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Ordinanza

Ordinanza n. 1737/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che riconosceva la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto e le conseguenti differenze pensionistiche

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, non impugnata e passata in giudicato, notificata all’INPS il 24 gennaio 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 per il periodo dal 1° marzo 1978 al 31 dicembre 1990, svolto alle dipendenze di una società, con applicazione del coefficiente 1,50 e corresponsione delle differenze pensionistiche maturate, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese. L’INPS ha sostenuto di avere dato completa esecuzione al giudicato mediante riliquidazione della pensione, effettuata il 15 gennaio 2024, affermando tuttavia che il ricalcolo non aveva prodotto somme a credito poiché la pensione era già stata posta in pagamento nella misura massima dei benefici ottenibili e la nuova maggiorazione per amianto non avrebbe quindi inciso sull’importo. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, ritenendola contraddittoria rispetto al contenuto della sentenza e non comprovata dal prospetto prodotto dall’INPS.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito. Ritenendo necessario acquisire elementi per una migliore comprensione della controversia e per verificare l’effettiva esecuzione del giudicato, ha disposto a carico dell’INPS il deposito, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di una relazione documentata sui fatti di causa, corredata dal dettaglio dei calcoli necessari a dimostrare la completa esecuzione della sentenza e da ogni documentazione utile alla decisione. La relazione dovrà inoltre rispondere specificamente ai rilievi formulati dal ricorrente nella memoria del 25 maggio 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 luglio 2026. Nessuna decisione definitiva è stata adottata sulla sussistenza dell’inottemperanza o sull’eventuale obbligo dell’INPS di corrispondere ulteriori somme.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione è indicata quale base del ricorso per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato.

  • art. 13, comma 8, legge n. 257/1992

    La norma fonda il diritto, riconosciuto dal giudicato, alla rivalutazione contributiva per il periodo di esposizione all’amianto mediante applicazione del coefficiente 1,50.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione afferma di avere eseguito integralmente il giudicato ma il privato contesta la correttezza dell’attuazione, il giudice può disporre un’apposita istruttoria imponendo all’amministrazione il deposito di una relazione documentata e dei calcoli analitici necessari a verificare l’effettivo adempimento.
  • L’esecuzione di un giudicato che riconosce una rivalutazione contributiva e le conseguenti differenze pensionistiche non è dimostrata dalla mera allegazione dell’avvenuta riliquidazione della prestazione: l’amministrazione deve rendere verificabile, mediante calcoli dettagliati e documentazione pertinente, il modo in cui il beneficio è stato applicato e le ragioni per cui non deriverebbero somme da corrispondere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la relazione istruttoria dell’amministrazione deve confrontarsi anche con le specifiche contestazioni formulate dal ricorrente, non potendo limitarsi a una generica dichiarazione di avvenuta esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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