Sentenza del 06/04/2017 n. 2743 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Società di capitali - Amministratore di fatto - Responsabilità diretta per le imposte e le sanzioni riferite all'ente - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'amministratore di fatto contestava la propria responsabilità personale per il pagamento delle imposte evase e delle relative sanzioni riferite alla società. La questione riguardava se il ruolo di amministratore, anche effettivo ma non formalmente nominato, potesse comportare una responsabilità diretta per i debiti tributari dell'ente.
La decisione
La responsabilità diretta è stata esclusa. L'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali comporta che le imposte e gli altri debiti fiscali siano imputabili esclusivamente alla società, senza che l'amministratore, anche di fatto, diventi automaticamente coobbligato. L'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 configura, nei casi previsti, una distinta responsabilità civilistica per obbligazione propria derivante dalla violazione di obblighi di legge, e non una responsabilità tributaria diretta per il debito dell'ente. Sono state inoltre escluse le sanzioni personali, poiché l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 le pone in via esclusiva a carico della società dotata di personalità giuridica e rende inapplicabile la responsabilità solidale prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 472/1997.
Norme richiamate
Art. 36 del d.P.R. n. 602/1973
Responsabilità di liquidatori, amministratori e soci
La norma non rende tali soggetti coobbligati per i debiti tributari della società, ma prevede una particolare responsabilità civilistica per obbligazione propria, configurabile in presenza dei presupposti stabiliti dalla disposizione.
Artt. 1176 e 1218 del codice civile
Costituiscono il fondamento civilistico della responsabilità per violazione degli obblighi di diligenza e per inadempimento, distinta dalla responsabilità tributaria per il debito dell'ente.
Art. 7 del d.l. n. 269/2003
Le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono a carico esclusivo della società o dell'ente
Le sanzioni tributarie riferite alla società dotata di personalità giuridica non possono essere imputate personalmente all'amministratore, anche se di fatto.
Art. 11 del d.lgs. n. 472/1997
La responsabilità solidale prevista per determinati soggetti non è applicabile alle situazioni disciplinate dall'art. 7 del d.l. n. 269/2003.
Cass. n. 12007/2015
Richiamata a sostegno della distinzione tra debito tributario della società e responsabilità civilistica propria dell'amministratore o di altri soggetti coinvolti.
Massime di principio
- Nelle società di capitali, l'amministratore, anche di fatto, non è automaticamente responsabile in proprio delle imposte evase dalla società: il debito tributario resta imputato all'ente in virtù della sua autonomia patrimoniale.
- La mera qualità di amministratore, formale o effettivo, non consente di notificare direttamente al soggetto l'accertamento relativo alle imposte della società, salvo che venga individuata una specifica e distinta responsabilità prevista dalla legge.
- L'eventuale responsabilità dell'amministratore ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 richiede l'accertamento dei presupposti della responsabilità propria, nonché del rapporto causale tra condotta e mancato pagamento, e non coincide con la responsabilità per il debito fiscale originario.
- Le sanzioni tributarie riferite a una società con personalità giuridica gravano, in linea generale, sulla società stessa e non sull'amministratore, anche di fatto, in virtù dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003.
- L'esclusione della responsabilità diretta non impedisce, in presenza dei presupposti, ulteriori responsabilità civilistiche, concorsuali o penali derivanti dalla condotta dell'amministratore.
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