Cassazione Penale, Sentenza n. 37492/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del P.M., ritenendolo fondato. Ha affermato che il pubblico ministero può esercitare l'azione penale nei confronti di soggetti concorrenti anche in momenti diversi e che mere ragioni di opportunità non giustificano la retrocessione del processo alla fase delle indagini. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al G.I.P. del Tribunale di Pisa per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP di Pisa aveva ordinato la restituzione degli atti al P.M. e rilevato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini perché nel procedimento risultava coinvolta anche Teresa Ciliberto, per la quale non era stato emesso avviso di conclusione delle indagini né richiesta di rinvio a giudizio; il P.M. ha impugnato sostenendo che la posizione di Ciliberto era già stata oggetto di separazione e archiviazione con decreto del G.I.P. del 16/07/2021 e, quindi, la retrocessione del procedimento alla fase delle indagini era ingiustificata.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, c.p.p. (richiamato come clisp. att. cod. proc. pen.)
art. 173, comma 1, clisp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nei limiti del gravame; usato per delimitare l'ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto ai termini e alle parti contestate
Principio di discrezionalità dell'azione penale
La Corte interpreta che il pubblico ministero mantiene il potere di esercitare l'azione penale nei confronti di possibili concorrenti in tempi diversi; ciò esclude che generiche ragioni di opportunità possano imporre la retrocessione del processo alla fase delle indagini
Massime di principio
- Il pubblico ministero può promuovere l'azione penale nei confronti di soggetti coinvolti negli stessi fatti in momenti diversi; la separazione temporale di iniziative non è di per sé illegittima
- La sussistenza di un precedente procedimento separato o della archiviazione di una posizione non impedisce automaticamente l'emissione successiva di avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di altri soggetti
- Il GIP non può disporre la retrocessione del processo alla fase delle indagini sulla base di generiche ragioni di opportunità: occorre un vizio specifico e rilevante degli atti per giustificare la restituzione
- La dichiarazione di nullità di un avviso di conclusione delle indagini va valutata alla stregua di concrete violazioni procedurali; assenti tali violazioni, l'ordinanza che dispone la restituzione degli atti può essere annullata
- In presenza di contestazioni tra posizioni processuali (es. incompatibilità) il corretto percorso è motivare espressamente l'opportunità e la base giuridica della separazione o della riunione dei procedimenti, non limitarsi a ragioni generiche
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