Sentenza n. 333/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 1256/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1256/2025, che aveva respinto l'appello del Comune contro la sentenza del TAR Campania, Sez. staccata di Salerno, n. 1491/2024, relativa all'ordinanza di demolizione di impianti serricoli e opere di regimentazione delle acque
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha chiesto la revocazione della sentenza per errore di fatto ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Ha sostenuto che il Consiglio di Stato avesse erroneamente ritenuto che l'ordinanza di demolizione riguardasse le medesime opere oggetto delle SCIA presentate nel 2018, 2021 e 2022 e che tutte le opere fossero assistite da nulla osta idraulici e da titoli abilitativi consolidati. Secondo il Comune, una parte significativa degli interventi sulle particelle 263, 264 e 83 sarebbe stata realizzata in difformità o in assenza delle SCIA, senza preventiva autorizzazione idraulica, in zona urbanisticamente incompatibile e in violazione della disciplina sul deflusso delle acque meteoriche, anche mediante deviazione o eliminazione di un canale naturale. Il Comune ha inoltre contestato la valutazione della sentenza revocanda circa il consolidamento degli effetti delle SCIA per mancati provvedimenti inibitori tempestivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l'errore di fatto revocatorio consiste in una mera svista percettiva o materiale relativa al contenuto degli atti processuali, deve essere essenziale e decisivo, e non può tradursi in un errore di valutazione, nell'interpretazione delle norme o nel riesame del merito. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva esaminato gli atti e le deduzioni del Comune, rilevandone anche la genericità e le incongruenze documentali, e aveva valutato la portata delle diverse SCIA, dei nulla osta idraulici e della documentazione fotografica. La Sezione ha ritenuto comprovato che le opere sulle particelle 263, 264, 83 e 693 erano state oggetto della SCIA del 27 aprile 2021 e del relativo nulla osta idraulico, mentre le opere sulla particella 31 erano state interessate dalle SCIA del 2018 e del 2022 e dai pertinenti nulla osta. La contestazione comunale mirava quindi a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della conformità urbanistica delle opere, non consentita in sede di revocazione. Anche le censure relative all'incompatibilità con l'art. 101 NTA del PUC e alla falsità dell'asseverazione tecnica riguardavano valutazioni giuridiche o di merito, estranee al giudizio revocatorio. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 6.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Consente la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina processuale civile.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, riconducibile a una svista percettiva e non a una valutazione o interpretazione giuridica.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Il decorso del termine per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, in assenza di tempestivi provvedimenti, determina il consolidamento degli effetti segnalati secondo quanto ritenuto nella sentenza revocanda.
art. 23, comma 3, d.P.R. 380/2001
È richiamato quale disposizione sul termine perentorio per l'esercizio dei poteri inibitori in relazione alla SCIA edilizia.
art. 6-bis l. 241/1990
È richiamato in relazione al perfezionamento della SCIA del 2021 per decorso del termine previsto dalla legge.
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il decorso del termine senza l'adozione del provvedimento definitivo comporta, secondo la motivazione richiamata, la perdita di efficacia dell'ordine di sospensione dei lavori, qualificato come cautelare e temporaneo.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La sentenza revocanda aveva valutato la mancata ottemperanza del Comune a un'ordinanza istruttoria anche ai sensi di tale disposizione.
art. 116, comma 2, c.p.c.
La sentenza revocanda aveva richiamato tale disposizione per valutare la condotta processuale del Comune in relazione alla produzione documentale.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione consiste in una svista percettiva relativa al contenuto materiale degli atti processuali, che induca il giudice a supporre l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti o l'inesistenza di un fatto positivamente accertato; deve inoltre essere essenziale e decisivo.
- Non integra errore revocatorio l'errata valutazione delle prove, la diversa ricostruzione dei fatti, l'interpretazione delle norme giuridiche o la qualificazione giuridica delle opere, poiché tali censure mirano a un riesame del merito e non sono ammissibili in revocazione.
- Quando la sentenza revocanda dimostra di avere esaminato gli atti e le deduzioni delle parti, anche se ne ha tratto conclusioni non condivise dal ricorrente, la contestazione della correttezza di tali conclusioni riguarda la valutazione giudiziale e non un errore percettivo revocatorio.
- L'ordine di sospensione dei lavori previsto dall'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, se qualificato dal suo contenuto come misura cautelare e temporanea, perde efficacia decorso il termine senza l'adozione del provvedimento definitivo.
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