Cassazione Penale, Sentenza n. 11301/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizi di motivazione: il difensore contestava che la Corte territoriale non avesse risposto alla richiesta, depositata via PEC, di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (riconoscimento della "particolare tenuità del fatto"), sostenendo che sussistevano tutti i presupposti per tale riconoscimento. Il fatto di causa è la condanna per ricettazione di un telefono cellulare.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata mostrasse implicitamente il motivo del diniego delle attenuanti generiche e dell'applicazione dell'art. 131‑bis c.p., in quanto la gravità del fatto e i plurimi precedenti penali (anche con diverse generalità) escludevano i presupposti per la particolare tenuità. La Corte ha inoltre richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui la motivazione può risultare implicitamente dall'argomentazione del giudice d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che i presupposti non sussistessero a causa della gravità del reato e dei plurimi precedenti, implicando quindi il diniego dell'applicazione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per valutare gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza ai fini delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che, sulla base di tale valutazione, la motivazione potesse risultare anche implicitamente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria per la proposizione di un ricorso inammissibile.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 27595/2022; Sez. 5, n. 24780/2017)
Principio consolidato secondo cui, in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può emergere anche implicitamente dalla valutazione compiuta dal giudice d'appello sugli indici di gravità e sul grado di colpevolezza.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. può essere proposta anche in sede d'appello via PEC, ma il giudice d'appello deve comunque valutare e motivare la sussistenza dei presupposti; la motivazione può risultare anche implicitamente se dagli argomenti emerge chiaramente il diniego.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità è necessario dimostrare la scarsa gravità dell'evento e un basso grado di colpevolezza; la esistenza di plurimi e recenti precedenti penali o la gravità oggettiva del fatto rendono improbabile l'accoglimento.
- Se il giudice d'appello esclude le attenuanti generiche per motivi riconducibili alla gravità del fatto o ai precedenti, la Corte di cassazione tende a considerare sufficiente anche una motivazione implicita, rendendo difficile l'impugnazione per carenza motivazionale salvo che non sia dimostrata una manifesta omissione.
- Chi propone il quesito sull'art. 131‑bis dovrebbe documentare e argomentare in modo completo la mancanza di precedenti rilevanti e gli elementi obiettivi che attestano la tenuezza del fatto; allegare elementi concreti che smentiscano la gravità attribuita dal giudice è essenziale.
- Proporre un ricorso in cassazione infondato o manifestamente inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente le prospettazioni giuridiche prima di impugnare.
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