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Sentenza

Sentenza n. 632/2026 - Firenze, Sezione 4

per l’accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 7 aprile 2016, prot. 179-1-3, emesso dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta dalla ricorrente «per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» (CIG 441084586F), previo annullamento, ove occorrer possa, della nota prot. 88/24-1/2023 del 13 settembre 2023, comunicata in pari data, con la quale la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla ricorrente; nonché per la condanna al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo complessivo di € 80.940,00 oltre IVA, dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nonché degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202301335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della revisione prezzi per il periodo settembre 2018-dicembre 2020

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato nell’ambito di un contratto di servizi a esecuzione continuativa stipulato mediante adesione a una convenzione Consip, nonché il pagamento di euro 80.940,00 oltre IVA e interessi moratori. Ha impugnato la nota con cui la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri aveva riscontrato l’istanza di revisione, richiamando la previsione convenzionale secondo cui il primo aggiornamento sarebbe stato effettuato, previa comunicazione del fornitore, dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale. La ricorrente ha sostenuto: che l’art. 115 d.lgs. 163/2006 attribuisse direttamente e imperativamente il diritto alla revisione nei contratti di durata; che tale diritto non fosse subordinabile a decadenze o formalità diverse dalla prescrizione quinquennale; che il quantum dovesse essere calcolato applicando il 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI; che l’amministrazione dovesse riconoscere la revisione per il periodo settembre 2018-dicembre 2020; e che gli interessi moratori decorressero dal momento in cui erano maturati i corrispettivi revisionali. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, ha sostenuto che la revisione potesse operare solo a seguito di una formale richiesta dell’impresa e per le annualità future, senza recupero delle annualità precedenti non richieste.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., adeguandosi all’orientamento del Consiglio di Stato formatosi su controversie analoghe. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato la nota di diniego. Ha affermato che l’art. 115 d.lgs. 163/2006 attribuisce all’affidatario di un servizio a esecuzione periodica o continuativa un diritto alla revisione prezzi avente carattere speciale e imperativo, non derogabile da clausole contrattuali difformi e non soggetto a termini di decadenza. La clausola convenzionale esaminata non è stata ritenuta decadenziale: essa stabiliva soltanto che la procedura di revisione dovesse essere avviata previa formale comunicazione del fornitore e che il primo aggiornamento operasse dopo dodici mesi dalla stipula, cioè a partire dal secondo anno contrattuale. Il diritto è stato quindi riconosciuto per il periodo settembre 2018-dicembre 2020, ferma la prescrizione quinquennale. La domanda sugli interessi moratori è stata accolta solo parzialmente: gli interessi ex d.lgs. 231/2002 spettano dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, non dalla precedente scadenza dei corrispettivi, poiché prima della determinazione amministrativa sulla spettanza e sull’importo del compenso revisionale non è ancora sorto il credito liquido rilevante ai fini degli interessi moratori. Il Ministero e la Scuola sono stati condannati in solido alle spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre accessori; le spese nei confronti di Consip sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    i corrispettivi dovuti al fornitore sono oggetto di revisione

    La norma attribuisce all’affidatario di servizi a esecuzione periodica o continuativa un diritto alla revisione prezzi, con carattere speciale e imperativo, applicabile direttamente anche contro clausole pattizie difformi e non subordinabile a termini di decadenza.

  • art. 7, commi 4, lett. c), e 5, d.lgs. 163/2006

    La disposizione individua i dati e gli indici utilizzabili per l’istruttoria amministrativa relativa alla revisione dei prezzi; nel caso concreto il Capitolato ha previsto l’applicazione dell’indice ISTAT FOI.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica

    La controversia sulla revisione prezzi del contratto di servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    Le clausole contrattuali difformi dalla disciplina imperativa sulla revisione prezzi sono sostituite o colpite da nullità nei limiti necessari per assicurare l’applicazione della norma imperativa.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La pretesa revisionale è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, non a un termine di decadenza.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento

    Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi decorrono soltanto dopo che l’amministrazione abbia determinato la spettanza e l’importo del compenso revisionale; nel caso concreto sono stati riconosciuti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.

Massime di principio

  • Nei contratti pubblici di servizi a esecuzione periodica o continuativa soggetti ratione temporis all’art. 115 d.lgs. 163/2006, il diritto dell’affidatario alla revisione prezzi ha natura speciale e imperativa e non può essere escluso o limitato da clausole contrattuali o della lex specialis difformi.
  • La disciplina imperativa sulla revisione prezzi non consente di subordinare il diritto dell’affidatario a termini di decadenza; la relativa pretesa è soggetta alla prescrizione quinquennale.
  • Una clausola che preveda l’avvio della revisione previa formale comunicazione del fornitore e dopo dodici mesi dalla stipula non introduce una decadenza, ma regola le modalità di attivazione del procedimento e stabilisce che il primo aggiornamento operi dal secondo anno contrattuale.
  • Nelle controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti a esecuzione continuata o periodica sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
  • Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi decorrono solo dopo la determinazione amministrativa sulla spettanza e sull’importo del compenso revisionale, poiché prima di tale determinazione non è sorto il credito esigibile ai fini della mora.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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