Circolare numero 36 del 3-2-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina introdotta dall'articolo 24 del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, in materia di pensioni ripartite, riscatto di periodi di fuori ruolo e rapporti tra INPS e Istituto Postelegrafonici per il personale transitato tra i ruoli degli Uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni e quelli delle Amministrazioni statali. Vengono precisati i casi di applicazione per i transiti avvenuti prima dell'8 novembre 1989 e le cessazioni dal servizio successive o precedenti al 2 aprile 1993, le modalità di versamento della riserva matematica, la facoltà di rinuncia alla pensione supplementare e i relativi termini. La circolare richiama inoltre gli effetti della legge n. 71/1994, che ha trasformato l'Amministrazione in Poste Italiane e ha trasferito all'Istituto Postelegrafonici la competenza sulle pratiche pensionistiche dal 1 agosto 1994.
Disciplina dei rapporti pensionistici e del riscatto per il personale delle poste e telecomunicazioni dopo il decreto legislativo n. 85/1993
Disciplina del personale delle poste e telecomunicazioni: riscatto, pensioni ripartite e competenze dell'Istituto Postelegrafonici
La circolare chiarisce gli effetti dell'articolo 24 del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, sulla posizione previdenziale del personale degli Uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni transitato tra ruoli statali e ruoli postali. Vengono inoltre richiamate le successive modifiche organizzative introdotte dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, con il trasferimento della competenza pensionistica all'Istituto Postelegrafonici.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto legislativo n. 85/1993, entrato in vigore il 2 aprile 1993, ha integrato la disciplina già introdotta dalla legge 25 ottobre 1989, n. 355. In particolare, l'articolo 24 estende alcune regole sull'ordinamento pensionistico e sul riscatto dei servizi prestati fuori ruolo anche ai casi verificatisi prima dell'8 novembre 1989, data di entrata in vigore della legge n. 355.
La circolare ricorda che, ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 355/1989, per il personale iscritto allo speciale Fondo gestito dall'Istituto Postelegrafonici e cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge, erano già state estese le disposizioni dell'articolo 11 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 in materia di riscatto dei servizi resi allo Stato. Le istruzioni precedenti avevano chiarito che tale disciplina si applica ai riscatti non ancora perfezionati all'8 novembre 1989, mentre per quelli già perfezionati restava ferma la normativa previgente.
Articolo 24, comma 1: transiti anteriori all'8 novembre 1989
Il comma 1 dell'articolo 24 riguarda il personale transitato dai ruoli degli Uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni ai ruoli delle Amministrazioni statali, o viceversa, prima dell'8 novembre 1989, e cessato dal servizio dopo il 2 aprile 1993.
Per tali soggetti la norma estende l'applicazione dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 355/1989, secondo cui:
- il trattamento di quiescenza è corrisposto a totale carico dell'Amministrazione statale o dell'Istituto Postelegrafonici;
- resta salva la rivalsa;
- il dipendente è considerato come se fosse stato iscritto per l'intero periodo di servizio computato al Fondo pensioni dello Stato o dell'Istituto Postelegrafonici.
Articolo 24, commi 4 e 5: subentro dell'Istituto Postelegrafonici e riserva matematica
Il comma 4 stabilisce che, nei casi di transito disciplinati dall'articolo 41, comma 2, della legge n. 355/1989, anche quando il dipendente sia cessato prima del 2 aprile 1993, nonché nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 24, l'Istituto Postelegrafonici subentra dal 2 aprile 1993 nel diritto degli iscritti al Fondo, o dei loro aventi causa, alla pensione o alla quota di pensione spettante nell'AGO per i periodi oggetto di riscatto posti a carico del Fondo stesso.
Il subentro avviene mediante versamento della riserva matematica, calcolata:
- ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
- sulla base della tabella sezione 3-VM, VF allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 1981.
La riserva matematica va determinata alla data di cessazione dal servizio, oppure alla data di entrata in vigore del decreto n. 85 per i cessati anteriormente, oppure alla data di acquisizione del diritto alla pensione se successiva.
La circolare precisa inoltre che, al momento del calcolo, le sedi devono recuperare gli importi di pensione già corrisposti dall'Istituto agli interessati a decorrere dalla data assunta a riferimento per il calcolo stesso. Tali importi possono essere conguagliati con quanto dovuto all'Istituto Postelegrafonici, trasmettendo a quest'ultimo un dettaglio analitico delle somme.
