Cassazione Penale, Sentenza n. 35660/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), con due principali censure: (1) insufficienza e genericità dei gravi indizi desunti soprattutto dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalla presunta assenza di riscontri individualizzanti; il ricorrente eccepiva altresì che una precedente sentenza del G.I.P. (07/10/2019) avrebbe escluso l'esistenza del clan Casella fino a data successiva, limitando la portata probatoria; (2) carenza e illogicità della motivazione in ordine al suo ruolo dirigenziale/organizzativo nel clan, sostenendo l'assenza di convergenza e specificità delle dichiarazioni dei collaboratori e la mancanza di intercettazioni dirette.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non manifestamente illogica, confermando che: (i) la precedente decisione del G.I.P. non ha efficacia di giudicato sui fatti posteriori al periodo considerato in quella sentenza; (ii) le dichiarazioni dei collaboratori non sono generiche e risultano corroborate da riscontri (intercettazioni e convergenze probatorie) sufficienti nella fase cautelare a fondare la gravità indiziaria; (iii) gli elementi indicano un ruolo di rilievo dell'Aulisio (partecipazione a "summit", gestione di piazza di spaccio, reazione del clan all'attentato subito). Conseguentemente il rigetto comporta la conferma della custodia cautelare, la condanna dell'Aulisio al pagamento delle spese processuali e l'ordine di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma contestata per il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti, nella prospettiva cautelare, gravi indizi di partecipazione e ruolo di vertice dell'indagato nel clan
art. 74 DPR 309/90
Richiamato dal ricorrente (violazione della normativa sugli stupefacenti) ma non costituente il centro della decisione di cassazione; la valutazione della Corte si è concentrata sull'idoneità degli indizi a fondare la misura cautelare
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme indicate come presunte violate in relazione ai vizi della motivazione; la Corte ha applicato i principi di legittimità secondo cui in sede di cassazione sono sindacabili solo la mancata motivazione, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su punti essenziali
art. 94, comma 1-ter, dispos. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che dispone la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato sulla motivazione è limitato: la Corte verifica la presenza di motivazione adeguata, la sua congruità e l'assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali, non può riformare la valutazione probatoria se non emergono vizi di questo tipo
- Una precedente sentenza di assoluzione o decisione favorevole non copre automaticamente fatti o periodi temporali successivi: il giudicato opera solo entro i limiti temporali e materiali espressamente accertati dalla decisione
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se non generiche e se corroborate da riscontri (es. intercettazioni, convergenze tra dichiarazioni, riscontri cronologici o materiali), possono costituire gravi indizi sufficienti per la custodia cautelare
- La mancanza di intercettazioni dirette su un soggetto non esclude la possibilità di individuarne la responsabilità quando emergono intercettazioni ambientali, conversazioni con terzi e dichiarazioni che forniscono elementi individualizzanti
- Per contestare efficacemente una misura cautelare è necessario indicare vizi di motivazione manifesti o mostrare l'assenza di qualsiasi riscontro individualizzante: mere contestazioni sulla persuasività o sulla diversa interpretazione degli atti sono spesso inammissibili o infondate in cassazione
- La valutazione del ruolo (capo/organizzatore/dirigente) richiede elementi che attestino esercizio di poteri direttivi o attività tipiche di vertice (partecipazione a summit, gestione di risorse/piazze di spaccio, reazioni organizzative del gruppo) e può essere ricavata dalla convergenza di dichiarazioni e riscontri indiziari
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