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Circolare

Circolare numero 41 del 9-2-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa dell’ulteriore proroga al 30 giugno 1995 dei termini di avvio del nuovo regime di agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo, disposta dal D.L. n. 723/1994. Conseguentemente, per il periodo 1 gennaio 1995-30 giugno 1995 continuano ad applicarsi le agevolazioni già vigenti, mentre dal 1 luglio 1995 si applicano le nuove aliquote previste per territori montani, zone agricole svantaggiate e aree del Mezzogiorno. La circolare fornisce anche le modalità operative per il conguaglio dei benefici nel mod. DM10/2 e nel Modello DM10/S, rinviando alla circolare n. 91/1994 e precisando la cessazione di alcuni codici dal mese di luglio 1995.

Differimento termini agevolazioni contributive per imprese agricole e istruzioni operative DM10/2 e DM10/S

Differimento delle agevolazioni contributive agricole e modalità operative DM

La circolare illustra gli effetti del D.L. 28 dicembre 1994 n. 723, che ha ulteriormente rinviato al 30 giugno 1995 l’avvio del nuovo regime di agevolazioni contributive per le imprese agricole. Parallelamente, disciplina il regime transitorio applicabile dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995 e fornisce le istruzioni operative per la compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S.

Differimento dei termini normativi

L’art. 21, comma 3, del D.L. n. 723/1994 ha riproposto una previsione già contenuta nel D.L. n. 601/1994, decaduto per mancata conversione, differendo al 30 giugno 1995 i termini del 1 ottobre 1994 richiamati:

  • dall’art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67, come sostituito dall’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
  • dall’art. 11, comma 28, della medesima legge n. 537/1993.

Per effetto di tale proroga, il nuovo impianto agevolativo decorre dal 1 luglio 1995.

Nuove misure agevolative dal 1 luglio 1995

La circolare riporta le aliquote del nuovo regime per i datori di lavoro agricolo:

  • nei territori montani di cui all’art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601: 20% dal 1 luglio 1995, 25% dal 1 ottobre 1995, 30% dal 1 ottobre 1996;
  • nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984: 30% dal 1 luglio 1995, 40% dal 1 ottobre 1995, 60% dal 1 ottobre 1996.

Regime applicabile nel periodo 1 gennaio 1995 - 30 giugno 1995

Poiché il nuovo regime è differito, nel primo semestre 1995 continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive già in vigore dal 1 gennaio 1994, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lett. b), del D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993 n. 243, come richiamato dalla circolare n. 320 del 9 dicembre 1994.

La circolare indica le seguenti misure complessive, distinte tra quota datoriale e quota a carico del lavoratore:

  • aziende montane di tutto il territorio nazionale: 19,50% sulla quota del datore di lavoro (15% + 4,5%) e 22,50% sulla quota del lavoratore (15% + 7,5%);
  • aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno: 26% sulla quota del datore di lavoro (20% + 6%) e 30% sulla quota del lavoratore (20% + 10%);
  • aziende site in zone svantaggiate del Centro-Nord: 52% sulla quota del datore di lavoro (40% + 12%) e 60% sulla quota del lavoratore (40% + 20%).

Agevolazione per i territori del Mezzogiorno

Per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori di cui all’art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48 e modificato dall’art. 11, comma 28, della legge n. 537/1993, torna a essere del 60% per il periodo 1 gennaio 1995 - 30 giugno 1995.

Dal 1 luglio 1995 le misure indicate saranno:

  • 40% dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • 30% dal 1 ottobre 1995;
  • 20% dal 1 ottobre 1996.

Istruzioni per il conguaglio nel mod. DM10/2

Per i benefici spettanti sui contributi previdenziali, la circolare rinvia alla circolare n. 91 del 18 marzo 1994:

  • il paragrafo 1, relativo al periodo 1 gennaio 1994 - 30 settembre 1994, si intende prorogato fino al 30 giugno 1995;
  • il paragrafo 2, relativo al periodo 1 ottobre 1994 - 30 settembre 1995, si applica dal 1 luglio 1995;
  • dalla denuncia contributiva del mese di luglio 1995 non devono più essere utilizzati i codici L195, L197 e L199, relativi alle agevolazioni a favore del lavoratore, in quanto non più spettanti;
  • per i periodi successivi al 30 settembre 1995 restano validi i punti 3 e 4 della circolare n. 91/1994.

Istruzioni per il Modello DM10/S

Per il conguaglio dei benefici relativi alle prestazioni del Servizio sanitario, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 91/1994, punto 5.

Quadro operativo complessivo

La circolare, in sostanza, assicura continuità applicativa nel primo semestre 1995, evitando disallineamenti tra la disciplina transitoria e il nuovo regime agevolativo. Per gli operatori, il contenuto rilevante è soprattutto il rinvio delle decorrenze, la conferma delle aliquote transitorie e l’aggiornamento delle modalità di compilazione dei modelli contributivi, con particolare attenzione alla disattivazione dei codici non più utilizzabili dal mese di luglio 1995.

Punti principali

Differimento dei termini disposto dal D.L. n. 723/1994

L’art. 21, comma 3, del D.L. 28 dicembre 1994 n. 723 ha ulteriormente differito al 30 giugno 1995 i termini originariamente previsti per il nuovo regime agevolativo dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, come modificato dalla legge n. 537/1993, riproponendo una disciplina già contenuta nel D.L. n. 601/1994, poi decaduto. Il nuovo sistema agevolativo decorre quindi dal 1 luglio 1995.

Aliquote agevolative per territori montani e zone svantaggiate

Per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani, i premi e contributi sono fissati nel 20% dal 1 luglio 1995, nel 25% dal 1 ottobre 1995 e nel 30% dal 1 ottobre 1996. Per le aziende in zone agricole svantaggiate, le misure sono rispettivamente 30%, 40% e 60% con le medesime decorrenze.

Regime transitorio dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995

Per effetto del differimento, nel semestre 1 gennaio 1995-30 giugno 1995 restano operative le agevolazioni contributive già previste dal 1 gennaio 1994 dall’art. 10, comma 2, lett. b), del D.L. n. 155/1993, come illustrato nella circolare n. 320/1994. Sono indicate le aliquote applicabili per aziende montane, zone svantaggiate del Mezzogiorno e del Centro-Nord, con distinzione tra quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore.

Agevolazione per i territori del Mezzogiorno

Per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori di cui all’art. 1 del T.U. degli interventi nel Mezzogiorno, l’agevolazione contributiva prevista dal D.L. n. 536/1987 e modificata dalla L. n. 537/1993 torna, per il periodo 1 gennaio 1995-30 giugno 1995, alla misura preesistente del 60%. Dal 1 luglio 1995 le misure diventano 40%, dal 1 ottobre 1995 30% e dal 1 ottobre 1996 20%.

Istruzioni operative per il mod. DM10/2

Per il conguaglio dei benefici sui contributi previdenziali, dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995 si applicano le istruzioni della circolare n. 91/1994, paragrafo 1, prorogate fino al 30 giugno 1995. Dal 1 luglio 1995 al 30 settembre 1995 si applicano le istruzioni del paragrafo 2 della stessa circolare. Dalla denuncia contributiva di luglio 1995 non devono più essere utilizzati i codici L195, L197 e L199, relativi alle agevolazioni a favore del lavoratore. Per i periodi successivi al 30 settembre 1995 valgono i punti 3 e 4 della circolare n. 91/1994.

Istruzioni operative per il Modello DM10/S

Per il conguaglio dei benefici relativi alle prestazioni del Servizio sanitario si richiamano le istruzioni già impartite con la circolare n. 91/1994 al punto 5.

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