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Circolare

Circolare numero 39 del 7-2-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il condono previdenziale e assistenziale previsto dall’art. 18 della L. n. 724/1994 può essere applicato anche ai datori di lavoro che abbiano omesso o ritardato il versamento dell’anticipazione e delle somme dovute in caso di procedura di mobilità ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, commi 4 e 6, della L. n. 223/1991. Tali somme, infatti, sono ricondotte alle gestioni assistenziali e di sostegno di cui all’art. 37 della L. n. 88/1989 e, quindi, assimilate a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ne consegue l’applicazione del regime agevolato sanzionatorio del condono, con interessi al 17% annuo e limite massimo del 50% dei contributi complessivamente dovuti, in luogo delle sanzioni civili ordinarie.

Condono previdenziale e assistenziale ex art. 18 L. n. 724/1994 applicabile anche alle somme dovute per mobilità e relativa anticipazione

Condono previdenziale e assistenziale per somme dovute in materia di mobilità

La circolare chiarisce l’ambito applicativo del condono previdenziale e assistenziale di cui all’art. 18 della L. n. 724/1994, con specifico riferimento alle somme dovute dai datori di lavoro nell’ambito delle procedure di mobilità. L’intervento risponde a un quesito delle sedi circa la possibilità di includere nel condono anche l’anticipazione e i pagamenti collegati alla mobilità disciplinati dalla L. n. 223/1991.

Quesito interpretativo e normativa richiamata

Il problema posto riguarda i datori di lavoro che, in caso di procedura di mobilità:

  • non abbiano effettuato il versamento dell’anticipazione prevista dall’art. 4, comma 3, della L. n. 223/1991;
  • abbiano effettuato il versamento in ritardo;
  • non abbiano versato, o abbiano versato tardivamente, le somme dovute ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6, della medesima legge.

La circolare richiama inoltre l’art. 4, comma 6, del D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, regolamento di attuazione in materia di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità. Tale disposizione stabilisce che, in caso di omesso o ritardato pagamento dell’importo complessivo o delle singole rate previste dall’art. 5, commi 4 e 6, della L. n. 223/1991, si applicano le regole dell’art. 4 del D.L. n. 536/1987, convertito dalla L. n. 48/1988.

Natura previdenziale e assistenziale delle somme

La circolare sottolinea che le somme dovute dall’impresa sono versate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali prevista dall’art. 37 della L. n. 88/1989. Esse vengono quindi qualificate come forme di finanziamento del sistema previdenziale e assistenziale, con conseguente assimilazione alla contribuzione previdenziale e assistenziale ordinaria.

Conseguenze sul regime sanzionatorio

In base a questa ricostruzione, le somme in questione possono beneficiare del condono di cui all’art. 18 della L. n. 724/1994 anche sotto il profilo sanzionatorio. Ne deriva l’applicazione della disciplina agevolata, che prevede:

  • interessi nella misura del 17% annuo;
  • limite massimo del 50% dei contributi complessivamente dovuti;
  • sostituzione delle sanzioni civili ordinarie previste dall’art. 4 della L. n. 48/1988.

Esito operativo

La conclusione della circolare è quindi favorevole all’estensione del condono alle somme relative alla mobilità e alla relativa anticipazione, trattandole come contribuzione previdenziale e assistenziale ai fini dell’agevolazione sanzionatoria.

Punti principali

Quesito posto dalle sedi

Alcune sedi hanno chiesto se il condono previdenziale e assistenziale di cui all’art. 18 della L. n. 724/1994 sia utilizzabile anche per i datori di lavoro che, nell’ambito di procedure di mobilità, non abbiano versato o abbiano versato in ritardo l’anticipazione prevista dall’art. 4, comma 3, della L. n. 223/1991, nonché le somme dovute ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6, della stessa legge.

Riferimento al D.M. n. 142/1993

La circolare richiama l’art. 4, comma 6, del D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, il quale prevede che, in caso di omesso o ritardato pagamento dell’importo complessivo o delle singole rate dovute ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6, della L. n. 223/1991, si applichino le disposizioni dell’art. 4 del D.L. n. 536/1987, convertito dalla L. n. 48/1988.

Natura delle somme dovute

Le somme in questione sono qualificate come dovute alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’art. 37 della L. n. 88/1989. Per tale ragione, esse sono considerate una forma di finanziamento del sistema previdenziale e assistenziale.

Applicazione del condono

Sulla base di tali considerazioni, la circolare afferma che le somme possono beneficiare della disciplina agevolativa in materia sanzionatoria prevista dal condono ex art. 18 della L. n. 724/1994, al pari delle altre contribuzioni previdenziali e assistenziali.

Misura dell’agevolazione sanzionatoria

Il condono comporta l’applicazione di interessi nella misura del 17% annuo, entro il limite massimo del 50% dei contributi complessivamente dovuti, in sostituzione delle sanzioni civili previste dall’art. 4 della L. n. 48/1988.

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