Cassazione Penale, Sentenza n. 2301/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale in relazione al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 (falsa attestazione nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Si contestano: (1) per Milazzo, la nullità della sentenza di appello perché emessa nei suoi confronti nonostante mancasse impugnazione del Procuratore Generale; (2) per entrambi, l'erronea qualificazione dell'elemento soggettivo: si deduce l'assenza del dolo necessario per il reato, essendo possibile un errore sull'anno di riferimento dei redditi o mera inidoneità della dichiarazione, e la carenza della motivazione della Corte nell'accertare la volontà cosciente di dichiarare il falso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Milazzo Maria per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la menzione del suo nominativo nella sentenza di appello era un mero errore materiale successivamente corretto con ordinanza (reso irrevocabile il giudicato di primo grado). Quanto ad Alosi Francesco, il ricorso è stato rigettato: la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il convincimento del giudice di merito circa la sussistenza del dolo generico (la consapevolezza e volontà di dichiarare il falso), desunto logicamente dal fatto che il reddito non dichiarato era stato percepito dallo stesso Alosi; l'ipotesi dell'errore sull'anno di riferimento è stata esclusa come errore di diritto non scusabile alla stregua dell'art. 76 d.P.R. 115/2002. Conseguentemente il ricorso di Alosi è rigettato e questi è condannato al pagamento delle spese processuali; il ricorso di Milazzo è dichiarato inammissibile senza condanna alle spese.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 95
Norma che sanziona le false indicazioni o omissioni nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Cassazione conferma che la fattispecie si integra anche per omissioni parziali/inefficaci ai fini del beneficio, purché sorrette dal dolo generico.
Codice penale, art. 131-bis
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicata dalla Corte di appello per ritenere il reato concretamente non punibile nonostante la configurazione del reato.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76
Stabilisce che il reddito da autocertificare è quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata; la Corte ha ritenuto che l'errata indicazione dell'anno integri un errore di diritto (non scusabile) poiché riguarda norme estranee alla legge penale ma richiamate da essa.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 79
Norma richiamata in relazione all'autocertificazione dei redditi per il patrocinio a spese dello Stato; contestualizza quale dato debba essere dichiarato (collegata all'art.76).
Codice di procedura penale, artt. 597, 601, 648, 649
artt. 597, 601, 648, 649 c.p.p.
Norme processuali invocate nel ricorso in relazione a vizi di pubblicità e nullità formali; la Cassazione ha ritenuto la questione relativa all'inclusione di Milazzo priva di interesse dopo la correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- La menzione errata di un soggetto in una pronuncia può essere rettificata con ordinanza se si tratta di mero errore materiale; la successiva inammissibilità del ricorso è possibile per sopravvenuta carenza di interesse e non comporta automaticamente sanzione sulle spese quando l'errore è sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso.
- Il reato di falsa dichiarazione in vista dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si configura anche per omissioni o false indicazioni parziali, indipendentemente dall'effettiva idoneità della falsità a determinare il beneficio.
- Per tale reato è necessario il dolo generico: il giudice deve accertare la volontà e la consapevolezza di dichiarare il falso; la mera possibilità di un errore di memoria o di calcolo richiede un accertamento motivato e non può essere presunta in modo automatico, salvo elementi probatori contrari.
- L'errore sull'anno di riferimento dei redditi, quando la norma indica quale dato deve essere autocertificato (es. l'ultima dichiarazione dei redditi), può costituire un errore di diritto non scusabile: non sottrae automaticamente dall'addebito penale.
- Anche se la falsa dichiarazione non ha inciso sull'esito pratico dell'ammissione al beneficio, tale circostanza non esclude il reato ma può essere rilevante in senso attenuante o per l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis).
- Il rigore probatorio sul dolo obbliga la difesa a produrre e sollevare argomenti concreti (es. documenti che dimostrino la confusione sugli anni o altre giustificazioni) per contrastare l'argomentazione della conoscenza diretta del reddito da parte del dichiarante.
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