Circolare numero 40 del 9-2-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula di una convenzione tra INPS e Federagenti per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative degli iscritti a partire dal 1 gennaio 1996. Vengono riepilogate le modalità operative per l'invio delle autorizzazioni e dei dati magnetici, le scadenze annuali, i criteri di riparto e conguaglio delle somme, il rimborso spese dovuto a INPS e i limiti di responsabilità dell'Istituto. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 1996 ed è rinnovabile tacitamente salvo disdetta.
Convenzione INPS-Federagenti per la riscossione delle quote associative tramite bollettino postale
Convenzione INPS-Federagenti per la riscossione delle quote associative
La circolare dà notizia della stipula di una convenzione tra INPS e Federagenti per consentire la riscossione delle quote associative tramite i bollettini di conto corrente postale utilizzati per la contribuzione obbligatoria. Il servizio decorre dal 1 gennaio 1996 e si inserisce nel quadro normativo della legge 4 giugno 1973, n. 311 e dell'art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Oggetto e ambito di applicazione
La convenzione affida all'INPS l'esazione dei contributi associativi dovuti dai titolari di impresa iscritti alla Federagenti e alle associazioni territoriali ad essa aderenti. Il servizio riguarda i soggetti per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni IVS, di malattia e di natalità.
Modalità di riscossione delle quote associative
La riscossione della quota associativa avviene unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge dai titolari di impresa artigiana o commerciale, con le stesse modalità e periodicità previste dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 233/1990 e successive modificazioni.
La quota associativa è stabilita annualmente dalla Federagenti, anche con differenziazione provinciale, e deve essere notificata all'INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1 gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell'anno.
Autorizzazioni, elenchi e supporti magnetici
Per l'identificazione dei soggetti da includere nella riscossione, la Federagenti deve trasmettere all'INPS, tramite le SAP competenti per territorio, le autorizzazioni sottoscritte dai singoli associati, autenticate dall'organizzazione provinciale, secondo scadenze differenziate:
- 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente;
- entro il 28 gennaio dell'anno stesso per la parte residua;
- le autorizzazioni presentate dopo il 28 gennaio producono effetti dall'anno successivo.
La Federagenti deve inoltre inviare alla Sede centrale INPS - Servizio EAD, con supporti magnetici, i dati identificativi degli associati e le eventuali revoche:
- 30 settembre e 15 novembre dell'anno precedente;
- entro il 18 gennaio dell'anno stesso per la parte residua.
I supporti magnetici devono contenere, tra l'altro, la SAP competente, il comune sede dell'impresa, cognome e nome del titolare, data di nascita, codice INPS d'impresa e controcodice, indirizzo e CAP, nonché ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.
Convalida, revoche e annullamento della quota
La Sede centrale INPS rende disponibili i dati alle SAP competenti, che provvedono alla convalida delle autorizzazioni. Entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri magnetici la Sede centrale comunica a Federagenti l'esito dell'abbinamento e trasmette gli scarti; le operazioni di convalida devono essere completate entro il 14 novembre e il 10 gennaio.
Le revoche delle autorizzazioni sono comunicate con le medesime modalità alle SAP e producono effetti dall'anno successivo se inviate dopo il 28 gennaio. L'INPS deve procedere all'annullamento immediato della quota associativa anche:
- in caso di formale disconoscimento della firma apposta sul modulo di autorizzazione;
- su richiesta dell'assicurato che dimostri di avere revocato l'adesione nei termini previsti dalla convenzione.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
A partire dall'anno successivo a quello in cui l'acquisizione dei bollettini sarà ultimata, l'INPS corrisponde a Federagenti acconti periodici calcolati sulla base delle riscossioni effettive rispetto agli importi posti in esazione. I rapporti finanziari sono definiti per ogni emissione quando risultano elaborati i certificati di accreditamento in conto corrente postale.
Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell'aggio IVA in quattro rate entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta dai titolari di impresa artigiana.
Non appena disponibili tutti gli elementi, l'INPS trasmette un rendiconto con:
- l'ammontare delle quote associative riscosse;
- il rimborso spese e la relativa IVA calcolati sul numero dei bollettini emessi;
- gli acconti corrisposti;
- l'eventuale saldo a credito o a debito della Federazione.
L'eventuale conguaglio a credito è versato senza interessi; il conguaglio a debito è portato in detrazione sul primo acconto dell'anno in corso o restituito in caso di disdetta o risoluzione della convenzione.
Per il primo anno di applicazione, gli importi sono corrisposti in misura pari al 50% dell'ammontare delle quote associative poste in riscossione sulla base delle autorizzazioni presentate; se la riscossione avviene successivamente, le somme sono regolate con i conguagli degli anni successivi.
