Sentenza del 07/03/2019 n. 6630 - Corte di Cassazione
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Reddito di impresa - Configurabilità - Determinazione - Periodo di riferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti contestavano il diniego del rimborso di un credito IRPEG maturato nel periodo 1 gennaio 1996-7 marzo 1997. Deducevano, tra l’altro, la legittimazione del Commissario liquidatore e della banca cessionaria a presentare e coltivare l’istanza, nonché l’erroneità della decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto la richiesta intempestiva in quanto presentata prima della chiusura della liquidazione coatta amministrativa. Secondo le ricorrenti, il periodo d’imposta della procedura concorsuale non avrebbe impedito di chiedere il rimborso prima della conclusione della procedura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insussistente il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, precisando che la CTR aveva riconosciuto la legittimazione sostanziale e processuale del Commissario liquidatore e la titolarità del diritto in capo alla banca cessionaria, ma aveva comunque respinto l’appello per intempestività dell’istanza. La Corte ha confermato il principio secondo cui, nella liquidazione coatta amministrativa, ai fini dell’imposta sul reddito d’impresa, esiste un periodo d’imposta speciale e unitario, coincidente con la durata della procedura; pertanto, la richiesta di rimborso poteva essere presentata nel momento fiscalmente rilevante della chiusura della procedura. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento di 22.000 euro di spese processuali, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Articoli 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, codice di procedura civile
Disciplinano i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo al contrasto tra motivazione e dispositivo e inammissibili gli ulteriori motivi, perché non adeguatamente riferiti alla decisione impugnata o formulati sotto il corretto vizio processuale.
Articoli 1703 e seguenti, codice civile
Richiamati dalle ricorrenti per sostenere l’esistenza di un rapporto di mandato tra il Commissario liquidatore e la banca cessionaria, tale da fondare la legittimazione alla richiesta di rimborso.
Articolo 2028, codice civile
Richiamato in via subordinata dalle ricorrenti per sostenere che l’attività del Commissario liquidatore potesse essere qualificata come gestione di affari altrui.
Articolo 59, comma 2, decreto legislativo n. 385/1993
Richiamato dalle ricorrenti in relazione agli effetti della cessione di attività, passività e rapporti della banca sottoposta a procedura concorsuale.
Articolo 8, legge n. 212/2000
Richiamato dalle ricorrenti in tema di tutela dell’integrità patrimoniale e di trasferibilità dei crediti e dei rapporti tributari.
Articolo 4, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 42/1988
La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti per sostenere la possibilità di utilizzare o chiedere il rimborso del credito in un momento anteriore alla chiusura della procedura. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque non idoneo a superare la regola del periodo d’imposta unitario della liquidazione coatta amministrativa.
Articolo 378, codice di procedura civile
Disciplina il deposito di memorie illustrative in Cassazione, attività svolta dalle ricorrenti nel giudizio.
Principio del periodo d’imposta unitario nella liquidazione coatta amministrativa
L'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua ad essere soggetta all'imposta sul reddito d'impresa, sia per il reddito prodotto nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio ed il provvedimento che ordina la liquidazione amministrativa, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della procedura; ... la legge prevede espressamente un periodo d'imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, facendolo coincidere con la durata della procedura stessa.
La procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta, ai fini dell’imposta sul reddito d’impresa, un periodo fiscale speciale che può coincidere con l’intera durata della procedura. Gli effetti fiscali complessivi vengono quindi determinati, di regola, alla chiusura della procedura.
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa, il periodo d’imposta relativo alla procedura può essere unico e coincidere con l’intera durata della liquidazione, anziché seguire la normale scansione annuale.
- Le istanze di rimborso relative a crediti fiscali maturati durante o in relazione alla procedura devono essere valutate considerando il momento fiscalmente rilevante della chiusura della procedura; una richiesta anticipata può essere dichiarata intempestiva.
- La legittimazione sostanziale o processuale del commissario liquidatore non implica automaticamente che la domanda sia tempestiva: legittimazione e rispetto dei termini o del momento procedurale sono questioni distinte.
- In Cassazione, il ricorso deve aggredire puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Un motivo che contesta una diversa questione o non si confronta con la motivazione effettiva può essere dichiarato inammissibile.
- Per individuare il contenuto della decisione giudiziale, motivazione e dispositivo devono essere letti congiuntamente. La nullità sussiste solo quando il contrasto sia insanabile e renda impossibile comprendere il comando concreto del giudice.
- La cessione di attività e passività della banca sottoposta a procedura concorsuale può incidere sulla titolarità del credito e sulla legittimazione processuale, ma deve essere distinta dalla disciplina fiscale sulla maturazione, dichiarazione e richiesta di rimborso.
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