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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17378/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo disposto per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Denuncia, con primo motivo, la violazione degli artt. 309 e 324 c.p.p. perché la decisione del Tribunale del Riesame sarebbe stata pronunciata oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto per il riesame. Con secondo motivo contesta la violazione dell'art. 648-bis c.p., lamenta omissioni e manifesta illogicità della motivazione sul fumus commissi delicti (riciclaggio), il travisamento delle prove e l'errata attribuzione di cariche sociali (sostiene che il Tribunale abbia confuso le posizioni societarie fra SAGARIA e il coindagato GIORDANO), nonché la valutazione apodittica della sussistenza della fittizietà della Trade s.r.l.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene manifestamente infondato il rilievo di tardività: dagli atti risultano depositati gli elementi necessari il 6 settembre 2022 e fissata l'udienza per il 12 settembre 2022, quindi il termine perentorio di dieci giorni è stato rispettato. Sul secondo motivo la Corte lo considera proposto per motivi non consentiti, in quanto attiene a censure sulla valutazione delle prove e sulla motivazione già esaminate in sede di riesame; ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e che il difetto di motivazione integra violazione di legge solo se la motivazione è del tutto assente o manifestamente inidonea. La Corte ritiene invece che l'ordinanza impugnata abbia motivato adeguatamente il fumus del reato di riciclaggio, analizzando il ruolo del ricorrente, la presunta fittizietà delle operazioni e gli indizi sulla consapevolezza e sulla condotta. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il termine per il deposito degli atti relativi al riesame è perentorio; la Corte verifica la data di deposito degli atti (6/9/2022) e ritiene rispettato il termine di dieci giorni per la decisione.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Regola l'ordinanza in materia di sequestro preventivo e il relativo procedimento di riesame: la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro tali ordinanze è ammesso solo per violazione di legge (errores in iudicando o in procedendo).

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce il reato di riciclaggio; la Corte conferma che, secondo l'ordinanza impugnata, sussistono indizi sul fumus commissi delicti in ordine all'utilizzo della Trade s.r.l. come schermo per fondi di provenienza illecita e alla consapevolezza del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e a misure riparatorie in caso di ricorso inammissibile; la Corte la applica per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di riesame delle misure cautelari reali il termine di dieci giorni per la decisione è perentorio: per valutare la tempestività conta la data di deposito degli atti in cancelleria e la data fissata per l'udienza, non la sola data di comunicazione interna.
  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso essenzialmente per violazione di legge (errores in iudicando o in procedendo); le censure meramente critiche sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione fattuale sono inammissibili se prospettate come semplici difetti di motivazione.
  • Il difetto di motivazione integra violazione di legge solo se la motivazione è totalmente assente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; critiche circostanziate alla valutazione degli elementi probatori devono essere rivolte, se possibile, a livello di merito e non in Cassazione.
  • Errori materiali riportati nell'ordinanza (es. attribuzioni errate di cariche sociali) non comportano automaticamente l'annullamento in sede di legittimità se la decisione contiene comunque una trattazione puntuale e adeguata delle posizioni rilevanti ai fini della misura.
  • Il mancato successo del ricorso può comportare conseguenze economiche (spese processuali) e, se ravvisata colpa nella presentazione del ricorso, anche la condanna alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare attentamente l'ammissibilità e i presupposti di diritto prima di proporre ricorso in Cassazione.

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