Rimborso spese e disciplina economica
Le spese del servizio di esazione sono disciplinate dalla determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 2321 del 9 marzo 1994. Il rimborso spese è calcolato ogni tre anni sulla base dei costi diretti e della quota di partecipazione alle spese generali annuali prevista dalla medesima determinazione, con coincidenza del triennio di riferimento.
Responsabilità e oneri a carico delle parti
L'INPS è esonerato da qualunque obbligo di esazione coattiva e non assume responsabilità verso i titolari di impresa, le associazioni provinciali aderenti o i terzi, anche in caso di contestazione dell'inclusione negli elenchi. I rapporti con gli associati, compresa l'eventuale restituzione delle somme versate, restano direttamente tra le associazioni provinciali e i titolari interessati.
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono a carico della Federagenti e delle associazioni provinciali aderenti.
Durata della convenzione e approvazione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 1996 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno tre mesi prima della scadenza.
La convenzione è sottoposta all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. L'INPS si riserva inoltre di valutare, dopo un congruo periodo dall'entrata in vigore, se sia stato effettivamente raggiunto il requisito della rappresentatività a carattere nazionale dell'organizzazione stipulante.
Punti principali
Stipula della convenzione e avvio del servizio
È stata stipulata, ai sensi della legge n. 311/1973 e dell'art. 12 della legge n. 155/1981, una convenzione con Federagenti per la riscossione delle quote associative tramite bollettini di conto corrente postale. Il servizio decorre dal 1 gennaio 1996 e riguarda i titolari di impresa iscritti alla Federazione e alle associazioni territoriali aderenti, soggetti agli obblighi IVS, malattia e natalità.
Modalità di riscossione e caratteristiche del contributo
La quota associativa, stabilita annualmente da Federagenti anche con differenziazione provinciale, viene versata dagli associati tramite i bollettini di c/c postale utilizzati anche per la contribuzione obbligatoria INPS. La misura del contributo è notificata a INPS entro il 30 novembre di ogni anno e vale dal 1 gennaio successivo, senza possibilità di modifica in corso d'anno.
Adempimenti per autorizzazioni, elenchi e supporti magnetici
Federagenti deve trasmettere alle SAP competenti, secondo scadenze prefissate, le autorizzazioni sottoscritte dagli associati e i supporti magnetici contenenti i dati identificativi degli iscritti e le eventuali revoche. Le autorizzazioni inviate dopo il 28 gennaio producono effetti dall'anno successivo; se nello stesso anno pervengono più autorizzazioni per diverse organizzazioni sindacali, nessuna viene presa in considerazione ai fini della riscossione.
Ruolo delle SAP e abbinamento dei dati
La Sede centrale INPS - Servizio EAD rende disponibili i dati alle SAP competenti per territorio, che provvedono alla convalida delle autorizzazioni. Entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri magnetici la Sede centrale comunica a Federagenti l'esito dell'abbinamento e trasmette gli scarti; le operazioni di convalida devono essere completate entro il 14 novembre e il 10 gennaio.
Revoche e annullamento della quota associativa
Le revoche delle autorizzazioni seguono le stesse modalità di notifica alle SAP e producono effetti dall'anno successivo se inviate dopo il 28 gennaio. INPS deve annullare immediatamente la quota associativa nei casi di formale disconoscimento della firma o su richiesta dell'assicurato che dimostri di avere revocato l'adesione nei termini previsti.
Rendicontazione, acconti e conguagli finanziari
INPS corrisponde a Federagenti acconti periodici sulle riscossioni, poi definisce i rapporti finanziari per ciascuna emissione sulla base dei certificati di accreditamento. Viene trasmesso un rendiconto con importi riscossi, rimborso spese e IVA, acconti versati ed eventuale saldo a credito o a debito; i conguagli a credito sono pagati senza interessi, quelli a debito sono detratti dal primo acconto utile o restituiti in caso di disdetta.
Rimborso spese e criteri di calcolo
Le spese del servizio di esazione sono a carico di Federagenti e sono regolate dalla determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 2321 del 9 marzo 1994. Il calcolo delle spese avviene ogni tre anni sulla base dei costi diretti e della quota di partecipazione alle spese generali annuali prevista dalla determinazione richiamata.
Responsabilità dell'INPS e oneri della convenzione
L'INPS è esonerato da ogni obbligo di esazione coattiva e da responsabilità verso i titolari di impresa, le associazioni provinciali aderenti e i terzi, anche in caso di contestazioni sull'inclusione negli elenchi. Tutti gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono posti a carico di Federagenti e delle associazioni provinciali aderenti.
Durata, rinnovo e approvazione ministeriale
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1996 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta con raccomandata A/R inviata almeno tre mesi prima della scadenza. È prevista la sottoposizione all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'INPS si riserva di valutare la rappresentatività nazionale dell'organizzazione stipulante dopo un congruo periodo di applicazione.
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