Cassazione Civile, Ordinanza n. 29896/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia origina da un giudizio promosso dal fallimento di una società contro l'istituto di credito per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite in due rapporti bancari: un conto corrente di corrispondenza con successive aperture di credito e un contratto di finanziamento/mutuo industriale per consolidamento di passività. La domanda era fondata sulla dedotta applicazione di tassi uso piazza, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto non pattuite e valute penalizzanti nel conto corrente, nonché sulla pretesa capitalizzazione degli interessi nel mutuo. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo corretto il criterio di calcolo adottato dalla CTU, valorizzando la non contestazione di alcuni fatti e reputando infondate le censure sul mutuo. In cassazione la banca ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a nullità della sentenza, sostenendo che la corte territoriale avesse desunto l'esistenza dell'anatocismo nel mutuo dalla mancata contestazione della sola estinzione del finanziamento e dal pagamento del saldo, trasformando un fatto secondario in prova di un fatto costitutivo primario; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa ex art. 132 c.p.c., lamentando che la corte d'appello non avesse esaminato specificamente le contestazioni svolte contro la CTU e avesse liquidato come irrilevanti i rilievi difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, perché non consentiva di cogliere con precisione il vizio denunciato ed era costruito su un'estrapolazione parziale degli argomenti della sentenza e della CTU; inoltre ha osservato che il giudice di merito aveva fondato il proprio ragionamento sulla mancata contestazione dell'effettiva riscossione del credito, valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, e che il controllo sulla prova presuntiva e sul relativo apprezzamento appartiene al merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito perché sostanzialmente ripetitivo del primo; in ogni caso la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non affetta da anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. La banca ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la mancata contestazione specifica di un fatto da parte del convenuto può rilevare ai fini della sua considerazione probatoria, ma il motivo che contesti tale apprezzamento deve essere specifico e autosufficiente
art. 116 c.p.c.
non consente in cassazione di rimettere in discussione il giudizio di fatto del giudice di merito sulla valutazione delle prove, salvo violazione dei canoni legali di valutazione
art. 2697 c.c.
il ricorrente non può lamentare in modo generico un'erronea distribuzione dell'onere probatorio senza indicare puntualmente il fatto costitutivo e l'errore denunciato
art. 167 c.p.c.
la parte convenuta deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; la contestazione meramente generica può essere valorizzata dal giudice di merito
art. 132 c.p.c.
in cassazione è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il veicolo della censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non consente di sollecitare una nuova valutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
può essere dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ma solo nei casi di anomalia motivazionale extrema
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censuri la valutazione del fatto o delle prove deve essere specifico, autosufficiente e costruito in modo da rendere immediatamente percepibile l'errore denunciato; la mera estrapolazione di singoli passaggi della sentenza o della consulenza tecnica non è sufficiente.
- La mancata contestazione specifica di fatti rilevanti da parte del convenuto può essere valorizzata dal giudice di merito ai fini probatori; in cassazione non è consentito sovrapporre una nuova lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito.
- L'apprezzamento della prova presuntiva e l'individuazione del fatto noto da cui inferire il fatto ignoto appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non meramente apparente.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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