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Circolare

Circolare numero 42 del 13-2-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare prende atto del contrasto giurisprudenziale sulla legittimazione a emettere l’ordinanza-ingiunzione per omissioni contributive e premi: secondo un orientamento spettava al Presidente dell’INPS, secondo un altro anche ai Direttori delle Sedi provinciali. In via prudenziale, l’Istituto aveva conferito delega ai Direttori provinciali; tuttavia, la sentenza delle Sezioni Unite n. 11050/1994 ha chiarito che il potere spetta direttamente al Direttore della Sede provinciale, senza necessità di delega del Presidente. Viene quindi superata l’indicazione precedente che richiedeva il richiamo alla delega nel preambolo del modello di ordinanza-ingiunzione, sostituendola con il riferimento ai poteri derivanti dalle norme richiamate dalla sentenza.

Competenza del Direttore della Sede provinciale INPS a emettere ordinanza-ingiunzione ex art. 35 L. n. 689/1981

Competenza del Direttore della Sede provinciale INPS nell’ordinanza-ingiunzione ex art. 35 L. n. 689/1981

La circolare affronta il tema della legittimazione ad emettere l’ordinanza-ingiunzione per le violazioni relative all’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, materia sulla quale esisteva un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione. L’intervento dell’Istituto si colloca nel quadro di tale incertezza e ne recepisce l’evoluzione successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite.

Contrasto giurisprudenziale precedente

Secondo un primo orientamento, la competenza ad emettere l’ordinanza prevista dall’art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 689/1981 spettava al Presidente dell’Istituto, quale rappresentante legale, con possibilità di delega ai dirigenti delle sedi periferiche. Un diverso orientamento riteneva invece che la legittimazione spettasse direttamente, e quindi "iure proprio", anche ai Direttori delle Sedi provinciali dell’INPS.

Soluzione prudenziale adottata dall’Istituto

Nell’attesa che la questione fosse definita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l’Istituto aveva ritenuto opportuno adottare una misura di tutela, evitando contestazioni sulla validità degli atti. A tal fine era stata predisposta un’apposita delega con cui il Presidente conferiva ai Direttori delle Sedi provinciali i poteri necessari a emettere l’ordinanza-ingiunzione.

Principio affermato dalla sentenza n. 11050/1994 delle Sezioni Unite

La circolare dà atto che il contrasto è stato definitivamente risolto dalla sentenza n. 11050/1994 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La decisione, con ampie argomentazioni, ha affermato che il Direttore della Sede provinciale dell’INPS è direttamente legittimato a emettere l’ordinanza-ingiunzione, senza bisogno di una preventiva delega da parte del Presidente. Il fondamento di tale conclusione viene ricondotto a un’interpretazione globale degli artt. 35, 18 e 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, al criterio di collegamento con l’ufficio locale dell’ente previdenziale ai fini della competenza territoriale del giudice ex art. 444, comma 3, c.p.c., e all’estensione della normativa sullo stato giuridico dei dirigenti statali di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ai dirigenti degli enti pubblici non economici operata dall’art. 2 della L. 8 marzo 1985, n. 72.

Effetti operativi sulle istruzioni precedenti

Alla luce della pronuncia, la circolare precisa che deve intendersi superata la precedente indicazione fornita ai Direttori delle Sedi provinciali. In particolare, per lo schema di ordinanza-ingiunzione di cui all’allegato 3 della circolare n. 271/1 R.C.V. - n. 308 S.L./111 del 19.5.1982, non è più necessario inserire nel preambolo il riferimento alla delega del Presidente.

Indicazioni pratiche per la redazione degli atti

La nuova impostazione suggerita è quella di richiamare, negli atti, i poteri derivanti dalle norme citate dalla sentenza delle Sezioni Unite, che costituiscono il fondamento diretto della competenza del Direttore della Sede provinciale. La circolare si limita a questo aggiornamento operativo, senza introdurre ulteriori modifiche procedurali o economiche.

Punti principali

Contrasto giurisprudenziale sulla legittimazione

La circolare segnala un contrasto nella giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione: alcune decisioni ritenevano competente il Presidente dell’Istituto, con possibilità di delega ai dirigenti delle sedi periferiche; altre riconoscevano ai Direttori delle Sedi provinciali una legittimazione propria, non derivante da delega.

Scelta prudenziale dell’Istituto

In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, l’INPS aveva adottato una soluzione cautelativa per evitare contestazioni, conferendo con apposita delega del Presidente ai Direttori delle Sedi provinciali il potere di emettere l’ordinanza di cui all’art. 35, commi 2 e 3, della L. n. 689/1981.

Principio affermato dalle Sezioni Unite

La sentenza n. 11050/1994 delle Sezioni Unite ha risolto il contrasto stabilendo che il Direttore della Sede provinciale dell’INPS è legittimato a emettere l’ordinanza-ingiunzione per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, senza necessità di preventiva delega del Presidente dell’Istituto.

Superamento delle istruzioni precedenti

Alla luce della pronuncia, deve considerarsi superata l’indicazione contenuta nelle istruzioni precedenti, secondo cui lo schema di ordinanza-ingiunzione allegato alla circolare n. 271/1 R.C.V. - n. 308 S.L./111 del 19.5.1982 doveva riportare nel preambolo il riferimento alla delega del Presidente.

Nuovo richiamo da inserire negli atti

La circolare indica che, invece del riferimento alla delega presidenziale, sarà opportuno richiamare i poteri derivanti dalle norme citate nella sentenza delle Sezioni Unite, che fondano direttamente la competenza del Direttore provinciale.

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