Sentenza n. 7774/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Carta Nazionale delle Aree idonee (CNAI) pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 13 dicembre 2023 e di tutti gli atti connessi e conseguenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti: del rapporto preliminare redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, riguardo alla “Sottoposizione della proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” nonché di ogni altro atto connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Carta Nazionale delle Aree idonee (CNAI) pubblicata il 13 dicembre 2023, proposta di Carta Nazionale delle Aree potenzialmente idonee (CNAPI) e rapporto preliminare relativo alla sottoposizione della CNAI alla procedura di VAS; è stata inoltre proposta domanda di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Provincia di Viterbo ha impugnato la CNAI, nella parte relativa alle aree individuate nel proprio territorio, e la CNAPI, deducendo violazione degli artt. 25, 26 e 27 d.lgs. 31/2010, del d.lgs. 45/2014, della l. 241/1990, della Convenzione di Aarhus, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, trasparenza, legalità, ragionevolezza, precauzione, effettività e sussidiarietà. Ha denunciato, tra l'altro, l'omessa o apparente partecipazione degli enti territoriali, il mancato esame delle osservazioni, l'utilizzo di dati cartografici risalenti e non aggiornati, l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, la mancata considerazione delle peculiarità paesaggistiche, agricole, archeologiche e culturali del territorio viterbese, nonché la carenza di motivazione sulla riduzione delle aree e sui criteri utilizzati. Ha inoltre sostenuto che la CNAPI e la CNAI sarebbero state elaborate sulla base della Guida Tecnica n. 29, riferita a rifiuti a bassa e media attività, senza considerare adeguatamente la diversa classificazione dei rifiuti radioattivi introdotta dal d.lgs. 45/2014 e dal decreto ministeriale 7 agosto 2015, né la necessità di applicare anche la Guida Tecnica n. 30 per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti di media e alta attività. Sono state dedotte anche censure relative alla competenza e all'autonomia finanziaria del futuro gestore, alla violazione delle regole di evidenza pubblica e del diritto dell'Unione europea, nonché un'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 27 d.lgs. 31/2010. Con motivi aggiunti la Provincia ha impugnato il rapporto preliminare VAS, deducendo violazione dell'art. 13 d.lgs. 152/2006, della disciplina sull'accesso e della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà, contestando in particolare l'esclusione degli obiettivi operativi di sicurezza nucleare dal perimetro della VAS. Nel primo motivo aggiunto ha inoltre formulato, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., una domanda di accesso al rapporto ambientale, alla proposta di CNAI e al parere ISIN, sostenendo che tali documenti fossero necessari per la difesa e che alcuni fossero già stati formati ma non ostesi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per difetto di interesse attuale, senza esaminare nel merito le censure sostanziali. La CNAPI è stata qualificata come proposta meramente preparatoria, priva di rilevanza esterna e inserita in un procedimento ancora in corso. Anche la CNAI pubblicata nel 2023 non è stata ritenuta lesiva in modo attuale, poiché, prima della conclusione dell'iter previsto dall'art. 27 d.lgs. 31/2010, non vi era certezza che alcuno dei siti individuati sarebbe stato definitivamente prescelto per l'insediamento del Deposito Nazionale. La Provincia potrà eventualmente impugnare gli atti futuri che disporranno effettivamente l'insediamento sul proprio territorio. È stata dichiarata inammissibile anche la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., in quanto proposta con finalità strumentale alla pretesa sostanziale dedotta nel giudizio: l'inammissibilità dell'azione principale per carenza di interesse si è riflessa sull'accesso difensivo. Il TAR ha inoltre rilevato che le amministrazioni avevano differito l'accesso alla successiva fase di consultazione pubblica, nella quale la Provincia avrebbe potuto acquisire i documenti quando fossero divenuti effettivamente utili. Il fugace richiamo all'accesso civico non è stato ritenuto idoneo a trasformare la domanda, né l'accesso civico è stato considerato surrogatorio dell'accesso documentale. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione della peculiarità della controversia e della contrapposizione tra enti pubblici.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. 31/2010
la So.G.I.N. definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee; sulla base delle osservazioni e del Seminario nazionale redige una versione aggiornata; il Ministro competente approva poi la Carta nazionale delle aree idonee con proprio decreto
La procedura di localizzazione del Deposito Nazionale è articolata in più fasi. La CNAPI e gli atti preparatori non hanno autonoma lesività; anche la CNAI pubblicata durante il procedimento non determina ancora la definitiva localizzazione, che potrà essere impugnata solo quando un atto conclusivo individui effettivamente il sito.
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza di accesso proposta in corso di causa
La domanda di accesso proposta nel processo con finalità strumentali alla tutela della pretesa sostanziale risente dell'inammissibilità dell'azione principale per carenza di interesse attuale.
art. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell'accesso documentale è stata invocata dalla Provincia, ma la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile per la sua natura strumentale rispetto a un ricorso principale privo di interesse attuale.
art. 24, comma 1, lettera c), l. 241/1990
La questione è stata prospettata dalla resistente con riferimento all'esclusione dell'accesso agli atti di pianificazione; il TAR non ha deciso nel merito tale profilo, avendo dichiarato inammissibile la domanda di accesso per la sua strumentalità.
art. 5-bis d.lgs. 33/2013
La resistente ha richiamato i limiti dell'accesso civico generalizzato; il TAR ha ritenuto che il riferimento all'accesso civico non potesse fungere da surrogato dell'accesso documentale e non ha esaminato ulteriormente la domanda per la sua inammissibilità.
art. 13 d.lgs. 152/2006
La norma è stata richiamata in relazione al rapporto preliminare e alla procedura VAS, ma le censure contro tali atti non sono state esaminate nel merito per difetto di interesse attuale.
art. 73 c.p.a.
La causa è stata trattata dopo lo scambio delle memorie e repliche previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Gli atti inseriti in una procedura amministrativa complessa che hanno natura meramente preparatoria, non producono effetti esterni immediati e sono destinati a essere superati da atti successivi non sono autonomamente impugnabili in assenza di una lesione attuale e concreta.
- La pubblicazione di una carta o di un elenco di aree ritenute idonee, quando il procedimento prevede ulteriori fasi di consultazione, valutazione, approvazione e scelta definitiva, non rende attuale l'interesse all'impugnazione se permane l'incertezza sull'effettiva selezione del sito.
- L'interesse a ricorrere contro la localizzazione di un'opera sorge quando un atto conclusivo disponga effettivamente l'insediamento nel territorio dell'ente interessato, non già durante le fasi preliminari o ricognitive del procedimento.
- La domanda di accesso proposta in corso di causa con funzione esclusivamente strumentale alla difesa della pretesa sostanziale è condizionata dall'interesse attuale a coltivare il giudizio principale; se il ricorso principale è inammissibile per carenza di interesse, anche l'istanza di accesso strumentale è inammissibile.
- L'accesso civico non può essere utilizzato come surrogato dell'accesso documentale quando la domanda è formulata, nel contesto del processo, per acquisire documenti funzionali a una specifica pretesa sostanziale.
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