Cassazione Civile, Ordinanza n. 21940/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi acquirente)
La controversia
La controversia trae origine dall'acquisto, nel 1988, di un appartamento garantito come libero da pesi e ipoteche, ma gravato da un'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo della venditrice. Dopo un primo giudizio promosso dall'acquirente contro venditrice e notaio, nel quale era stata richiesta una condanna al pagamento della somma intimata con precetto e al risarcimento dei danni connessi all'ipoteca, le domande erano state respinte perché non era stato provato un danno attuale: non risultava né il pagamento di quanto richiesto né un pregiudizio concreto e attuale collegato all'ipoteca. Successivamente, dopo la vendita forzata dell'immobile avvenuta nel 2002, gli eredi dell'acquirente hanno introdotto un nuovo giudizio chiedendo il risarcimento del danno da evizione ai sensi dell'art. 1483 c.c. La Corte d'appello ha ritenuto la domanda preclusa da giudicato esterno e dal principio di infrazionabilità della domanda risarcitoria, osservando che la domanda sarebbe stata già proponibile nel primo processo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) vizio motivazionale e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per l'incompatibilità tra l'affermazione di giudicato e quella di infrazionabilità della domanda; (2) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 12 preleggi, perché nel primo giudizio non era stata proposta, né poteva esserlo, la domanda di risarcimento del danno da evizione, essendo ancora inesistente l'evizione; (3) violazione degli artt. 1175, 1375, 2043, 2009 c.c., degli artt. 2, 24 e 111 Cost. e dell'art. 88 c.p.c., per avere la Corte d'appello applicato retroattivamente un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto che ammetteva la proponibilità immediata della domanda risarcitoria, senza considerare il tema dell'overruling.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbendo il terzo. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva applicato il giudicato e il principio di infrazionabilità per dichiarare inammissibile la nuova domanda risarcitoria. Secondo la Corte, il rigetto del primo giudizio era fondato sulla non attualità del danno allora dedotto; ciò non impediva di proporre una nuova domanda quando il danno da evizione fosse divenuto effettivamente attuale a seguito della vendita forzata dell'immobile. È stato inoltre precisato che il principio di non frazionamento dei crediti non era pertinente al caso, poiché qui si trattava di un preteso credito che era stato già fatto valere ma ritenuto non azionabile perché non ancora attuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1483 c.c.
richiamato come fondamento della domanda di risarcimento del danno da evizione, divenuta azionabile solo dopo l'effettiva perdita del bene
art. 1484 c.c.
menzionato nel precedente giudizio come norma non applicabile perché l'evizione non si era ancora verificata
art. 111, comma 6, Cost.
invocato come parametro del vizio motivazionale denunciato nel ricorso
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata
art. 2909 c.c.
richiamato per contestare l'efficacia del giudicato esterno
art. 324 c.p.c.
richiamato in tema di giudicato formale
art. 12 preleggi
richiamato dal ricorrente nella critica all'interpretazione della preclusione processuale
artt. 1175 e 1375 c.c.
richiamati nel terzo motivo in relazione ai doveri di correttezza e buona fede
art. 2043 c.c.
richiamato nel terzo motivo come norma generale sul risarcimento del danno
art. 2009 c.c.
richiamato nel terzo motivo come disposizione evocata dalla parte ricorrente
artt. 2, 24 e 111 Cost.
richiamati nel terzo motivo a sostegno della censura sull'applicazione retroattiva dell'orientamento giurisprudenziale
art. 88 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione ai doveri processuali delle parti
Massime di principio
- Se una domanda risarcitoria è stata respinta in un primo giudizio perché il danno non era ancora attuale, la successiva sopravvenienza dell'evento dannoso consente di proporre una nuova domanda fondata sul danno ormai divenuto effettivo, senza che operi necessariamente il giudicato sulla precedente domanda.
- Il giudicato preclude soltanto la riproposizione della medesima domanda già decisa; non impedisce invece l'azione quando il fatto costitutivo del danno si sia completato solo dopo la definizione del primo processo.
- Il principio di infrazionabilità della pretesa risarcitoria non è pertinente quando la parte abbia già agito, ma la domanda sia stata ritenuta non azionabile per difetto di attualità del danno; in tale ipotesi, la successiva azione può essere proposta al maturare del presupposto dannoso.
- La non frazionabilità dei crediti, in ogni caso, non comporta automaticamente l'improponibilità della domanda, potendo incidere semmai sulla regolazione delle spese o su altri profili processuali, ove la separata proposizione non fosse evitabile.
- Quando il giudice di merito fonda l'inammissibilità su una combinazione incoerente di giudicato e infrazionabilità, deve verificare con precisione se la seconda domanda sia identica alla prima oppure se sia sorretta da un diverso fatto costitutivo sopravvenuto.
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