Ordinanza n. 7/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento - dell’atto di accertamento prot. n-OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, con il quale si accerta, attraverso il verbale della Polizia Locale del -OMISSIS-, la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS-; - del verbale di constatazione e verifica dell’ottemperanza del -OMISSIS- della Polizia Municipale di Angri; - dell’ordinanza di demolizione del -OMISSIS- disposta in seguito al verbale n. -OMISSIS-; - dell’eventuale trascrizione nei registri immobiliari di Salerno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, verbale di constatazione e verifica, ordinanza di demolizione e conseguente acquisizione dell’area di sedime con eventuale trascrizione immobiliare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha accertato la mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione, disponendo l’immissione in possesso dell’area di sedime interessata dall’abuso edilizio e la conseguente trascrizione nei registri immobiliari. Ha contestato, in particolare, l’attendibilità materiale e giuridica del verbale della Polizia Municipale posto a fondamento dell’accertamento e della determinazione acquisitiva, deducendo che il verbale non gli sarebbe stato notificato e che non avrebbe avuto la possibilità di instaurare un contraddittorio. Il ricorrente ha quindi chiesto la sospensione cautelare degli atti e l’assegnazione di un termine per proporre querela di falso nei confronti del verbale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché, a un primo sommario esame, non emerge un fumus boni iuris sufficiente. Il Collegio ha rilevato che l’inottemperanza all’ordine di demolizione non risulta sostanzialmente contestata, che l’acquisizione riguarda soltanto gli immobili abusivi e che non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare la falsità del verbale di accertamento. Ha tuttavia ritenuto che la definizione della controversia non possa prescindere dal documento contestato, trattandosi di un passaggio necessario per accertare l’inadempimento all’obbligo di rimozione delle opere abusive. Pertanto, ai sensi dell’art. 77 c.p.a., ha assegnato al ricorrente sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per proporre la querela di falso e ulteriori trenta giorni per depositare la relativa prova. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
Consente al giudice amministrativo, quando la decisione dipende dalla falsità di un documento, di assegnare alla parte un termine per proporre la querela di falso e per depositare la prova della relativa proposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione della falsità di un verbale amministrativo non è sufficiente a fondare il fumus boni iuris in assenza di elementi concreti idonei a dimostrarne, anche solo prima facie, la falsità.
- Quando la decisione della controversia dipende in modo necessario dall’attendibilità di un documento pubblico contestato, il giudice amministrativo può assegnare, ai sensi dell’art. 77 c.p.a., un termine per la proposizione della querela di falso, anche se la domanda cautelare viene respinta.
- L’accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione può costituire il presupposto per l’acquisizione, quando il ricorso non contesti sostanzialmente l’inottemperanza e non emergano elementi cautelari idonei a mettere in dubbio la legittimità degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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