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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28036/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, emessi nei confronti di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, con recupero di maggiori redditi d'impresa e dei correlati maggiori redditi personali. L'Ufficio aveva applicato un metodo analitico-induttivo fondato su presunzioni, ricostruendo i ricavi sulla base del costo del venduto e di un ricarico medio ponderato, tenendo conto di giacenze, acquisti, rimanenze e sconti. I giudici tributari di merito avevano ritenuto inattendibile la contabilità, pur formalmente regolare, in ragione di alcune irregolarità e di profili di antieconomicità. In cassazione i contribuenti hanno dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla posizione reddituale dei soci; 2) violazione di norme civilistiche e tributarie sulle scritture contabili e sull'accertamento, per difetto di motivazione sulle irregolarità riscontrate; 3) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo l'insussistenza dei requisiti delle presunzioni; 4) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., censurando il mancato recepimento di un parere pro veritate che avrebbe smentito il calcolo dei maggiori ricavi; 5) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio con motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente motivato sul punto, richiamando il meccanismo della trasparenza ex art. 5 TUIR: una volta confermata la ripresa a carico della società, la pretesa si estende automaticamente ai soci. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio della decisione, avendo la CTR già riconosciuto la non gravità delle irregolarità. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che l'accertamento analitico-induttivo è consentito quando la contabilità, pur formalmente corretta, sia complessivamente inattendibile, anche per antieconomicità, e che le doglianze sulla percentuale di ricarico e sul parere tecnico miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione; inoltre, la dedotta censura ex art. 360, n. 5, risultava comunque preclusa dal regime della doppia conforme. Ha infine respinto il quinto motivo, affermando che il diniego di CTU rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito ed era adeguatamente motivato, poiché la ricostruzione dell'Ufficio era già stata ritenuta logicamente e probatoriamente solida. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c.

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso la nullità perché la CTR aveva deciso e motivato sulla questione dei soci.

  • art. 36, comma 2, n. 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di motivazione delle sentenze tributarie; non vi era vizio motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la CTR si era espressa.

  • art. 5 T.U.I.R.

    il reddito della società di persone è imputato automaticamente e direttamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione.

  • art. 2216 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulle scritture contabili; non ha condotto all'accoglimento.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato in relazione all'accertamento e alla motivazione degli atti impositivi; censura respinta.

  • art. 56, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dai ricorrenti; non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 46, comma 1, d.l. n. 331 del 1993

    richiamato in tema di integrazione documentale/acquisti intracomunitari; la censura è stata respinta.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento analitico-induttivo anche con contabilità formalmente regolare quando questa sia complessivamente inattendibile; la Corte ribadisce che l'antieconomicità può fondare l'accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ha ritenuto che la censura dei contribuenti in realtà mirasse a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il mancato rilievo del parere pro veritate; la Corte ha escluso violazioni sul riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte distingue le censure di violazione di legge dai meri dissensi sulla ricostruzione del fatto, che non integrano falsa applicazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità e omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo dichiara inammissibile anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione alla censura ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    la scelta di disporre o meno la CTU è discrezionale; il diniego è legittimo se la decisione è già adeguatamente supportata dal quadro probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell'accertamento tributario analitico-induttivo, la presenza di scritture contabili formalmente regolari non impedisce l'uso di presunzioni semplici quando la contabilità sia complessivamente inattendibile, anche per profili di antieconomicità.
  • La censura in cassazione del ragionamento presuntivo del giudice di merito è ammissibile solo se investe un vero errore di sussunzione o di diritto; non è consentito proporre una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove sotto la veste della violazione di legge.
  • Il parere di parte o pro veritate non è, di per sé, un fatto decisivo omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. se si limita a offrire una lettura alternativa del materiale probatorio già esaminato.
  • Nel sistema di trasparenza delle società di persone, la conferma del maggior reddito societario comporta automaticamente l'imputazione del reddito ai soci proporzionalmente alle quote, senza necessità di una autonoma determinazione analitica dei redditi personali.
  • Il diniego di consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo se sia meramente apparente o privo di reale giustificazione; se il quadro probatorio è già ritenuto sufficiente, la CTU può essere legittimamente negata.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra la preclusione processuale prevista dall'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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