Ordinanza n. 1320/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 23773/2025, che aveva respinto il ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la legittimità della disciplina del cosiddetto payback per i dispositivi medici. Dalla pronuncia emerge che l’appellante ha dedotto ulteriori questioni di costituzionalità, ha invocato la normativa dell’Unione europea ritenendola ostativa alla disciplina nazionale e ha formulato censure concernenti anche la giurisdizione sugli atti regionali. Il testo non specifica in dettaglio le singole disposizioni censurate né l’esatta formulazione dei motivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione. In fase cautelare ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha già ritenuto conforme a Costituzione la disciplina legislativa sopravvenuta sul payback, in quanto frutto di un bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e tutela degli interessi finanziari connessi al coordinamento della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nel merito, ma non è stato ravvisato un periculum tale da giustificare la disapplicazione cautelare della legge. Il Collegio ha inoltre ritenuto, a un sommario esame, non pertinente la normativa UE invocata e ha rinviato al merito l’approfondimento delle ulteriori censure, compresa quella relativa alla giurisdizione sugli atti regionali. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza di merito al 24 settembre 2026 ed è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nelle modalità già utilizzate in primo grado.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.
Disciplina legislativa del payback per i dispositivi medici
La legittimità costituzionale della disciplina è stata ritenuta già affermata dalla Corte costituzionale, salva la possibilità di esaminare ulteriori questioni nella fase di merito.
Normativa dell’Unione europea evocata dall’appellante
A un sommario esame, è stata ritenuta non pertinente al caso concreto.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la già intervenuta affermazione della legittimità costituzionale della disciplina legislativa applicabile costituisce un elemento contrario alla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, ferma restando la possibilità di esaminare ulteriori questioni di costituzionalità nel giudizio di merito.
- La disapplicazione cautelare di una legge non può essere disposta in assenza di un periculum concreto e particolarmente intenso, anche quando siano state prospettate ulteriori questioni di costituzionalità.
- Nella fase cautelare il giudice può limitarsi a una valutazione sommaria della pertinenza della normativa europea invocata, rinviando al merito l’approfondimento della sua effettiva applicabilità.
- Le censure attinenti alla giurisdizione su specifici atti amministrativi possono essere rinviate alla fase di merito quando, nell’esame cautelare, non emerga un’esigenza di immediata tutela interinale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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