Cassazione Civile, Ordinanza n. 29913/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono compensate tra le parti. Non vi è decisione sul merito del motivo di ricorso, perché la definizione consensuale assorbe la controversia.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2008, emesso per recuperare un'imposta che l'Ufficio riteneva indebitamente detratta e rimborsata alla società. La contribuente aveva inizialmente ottenuto accoglimento in primo grado, ma in sede di rinvio la CTR del Lazio, decidendo dopo precedente cassazione, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e respinto l'appello incidentale della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza della CTR; l'Agenzia si è costituita resistendo. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno poi raggiunto un accordo conciliativo, documentato in atti, e la contribuente aveva anche formulato istanza in relazione alla proposta di definizione anticipata depositata dalla Corte.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti depositano un accordo conciliativo che definisce la controversia, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare il merito dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta composizione consensuale della lite comporta, di regola, la compensazione delle spese processuali, ove così disposto dalla Corte in relazione alla definizione del giudizio.
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