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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 2382 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Indagini bancarie - Autorizzazione - Mancata esibizione all'interessato - Necessità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'autorizzazione per le indagini bancarie ha una funzione interna di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non costituisce un atto che debba necessariamente essere esibito al contribuente. La sua mancata esibizione, pertanto, non determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sui dati bancari acquisiti dall'Ufficio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento fosse illegittimo perché l'autorizzazione necessaria per effettuare le indagini bancarie non gli era stata esibita. La contestazione mirava quindi a far valere un vizio del procedimento di acquisizione e utilizzazione dei dati relativi alle movimentazioni bancarie.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51

    La disposizione disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria nei controlli IVA, comprese le richieste e le acquisizioni di dati e informazioni bancarie. L'autorizzazione prevista per l'esercizio di tali poteri ha natura di controllo interno e la sua mancata esibizione al contribuente non invalida automaticamente l'accertamento.

  • Cassazione, sentenza n. 16874/2009

    La giurisprudenza conferma che l'autorizzazione alle indagini bancarie non deve necessariamente essere portata a conoscenza del contribuente ai fini della validità dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nelle indagini bancarie, l'autorizzazione richiesta all'Ufficio svolge principalmente una funzione organizzativa e di controllo interno; la sua mancata esibizione al contribuente non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento.
  • Per contestare efficacemente un accertamento bancario non è normalmente sufficiente lamentare la mancata esibizione dell'autorizzazione: occorre individuare ulteriori vizi concreti, come l'assenza dei presupposti normativi, l'irregolare acquisizione dei dati o l'erroneità delle ricostruzioni effettuate dall'Amministrazione.
  • Le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento quando l'Amministrazione le utilizza secondo le regole previste dalla normativa e il contribuente non fornisce una giustificazione analitica delle operazioni contestate.
  • Il principio riguarda la validità dell'accertamento sotto il profilo formale dell'autorizzazione e non impedisce al contribuente di contestare nel merito la riferibilità, la qualificazione o la corretta interpretazione delle singole movimentazioni bancarie.

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