Ordinanza n. 322/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di esito di gara, verbali e atti connessi relativi alla procedura CIG B92F482E7A, nonché atti riguardanti la verifica di congruità dell'offerta aggiudicataria, l'avvalimento e l'avvio dell'esecuzione del servizio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'esito della gara e gli atti presupposti, proponendo anche motivi aggiunti. Ha contestato, tra l'altro, l'avvio del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta dell'ATI aggiudicataria, ritenuto privo dei necessari presupposti istruttori; la valutazione positiva dei giustificativi dell'offerta; il riparto di competenze tra RUP e commissione di gara nella valutazione dell'anomalia; il contenuto del verbale della commissione, che avrebbe rimesso ogni valutazione al RUP senza esprimere un compiuto parere istruttorio; le valutazioni contenute nei verbali di gara; la validità e idoneità del contratto di avvalimento stipulato dall'impresa ausiliata con l'impresa ausiliaria; nonché il verbale di consegna del servizio, l'eventuale contratto d'appalto e gli atti esecutivi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza anticipare una decisione sui molteplici motivi di ricorso. Ha ritenuto che le censure articolate richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e da riservare alla trattazione del merito. Nel bilanciamento degli interessi ha considerato preponderante, allo stato degli atti, l'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio, già consegnato sotto riserva di legge all'ATI aggiudicataria, anche alla luce dell'attestazione del regolare svolgimento del servizio da parte di quest'ultima. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica del 23 febbraio 2027 per la trattazione del merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare; il giudice ha respinto la sospensione ritenendo necessario approfondire le censure nel merito e prevalente l'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio.
art. 110 d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente quale disciplina posta a fondamento della richiesta di giustificazioni e del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta; l'ordinanza non decide nel merito la relativa censura.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all'impugnazione dell'esito di una gara, quando le censure sulla verifica di congruità dell'offerta, sul ruolo del RUP e della commissione e sulla validità dell'avvalimento richiedono approfondimenti istruttori e valutazioni proprie del merito, il giudice può riservarne l'esame alla fase di cognizione piena senza anticipare il giudizio sulla fondatezza del ricorso.
- La sospensione dell'esito di gara e degli atti esecutivi può essere negata quando, nel bilanciamento cautelare, risulti prevalente l'interesse pubblico alla prosecuzione di un servizio già consegnato e regolarmente svolto dall'operatore economico individuato dalla stazione appaltante.
- La regolare prosecuzione del servizio già avviato costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e nel bilanciamento tra l'interesse del concorrente ricorrente e l'interesse pubblico alla continuità del servizio.
- Il rigetto della domanda cautelare non definisce le contestazioni di legittimità proposte contro l'aggiudicazione e gli atti presupposti, quando il giudice fissa la trattazione dell'udienza pubblica per il merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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