Articolo 24, comma 6: facoltà di rinuncia alla pensione supplementare
Il comma 6 introduce la facoltà, per gli assicurati, di rinunciare alla pensione supplementare in cambio della mancata applicazione, da parte dell'Istituto Postelegrafonici, della detrazione prevista dall'articolo 161 del testo unico n. 1417/1967.
La rinuncia è possibile solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
- deve esistere un provvedimento definitivo di riscatto ai sensi dell'articolo 157 del testo unico n. 1417/1967;
- la posizione assicurativa presso l'INPS deve dare luogo esclusivamente alla pensione supplementare;
- la domanda di rinuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla maturazione del relativo diritto.
Ai fini della maturazione del diritto alla pensione supplementare, devono verificarsi:
- il compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria;
- la cessazione dal servizio con diritto a pensione a carico dell'Istituto Postelegrafonici.
In caso di decesso dell'interessato prima della scadenza del termine, gli aventi causa possono presentare la domanda entro novanta giorni dalla comunicazione dell'Istituto Postelegrafonici dei diritti loro derivanti dall'iscrizione del dante causa al Fondo di quiescenza.
Articolo 24, comma 7: effetti della rinuncia e versamento della riserva matematica
Quando viene esercitata la rinuncia alla pensione supplementare, l'INPS deve versare all'Istituto Postelegrafonici la riserva matematica relativa alla pensione supplementare, calcolata secondo gli stessi criteri già richiamati:
- articolo 13 della legge n. 1338/1962;
- tabella sezione 3-VM, VF del decreto ministeriale 19 febbraio 1981.
Le sedi, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, prendono atto della volontà dell'assicurato o degli aventi causa e ne danno comunicazione all'Istituto Postelegrafonici, con riserva di effettuare il versamento di quanto dovuto. Gli interessati devono essere informati della medesima comunicazione.
Il versamento va effettuato con riferimento alla data di maturazione del diritto a pensione e, in ogni caso, non può essere anteriore al 2 aprile 1993. La circolare rinvia a successive istruzioni contabili per gli aspetti operativi di registrazione.
Legge 29 gennaio 1994, n. 71: nuova competenza pensionistica
La legge n. 71/1994, di conversione del decreto legislativo n. 487/1993, ha trasformato l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'ente pubblico economico Poste Italiane. L'articolo 6 attribuisce all'Istituto Postelegrafonici, dal 1 agosto 1994, la trattazione delle pratiche pensionistiche del personale dell'Ente.
Da tale data la materia non è più di competenza degli uffici centrali e periferici di Poste Italiane. Le pratiche già trasmesse o da trasmettere all'Istituto riguardano in particolare:
- il computo del servizio non di ruolo ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 1092/1973;
- le ricongiunzioni dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29/1979;
- la costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell'articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973.
Per la definizione di tali pratiche sono necessarie le dichiarazioni prescritte, i tabulati sostitutivi dei modelli TR C/01 BIS oppure l'approvazione del calcolo dei contributi.
Indicazioni organizzative finali
A seguito della nuova distribuzione delle competenze, la circolare dispone che le risposte in materia siano indirizzate direttamente all'Istituto Postelegrafonici, al Centro Elettronico C.N.I. - Reparto IPOST UP, Via Ardeatina km. 20, 00134 Roma. Le sedi dell'Istituto devono pertanto operare facendo riferimento a tale recapito per tutte le questioni pensionistiche trattate nel documento.
Punti principali
Premessa normativa e ambito della disciplina
La circolare richiama il decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, entrato in vigore il 2 aprile 1993, che ha ridisciplinato le posizioni previdenziali del personale degli Uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni. L'intervento si coordina con la legge 25 ottobre 1989, n. 355, estendendo alcune regole sui transiti tra ruoli statali e postali anche ai casi anteriori all'8 novembre 1989. La materia riguarda in particolare i periodi di fuori ruolo con contribuzione INPS riscattati presso l'Istituto Postelegrafonici e il rapporto tra pensione INPS e trattamento a carico dell'Istituto.
