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Circolare

Circolare numero 10 del 08-02-1995 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa della conversione in legge del D.L. n. 646/1994 e riporta le principali modifiche operative per i contribuenti dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994. In particolare chiarisce quando un danno si considera "rilevante", estende e disciplina la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995 e stabilisce la possibilità di versamento in tre rate quadrimestrali senza interessi. Vengono inoltre specificate le istruzioni per la compilazione dei modelli 031/R, distinguendo tra regolarizzazione in unica soluzione e rateale, e si allega un fac-simile di domanda.

Conversione della legge n. 22/1995 e nuove modalità di sospensione/regolarizzazione dei contributi per i territori alluvionati del novembre 1994

Conversione del D.L. n. 646/1994 e disciplina contributiva per le zone alluvionate

La circolare dà seguito alla precedente n. 2 del 18 gennaio 1995 e prende atto della pubblicazione della legge 21 gennaio 1995, n. 22, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, relativo agli interventi urgenti per le aree colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994. Le indicazioni fornite hanno finalità operative e riguardano in particolare la nozione di danno rilevante, la sospensione dei versamenti contributivi e le modalità di recupero delle somme sospese.

Definizione di "danno rilevante"

La legge introduce all'art. 6, mediante il comma 16-bis, una precisazione utile per l'accesso ai benefici. È considerato rilevante il danno superiore a un sesto del reddito dichiarato per l'anno d'imposta 1993 dai soggetti colpiti dagli eventi, purché aventi domicilio, residenza o sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1. In ogni caso, non sono rilevanti i danni di importo inferiore a Lire 2.000.000.

Sospensione dei contributi e condizioni di accesso

L'art. 7, comma 1, come sostituito dalla legge di conversione, prevede nei comuni individuati una sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali e dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge n. 41/1986, comprensiva della quota a carico dei lavoratori dipendenti.

La sospensione opera dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, ma solo a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione degli eventi alluvionali e atmosferici richiamati, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 12. La circolare richiama inoltre l'applicazione dell'art. 6, comma 13.

Versamento dei contributi sospesi

La circolare conferma che i versamenti dei contributi sospesi nel periodo 4 novembre 1994 - 30 aprile 1995 possono essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali di uguale importo. Le scadenze indicate sono:

  • prima rata: entro il 2 maggio 1995;
  • seconda rata: entro il 2 settembre 1995;
  • terza rata: entro il 2 gennaio 1996.

È precisato espressamente che le rate non devono essere maggiorate di alcun interesse di differimento.

Adempimenti e compilazione dei modelli 031/R e 031/CM

Per le imprese che provvedono alla regolarizzazione in unica soluzione entro il 2 maggio 1995, restano valide le istruzioni già fornite con la circolare n. 2 del 18 gennaio 1995.

Per le imprese che scelgono la regolarizzazione rateale, le denunce mensili e trimestrali 031/R e 031/CM devono essere presentate improrogabilmente entro il 2 maggio 1995. Nella compilazione del modello 031/R occorre:

  • indicare nel quadro B il codice "AO1";
  • riportare nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi dei contributi relativi al periodo di sospensione, il codice causale 038.

Domanda di regolarizzazione rateale

Alla circolare è allegato un fac-simile di domanda di regolarizzazione rateale del debito contributivo da presentare alla sede competente. Il modello è finalizzato a ottenere il beneficio previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge convertito e riguarda le partite debitorie relative alle gestioni indicate nel modulo.

Punti principali

Premessa normativa

Viene comunicato che nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1995 è stata pubblicata la legge 21 gennaio 1995, n. 22, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994.

Definizione di danno rilevante

All'art. 6 è stato inserito il comma 16-bis, che considera rilevante il danno superiore a un sesto del reddito dichiarato per il 1993 dai soggetti colpiti aventi domicilio, residenza o sede nei comuni individuati alla data del 4 novembre 1994. In ogni caso non sono rilevanti i danni di importo inferiore a Lire 2.000.000.

Sospensione dei contributi

L'art. 7, comma 1, è stato sostituito prevedendo la sospensione, nei comuni interessati, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, del pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali e dei contributi per il Servizio sanitario nazionale, inclusa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, a condizione che sia stata accertata la presenza di rilevanti danni con certificazione resa secondo le modalità dell'art. 6, comma 12.

Regolarizzazione rateale

I contributi sospesi possono essere versati, su domanda, in tre rate quadrimestrali di uguale importo, senza interessi di differimento. La circolare precisa le scadenze: prima rata entro il 2 maggio 1995, seconda entro il 2 settembre 1995 e terza entro il 2 gennaio 1996.

Istruzioni per i modelli 031/R

Per le imprese che regolarizzano in unica soluzione entro il 2 maggio 1995 si confermano le istruzioni già impartite. Per le imprese che optano per la rateazione, le denunce mensili e trimestrali 031/R e 031/CM devono essere presentate improrogabilmente entro il 2 maggio 1995; nel modello 031/R occorre indicare nel quadro B il codice "AO1" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi relativi ai contributi sospesi, il codice causale 038.

Domanda di regolarizzazione

È allegato un fac-simile di domanda di regolarizzazione rateale del debito contributivo, da presentare alla sede competente, per usufruire del beneficio previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge convertito.

Testo integrale

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