Corte di giustizia, Sentenza C-258/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2023. — Finanzamt Hannover-Nord contro H Lebensversicherung. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Imposta sulle attività produttive – Calcolo della base imponibile di tale imposta – Modalità di calcolo – Dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10% nel capitale di società di capitali residenti e non residenti – Inclusione nella base imponibile dell’imposta sulle attività produttive – Momento dell’inclusione – Differenza di trattamento – Restrizione – Insussistenza. — Causa C-258/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Bundesfinanzhof, ha esaminato la compatibilità con la libera circolazione dei capitali della disciplina tedesca sull’imposta sulle attività produttive applicabile ai dividendi percepiti nel 2001. Ha ritenuto che la diversa sequenza tecnica di calcolo tra dividendi da società residenti e non residenti non produca un trattamento sfavorevole per i redditi esteri, poiché in entrambi i casi i dividendi finiscono integralmente nella base imponibile. Ne consegue l’assenza di una restrizione ai sensi dell’articolo 63 TFUE.
Libera circolazione dei capitali e imposta sulle attività produttive tedesca: la reintegrazione, nel calcolo della base imponibile, dei dividendi da partecipazioni inferiori al 10% in società non residenti non costituisce restrizione quando tali dividendi sono comunque tassati allo stesso modo dei dividendi da società residenti.
La questione giuridica
Se l’articolo 63 TFUE osti a una normativa nazionale che, ai fini della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive, reintegra i dividendi da partecipazioni inferiori al 10% in società di capitali non residenti solo nella misura in cui erano stati previamente dedotti in una fase anteriore del calcolo, mentre i dividendi analoghi da società residenti sono inclusi sin dall’inizio nella base imponibile senza deduzione né reintegrazione.
Principio di diritto
L’articolo 63 TFUE non osta a una disciplina nazionale che, nel calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive, reintegra i dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10% in società non residenti se e nei limiti in cui tali dividendi siano stati dedotti in una fase precedente del calcolo, quando i dividendi analoghi di società residenti sono invece inclusi sin dall’inizio nella base imponibile: non vi è restrizione alla libera circolazione dei capitali se, in concreto, entrambe le categorie di dividendi sono integralmente assoggettate al medesimo onere fiscale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 56, paragrafo 1, CE
- Einkommensteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften
Libera circolazione dei capitali e reintegrazione dei dividendi nella base imponibile dell’imposta sulle attività produttive
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di imposizione diretta e libera circolazione dei capitali. La Corte è chiamata a verificare se la disciplina tedesca dell’imposta sulle attività produttive, applicata ai dividendi percepiti da una compagnia di assicurazione sulla vita, comporti una restrizione vietata dall’articolo 63 TFUE.
Fatti e procedimento principale
La H Lebensversicherung, ente di diritto pubblico soggetto all’imposta sulle società e all’imposta sulle attività produttive, nel 2001 aveva percepito:
- dividendi da società di capitali non residenti, relativi a partecipazioni dirette inferiori al 10%;
- dividendi distribuiti da fondi comuni d’investimento in valori mobiliari, a loro volta provenienti da partecipazioni inferiori al 10% in società non residenti.
La società ha esercitato l’opzione prevista dal diritto tedesco per l’applicazione retroattiva di talune disposizioni. L’amministrazione tributaria, nel calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive, ha prima escluso il 20% dei dividendi in applicazione dell’articolo 8b, paragrafo 1, KStG, e poi ha reintegrato tale quota nella base imponibile ai sensi dell’articolo 8, punto 5, della legge sull’imposta sulle attività produttive.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società; l’amministrazione tributaria ha proposto Revision dinanzi al Bundesfinanzhof.
Quadro normativo nazionale rilevante
La Corte riporta una disciplina articolata in due fasi del calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive:
- l’articolo 7 della legge sull’imposta sulle attività produttive rinvia, per la determinazione dell’utile, alle regole dell’imposta sul reddito o dell’imposta sulle società;
- l’articolo 8, punto 5, reintegra nella base imponibile i dividendi non considerati nella prima fase in forza dell’articolo 8b, paragrafo 1, KStG;
- l’articolo 9, punto 7, prevede una detrazione per i dividendi da società figlie non residenti solo se è detenuto almeno il 10% del capitale.
Per il periodo d’imposta 2001, la deduzione dell’80% dei dividendi ai sensi dell’articolo 8b, paragrafo 1, KStG si applicava ai dividendi da società non residenti, mentre per i dividendi da società residenti l’applicazione decorreva dal 2002.
Questione pregiudiziale
Il Bundesfinanzhof chiede in sostanza se l’articolo 63 TFUE osti a una normativa che:
- reintegra nella base imponibile, per l’imposta sulle attività produttive, i dividendi derivanti da partecipazioni inferiori al 10% in società non residenti, se e nei limiti in cui tali dividendi erano stati dedotti in una fase anteriore;
- ma non prevede alcuna deduzione né reintegrazione per i dividendi analoghi di società residenti, che sono inclusi sin dall’inizio nella base imponibile.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza costante secondo cui l’articolo 63 TFUE vieta le misure idonee a dissuadere i residenti dall’investire in altri Stati membri. Tuttavia, osserva che nel caso di specie la differenza tra dividendi residenti e non residenti riguarda soltanto il modo in cui essi sono trattati nelle due fasi del calcolo, non il carico fiscale finale.
In particolare:
- i dividendi da società residenti sono inclusi integralmente sin dalla prima fase;
- i dividendi da società non residenti sono inclusi all’80% nella prima fase e il restante 20% è reintegrato nella seconda fase;
- in entrambi i casi, il risultato finale è l’inclusione al 100% nella base imponibile e la soggezione al medesimo onere fiscale.
La Corte sottolinea che la regola contestata non rende meno favorevoli i dividendi esteri rispetto a quelli interni, ma serve piuttosto ad assicurare parità di trattamento fiscale. Per tale ragione la situazione è distinta da quella esaminata nella causa STEKO Industriemontage, nella quale l’applicazione di regimi diversi aveva prodotto un effettivo svantaggio per gli investimenti transfrontalieri.
La Corte respinge anche gli argomenti relativi alla complessità o imprevedibilità della normativa, rilevando che l’applicazione delle disposizioni dipendeva da una scelta della stessa contribuente e che non era dimostrata l’impossibilità o eccessiva difficoltà di rispettare le regole in occasione dell’investimento estero.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la differenza di trattamento nelle fasi del calcolo della base imponibile non comporta un ostacolo alla libera circolazione dei capitali, poiché non produce un trattamento sfavorevole dei dividendi di fonte estera rispetto a quelli nazionali.
Principio di diritto
La reintegrazione, nella base imponibile dell’imposta sulle attività produttive, dei dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10% in società non residenti, quando tali dividendi siano stati dedotti in una fase precedente del calcolo, non viola l’articolo 63 TFUE se i dividendi analoghi di società residenti sono comunque inclusi integralmente sin dall’inizio e assoggettati al medesimo carico fiscale.
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