Cassazione Penale, Sentenza n. 30367/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 14/12/2023 che aveva rigettato l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto avverso l'ordinanza del 21/07/2023 di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Unico motivo di ricorso per cassazione: violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Si deduceva che vi era "quid novi" rappresentato dalla sentenza di primo grado (14/07/2023) che aveva ridotto le imputazioni da 34 a 8 capi e condannato il Carduccelli; si sosteneva l'assenza di pericolo di reiterazione poiché l'associazione era stata di fatto smantellata; si richiamava lo stato di incensuratezza del ricorrente, il tempo trascorso e la diversa posizione cautelare di alcuni coimputati (libertà o arresti domiciliari) come elementi a favore della revoca/sostituzione della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché, nel controllo dell'appello avverso un'ordinanza che rigetta la revoca/sostituzione di una misura cautelare, il giudice non è tenuto a riesaminare pienamente la sussistenza delle condizioni legittimanti la custodia, ma solo a verificare se i fatti nuovi indicati siano idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere le esigenze cautelari. Nel caso di specie il Tribunale aveva correttamente ritenuto che la sentenza di condanna per 8 capi non scalfiva il quadro cautelare: la condanna riguardava partecipazione a due associazioni per delinquere (con reati di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e reati tributari) aggravate dall'agevolazione di consorterie mafiose; gravità dei reati, modalità delle condotte e profilo personologico mantenevano le esigenze cautelari. Sono state ritenute irrilevanti, ai fini della revoca, la mera incensuratezza, il decorso del tempo e il diverso trattamento di altri coimputati, salvo elementi concreti e specifici che indichino il mutamento della situazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base dell'appello avverso l'ordinanza; la Corte ricorda che l'appello avverso ordinanza di rigetto di richiesta cautelare è soggetto all'effetto devolutivo che delimita la cognizione.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente; la Corte sottolinea che la valutazione delle esigenze cautelari deve essere compiuta caso per caso e che, in sede di revoca/sostituzione, non è sufficiente una deduzione generica: il giudice valuta l'entità del contributo al reato e i profili personali per decidere il regime cautelare.
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contrappunto sul "tempo silente": il giudice che dispone la custodia cautelare valuta il decorso del tempo ai fini della persistenza delle esigenze cautelari; tuttavia tale valutazione specifica non è richiesta ex art. 299 per la revoca o sostituzione.
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamata per precisare che, ai fini della revoca o sostituzione della misura, non è richiesta la stessa valutazione del decorso del tempo prevista per l'adozione della misura cautelare iniziale.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la Corte applica la disciplina sulle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'appello avverso l'ordinanza che rigetta la revoca/sostituzione di una misura cautelare ha cognizione limitata: il giudice valuta se i nuovi elementi indicati modifichino apprezzabilmente il quadro probatorio o escludano le esigenze cautelari, non procede a un pieno riesame della misura.
- La riduzione delle imputazioni o la condanna per un numero minore di capi non è di per sé sufficiente a ottenere la revoca/sostituzione della custodia cautelare: occorre dimostrare in concreto che le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, inquinamento probatorio, esigenze di tutela pubblica) siano venute meno.
- Elementi quali incensuratezza, decorso del tempo o il trattamento differenziato di coimputati hanno rilievo limitato e non dirimente; devono essere integrati da elementi concreti che evidenzino il mutamento della situazione cautelare.
- La partecipazione ad associazioni con finalità di agevolazione di consorterie mafiose, la gravità delle condotte e il profilo personologico possono giustificare la permanenza della misura anche dopo una sentenza di primo grado parzialmente favorevole.
- In controversie cautelari è fondamentale fornire prove specifiche e attuali (non meri argomenti comparativi o generici) che dimostrino lo smantellamento dell'associazione o l'impossibilità di reiterazione della condotta per ottenere la revoca o la sostituzione della misura.
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