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Sentenza

Sentenza n. 514/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza a) per ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, l'ottemperanza alle sentenze n. 932/2023 pubblicata il 09/05/2023 (RG n. 12/2023) e n. 1230/2024 pubblicata il 13/05/2024 (RG n. 5549/2023) con le quali il Tribunale di Torino sez. Lavoro, rispettivamente ha accertato il diritto della docente Francesca GIGLIOTTI, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico della “Carta Docente”; ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a consegnarle detta carta caricando su essa l'importo di € 3.000,00; ha dichiarato tenuto e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.509,03 lordi a titolo di indennità per ferie non fruite negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi. b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente; c) condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione dei giudicati; d) disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese.

Giustizia amministrativa202503545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero di sentenze del Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, concernenti l'accredito della Carta del docente e il pagamento dell'indennità per ferie non fruite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di due sentenze del Tribunale di Torino, sezione lavoro. I titoli giudiziali avevano accertato il diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2022/2023, ordinando l'accredito complessivo di euro 3.000,00, e avevano condannato il Ministero al pagamento di euro 1.509,03 lordi, oltre interessi legali e all'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di indennità per ferie non fruite relative agli anni scolastici indicati nel titolo. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale; inoltre, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non essendo contestata l'inottemperanza, il Collegio ha ordinato al Ministero di eseguire i titoli giudiziali entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante il pagamento dell'indennità per ferie non fruite e l'accredito sulla Carta del docente degli importi dovuti. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche integra, nel caso concreto, uno dei presupposti processuali per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la produzione di copie conformi dei titoli giudiziali e la loro notificazione all'amministrazione soccombente, unitamente al decorso infruttuoso del termine legalmente previsto per l'adempimento, consentono di ritenere integrati i presupposti processuali dell'azione quando l'inottemperanza non sia contestata.
  • Quando l'amministrazione non esegue un titolo giudiziale entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva e ponendo gli oneri dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato; la decorrenza può essere fissata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e la cessazione individuata nell'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inerzia, nell'efficacia della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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