Cassazione Civile, Ordinanza n. 08048/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello dell’Ufficio e confermato l’annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni. Con l’accertamento erano stati recuperati induttivamente, ai fini IRES, IRAP e IVA per il 2004, euro 484.000 qualificati come costo non documentato in relazione all’acquisto di immobili. L’Ufficio aveva riclassificato tali beni da beni-merce a beni patrimoniali/immobilizzazioni, assumendo che dovessero concorrere al reddito d’impresa come rendita catastale. Col motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986 in combinato con gli artt. 115 c.p.c., 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva indebitamente superato una presunzione di natura di bene d’investimento desunta da plurimi indizi: mancata rivendita per quattro anni, assenza di prova della provenienza dei mezzi finanziari, inattendibilità delle scritture contabili e iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni materiali. La CTR, secondo il ricorrente, avrebbe errato nel valorizzare solo lo statuto sociale e nel trascurare la classificazione contabile dei beni come immobilizzazioni anziché rimanenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto irrilevante l’errore materiale nella denominazione della società intimata, non essendosi verificata alcuna lesione del contraddittorio. Nel merito ha affermato che, in materia di redditi d’impresa, la classificazione fiscale degli immobili dipende dalla destinazione economica concretamente impressa al bene. Per gli immobili-merce non ancora ceduti, se sfitti, la corretta iscrizione è tra le rimanenze di magazzino; non assume rilievo decisivo né il fatto che l’immobile sia ultimato né il mero decorso del tempo, se non muta la destinazione del bene. Nella specie la CTR si è attenuta a tali criteri, poiché ha rilevato che l’oggetto sociale comprendeva anche la compravendita di immobili e che l’Agenzia non aveva provato un’attività di gestione immobiliare incompatibile con la destinazione alla vendita. Conseguentemente, la classificazione dei beni tra rimanenze, e non come immobilizzazioni, non risultava censurabile. Nulla è stato disposto sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dall’Agenzia a sostegno della tesi della corretta qualificazione fiscale dei componenti reddituali e della deducibilità dei costi, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce del criterio della destinazione economica del bene.
art. 115 c.p.c.
Invocato come parametro della valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazione, ritenendo corretta la valutazione della CTR sulla destinazione economica degli immobili.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha escluso che la CTR avesse erroneamente disatteso le presunzioni dedotte dall’Ufficio.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che l’Agenzia non avesse provato la diversa destinazione dei beni rispetto a quella di immobili-merce.
art. 43, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Citatо per distinguere gli immobili strumentali dagli altri immobili ai fini fiscali.
artt. 37 e 90 TUIR
Richiamati per la categoria degli immobili-patrimonio destinati al mercato locativo.
art. 2426 c.c., primo comma, n. 9
Richiamato per i criteri di valutazione delle rimanenze e dei beni iscritti in bilancio.
artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/73
Base normativa dell’accertamento induttivo richiamata nell’atto impositivo.
art. 55 d.P.R. n. 633/72
Base normativa del recupero induttivo ai fini IVA richiamata nell’atto impositivo.
art. 41 d.P.R. n. 600/73
Ulteriore norma richiamata a fondamento dell’accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di redditi d’impresa, la qualificazione fiscale degli immobili va compiuta in base alla destinazione economica concretamente impressa al bene, e non sulla base di un dato meramente formale o astratto.
- Gli immobili destinati al mercato della compravendita, se non ancora ceduti e sfitti, devono essere iscritti tra le rimanenze di magazzino; la loro ultimazione non è di per sé decisiva ai fini fiscali.
- Il mero decorso del tempo tra acquisto e cessione non basta a mutare la natura fiscale del bene, se non risulta una diversa destinazione economica.
- Nelle controversie sulla qualificazione degli immobili di impresa, l’Amministrazione finanziaria deve provare gli elementi che giustificano la riqualificazione del bene rispetto alla destinazione risultante dalla struttura e dall’attività dell’impresa.
- L’errore materiale nella denominazione di una parte non determina nullità dell’atto se dal complesso dell’atto e della notificazione emerge con sufficiente chiarezza l’identità del destinatario e non è compromesso il contraddittorio.
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