Ordinanza n. 708/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza di demolizione n. 22 del 20/1/2026 (prot. n. 002718 del 21/1/2026), notificata ai ricorrenti il 21-22/1/2026, finalizzata al «riallineamento dell’immobile allo stato legittimo accertato, assumendo quale assetto legittimo minimo documentato quello desumibile dalle planimetrie catastali di primo impianto (1939) quali elementi ricognitivi certi allo stato degli atti (ferma la loro natura non costitutiva di titolo edilizio), con conseguente necessità di eliminare le opere e trasformazioni non comprovare come legittimamente assentite e di ricondurre il bene alla configurazione compatibile con tale riferimento nel termine perentorio di 90 (novanta giorni dalla notifica della presente»; – della “Relazione di riscontro alle osservazioni ex art. 10, comma 1, lett. b), L. 241/1990…”, prot. n. 2511 del 20/1/2026, acquisita in sede di accesso ai documenti amministrativi il 5/2/2026; – della relazione tecnica prot. n. 50827 del 30/10/2025; – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota prot. n. 0050981 del 30/10/2025, con la quale è stato comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento per l’emissione ordinanza di demolizione ex artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, per quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione finalizzata al riallineamento dell'immobile allo stato legittimo desunto dalle planimetrie catastali di primo impianto del 1939
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione, la relazione di riscontro alle osservazioni procedimentali, la relazione tecnica e gli atti connessi, compresa la comunicazione di avvio del procedimento. L'ordinanza impugnata imponeva, entro novanta giorni, l'eliminazione delle opere e trasformazioni non comprovate come legittimamente assentite e il ripristino di una configurazione dell'immobile compatibile con le planimetrie catastali del 1939, considerate dal Comune quale assetto legittimo minimo documentato, pur riconoscendone la natura non costitutiva di titolo edilizio. Dalla motivazione cautelare emerge la contestazione della ricostruzione comunale dello stato legittimo e dell'ampiezza e valenza dei titoli edilizi dedotti dai ricorrenti; sono inoltre richiamate contestazioni relative alla data della dichiarazione di sismicità del Comune. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente tutti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione, ritenendo che la complessità delle questioni richiedesse un approfondimento nella fase di merito e che, nelle more, fosse necessario preservare la res adhuc integra. Il Collegio ha individuato come questione centrale l'ampiezza e la valenza dei titoli edilizi invocati dai proprietari, rilevando che l'ufficio comunale aveva considerato soltanto lo stato risultante dalle planimetrie catastali del 1939. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, che dovrà depositare entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione dettagliata, dando conto anche delle contestazioni sulla data della dichiarazione di sismicità del Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del mese di marzo 2027.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento del procedimento comunale per l'accertamento e la repressione degli abusi edilizi.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza di demolizione impugnata.
art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiamato in relazione alle osservazioni presentate dai ricorrenti nel procedimento amministrativo.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione ordina la demolizione assumendo come parametro dello stato legittimo dell'immobile le sole planimetrie catastali storiche, pur riconoscendone la natura non costitutiva di titolo edilizio, la correttezza di tale ricostruzione deve essere verificata alla luce di tutti i titoli edilizi dedotti dal proprietario e dell'effettiva ampiezza e valenza degli stessi.
- In presenza di questioni complesse sulla ricostruzione dello stato legittimo di un immobile e sui titoli edilizi rilevanti, il giudice cautelare può sospendere l'efficacia dell'ordinanza di demolizione per preservare la situazione di fatto fino all'approfondimento nel merito.
- Nel giudizio cautelare relativo a un'ordinanza di demolizione, il giudice può disporre un'apposita relazione istruttoria dell'amministrazione quando occorra chiarire la base fattuale e documentale della repressione edilizia, inclusi gli elementi tecnici connessi alla dichiarazione di sismicità del territorio comunale.
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