interesse autonomo all'esito della lite, la liquidazione delle spese deve essere governata dal principio di causalità e non da una generica considerazione equitativa.
- La compensazione delle spese di lite richiede una motivazione effettiva e specifica: occorre indicare le ragioni che giustificano il discostamento dal criterio di soccombenza/causalità, non essendo sufficiente una formula generica o il mero richiamo alla buona fede di una parte.
- La corretta qualificazione della posizione processuale di un partecipante alla procedura esecutiva è decisiva ai fini delle spese: l'aggiudicatario di beni pignorati non può essere automaticamente assimilato al creditore procedente, se non ha dato origine alla controversia né perseguito un autonomo interesse al merito.
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