Sentenza del 16/10/2015 n. 20979 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva riconosciuto alla società un credito IVA complessivo di Euro 27.871,87 per gli anni 2000-2003. Il primo motivo riguardava la decorrenza del termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso: secondo l'Agenzia, il termine decorreva dai versamenti IVA e non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia UE. Il secondo motivo contestava il mancato rispetto delle formalità introdotte dal D.L. n. 258/2006 per ottenere il rimborso. Il terzo motivo denunciava un vizio assoluto di motivazione sulla prova dell'inerenza dei beni e servizi all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che le sentenze della Corte di giustizia UE hanno efficacia dichiarativa ed ex tunc: pertanto, il termine di decadenza decorre ordinariamente dal pagamento dell'imposta e non dalla pronuncia europea. Di conseguenza, la domanda presentata il 14 marzo 2005 era tardiva per i crediti IVA relativi agli anni 2000, 2001 e 2002. Per il credito relativo al 2003, invece, la domanda è stata ritenuta tempestiva, poiché la disciplina sopravvenuta aveva fatto decorrere il termine biennale dal 15 novembre 2006. Il secondo motivo dell'Agenzia è stato respinto: le formalità del D.L. n. 258/2006 non avevano natura costitutiva e non gravavano sui contribuenti che avevano già presentato domanda e instaurato il giudizio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente agli anni 2000-2002 e il ricorso introduttivo della società è stato rigettato per tali annualità. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
entro il termine di decadenza biennale dal pagamento o dal giorno, se posteriore, in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
La disposizione stabilisce il termine biennale per presentare le istanze di rimborso non disciplinate da una procedura speciale. In linea generale, il termine decorre dal pagamento dell'imposta, salvo che il presupposto della restituzione si verifichi successivamente.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 19-bis.1
il diritto alla detrazione
L'art. 19 disciplina il principio generale di detrazione dell'IVA, mentre l'art. 19-bis.1 prevedeva limitazioni poi ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione europea. La caducazione della limitazione fa riespandere il diritto alla detrazione con effetto retroattivo.
Art. 17 della direttiva 77/388/CEE
il diritto a deduzione nasce quando la imposta deducibile diviene esigibile
Il diritto alla detrazione IVA nasce direttamente al momento in cui l'imposta diventa esigibile, purché i beni o servizi siano utilizzati per operazioni soggette a imposta. Gli Stati membri non possono introdurre condizioni sostanziali ulteriori rispetto a quelle previste dal diritto europeo.
D.L. n. 258/2006, convertito nella L. n. 278/2006
presentano in via telematica ... apposita istanza di rimborso
La disciplina ha previsto una procedura speciale, anche forfetaria, per il recupero dell'IVA non detratta. Le formalità della procedura non costituiscono il diritto sostanziale al rimborso e non determinano la perdita del diritto per chi aveva già presentato una domanda ordinaria e instaurato un giudizio.
Art. 267 TFUE
Le pronunce interpretative della Corte di giustizia rese in via pregiudiziale chiariscono il significato e la portata della norma europea con efficacia dichiarativa ed ex tunc, salvo il limite del giudicato e delle situazioni esaurite.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Una sentenza della Corte di giustizia UE che dichiara incompatibile una norma nazionale ha normalmente natura dichiarativa ed effetto retroattivo: il diritto non nasce con la sentenza, ma si considera esistente fin dall'origine.
- La decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, di regola, non viene posticipata alla data della pronuncia europea; normalmente rileva il momento del pagamento o quello in cui il diritto può essere esercitato.
- Occorre verificare eventuali discipline legislative speciali che, per tutelare i contribuenti, fissino una diversa decorrenza del termine per specifiche annualità o categorie di rimborsi.
- Le formalità introdotte successivamente dal legislatore per una procedura amministrativa o forfetaria non sono automaticamente condizioni costitutive del diritto sostanziale, soprattutto quando il contribuente aveva già presentato una domanda ordinaria e aveva un giudizio pendente.
- Nel processo tributario, il giudice decide sulle questioni comprese nel thema decidendum; contestazioni nuove introdotte solo in appello possono essere tardive e non essere esaminate.
- Un motivo di ricorso per cassazione relativo a vizi processuali deve indicare con precisione gli atti, le deduzioni e le questioni già introdotte nel giudizio di merito; in mancanza può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
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