Articolo 24, comma 1: estensione della disciplina ai transiti anteriori al 1989
Per il personale transitato dai ruoli degli Uffici locali delle poste e telecomunicazioni alle Amministrazioni statali, o viceversa, prima dell'8 novembre 1989 e cessato dal servizio dopo il 2 aprile 1993, il comma 1 estende il meccanismo previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge n. 355/1989. Il trattamento di quiescenza è quindi corrisposto a totale carico dell'Amministrazione statale o dell'Istituto Postelegrafonici, salvo rivalsa, come se il dipendente fosse rimasto iscritto per l'intero periodo al Fondo pensioni competente.
Articolo 24, commi 4 e 5: subentro dell'Istituto Postelegrafonici e riserva matematica
Nei casi di transito previsti dall'articolo 41, comma 2, della legge n. 355/1989, anche se il dipendente è cessato prima del 2 aprile 1993, e nei casi del comma 1 dell'articolo 24, l'Istituto Postelegrafonici subentra dal 2 aprile 1993 nel diritto alla pensione o quota di pensione AGO relativa ai periodi riscattati posti a carico del Fondo. Il subentro avviene mediante il versamento della riserva matematica calcolata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 e della tabella sezione 3-VM, VF del decreto ministeriale 19 febbraio 1981. La riserva è determinata alla data di cessazione, oppure al 2 aprile 1993 per i cessati prima di tale data, o ancora alla data di acquisizione del diritto a pensione se successiva. Le sedi devono recuperare gli importi di pensione già pagati dagli Istituti agli interessati dal momento assunto a riferimento per il calcolo, con possibile conguaglio con quanto dovuto all'Istituto Postelegrafonici.
Articolo 24, comma 6: rinuncia alla pensione supplementare
Il comma 6 riconosce agli assicurati la possibilità di rinunciare alla pensione supplementare, evitando l'applicazione della detrazione prevista dall'articolo 161 del testo unico n. 1417/1967 da parte dell'Istituto Postelegrafonici. La rinuncia è ammessa solo se esiste un provvedimento definitivo di riscatto ai sensi dell'articolo 157 del testo unico n. 1417/1967, se la posizione INPS dà luogo esclusivamente alla pensione supplementare e se la domanda è presentata entro trenta giorni dalla maturazione del diritto. Il diritto matura con il compimento dell'età per la vecchiaia nell'AGO e con la cessazione dal servizio con diritto a pensione a carico dell'Istituto; in caso di decesso, gli aventi causa hanno novanta giorni dalla comunicazione dell'Istituto.
Articolo 24, comma 7: versamento della riserva matematica in caso di rinuncia
Se l'assicurato rinuncia alla pensione supplementare, l'INPS deve versare all'Istituto Postelegrafonici la riserva matematica relativa alla pensione supplementare, calcolata secondo l'articolo 13 della legge n. 1338/1962 e la tabella sezione 3-VM, VF del decreto ministeriale 19 febbraio 1981. Le sedi, verificati i requisiti, prendono atto della volontà espressa e la comunicano all'Istituto, con riserva di effettuare il versamento dovuto, informandone anche gli interessati. Il calcolo va effettuato con riferimento alla data di maturazione del diritto a pensione e comunque non prima del 2 aprile 1993.
Legge 29 gennaio 1994, n. 71 e nuova competenza dell'Istituto Postelegrafonici
La legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha convertito il decreto legislativo n. 487/1993, ha trasformato l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'Ente pubblico economico Poste Italiane. Dal 1 agosto 1994 la trattazione delle pratiche pensionistiche del personale è attribuita all'Istituto Postelegrafonici, e non più agli uffici centrali e periferici dell'Ente. Restano oggetto di trasmissione all'Istituto le pratiche per computo dei servizi non di ruolo, ricongiunzioni dei periodi assicurativi e costituzione della posizione assicurativa, da definire con la documentazione prescritta o con i tabulati sostitutivi previsti.
Indicazioni operative per le sedi
La circolare dispone che, in conseguenza del nuovo assetto delle competenze, le risposte in materia debbano essere indirizzate direttamente all'Istituto Postelegrafonici, presso il Centro Elettronico C.N.I. - Reparto IPOST UP, Via Ardeatina km. 20, 00134 Roma. Le sedi dell'Istituto devono quindi fare riferimento a tale indirizzo per tutte le questioni pensionistiche richiamate dalla circolare.
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