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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6580/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione all'art. 325 cod. proc. pen. e alla declaratoria di nullità del cosiddetto "provvedimento genetico" (decreto di sequestro preventivo). Il PM lamentava che il Tribunale di riesame aveva ridotto la verifica del "periculum in mora" a una valutazione parziale e formale del capoverso motivazionale del decreto, senza considerare il complessivo "corpus" motivazionale in cui il GIP aveva ricostruito elementi concreti (la gestione di fatto delle società, l'intenso utilizzo di contanti, la sistematica monetizzazione delle somme ricevute) che evidenziavano un concreto pericolo di dispersione delle somme prima della definizione del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza del Tribunale di Perugia e rinviando per nuovo esame. Ha stabilito che il Tribunale del riesame ha compiuto una lettura parziale del decreto di sequestro, omettendo di considerare il complessivo tessuto argomentativo e gli elementi concreti riguardanti il rischio di dispersione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza "Ellade") secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul "periculum in mora", commisurata alle ragioni dell'esigenza anticipatoria della confisca, e ha ordinato al Tribunale di riesame di riesaminare integralmente la motivazione del decreto genetico alla luce di quei principi.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è facoltativo (il giudice "può" adottarlo) e il provvedimento deve contenere una concisa motivazione anche sul "periculum in mora", rapportata all'esigenza anticipatoria della confisca.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferimento alla confisca per equivalente per i reati tributari; la Corte sottolinea che la natura obbligatoria della confisca non esime il giudice dall'obbligo di motivare il pericolo di dispersione quando si chiede il sequestro preventivo.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma relativa al reato contestato (delitti tributari) che riconnette il titolo del provvedimento di sequestro all'accertamento di proventi di reato.

  • art. 53 d.lgs. 231/2001

    In tema di responsabilità degli enti, anche il sequestro ex art. 53 deve contenere la motivazione sul "periculum in mora", rapportata ai criteri di adeguatezza e proporzionalità.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso con riferimento alla declaratoria di nullità del provvedimento. La Corte ha esaminato la corretta applicazione dei criteri di motivazione e nullità.

  • Sezioni Unite, n. 36959 del 24/6/2021 (Ellade)

    Sezioni Unite, n. 36959 del 24/6/2021

    Principio guida: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare anche il "periculum in mora" secondo il parametro dell'"esigenza anticipatoria" della confisca; non è ammesso automatismo basato sulla sola natura obbligatoria della confisca.

  • Sez.3, n. 4920 del 23/11/2022

    Sez.3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 06/02/2023

    Conferma che anche per la confisca obbligatoria il provvedimento di sequestro deve contenere la motivazione sul "periculum in mora"; esclusione di automatismi decisori.

  • Sez.6, n. 14047 del 13/02/2024

    Sez.6, n. 14047 del 13/02/2024

    Ribadito l'obbligo motivazionale sul pericolo di dispersione anche nell'ambito della responsabilità da reato degli enti (art. 231/2001).

  • Regolamento (UE) 2018/1805

    Richiamo al principio di proporzionalità nell'ambito del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca; utile a sostenere l'esigenza di motivazione adeguata del sequestro.

  • Direttiva 2014/42/UE

    Richiama i "considerando" che sottolineano la necessita' di proporzionalità e adeguatezza nelle misure di congelamento e confisca.

  • Corte EDU, casi Beyeler e Alisic; Corte di Giustizia UE, C-482/17

    Corte EDU, Grande Camera, 5/1/2000 (Beyeler); 16/7/2014 (Alisic); CGUE, 3/12/2019, C-482/17

    Giurisprudenza sovranazionale richiamata per sottolineare i principi di proporzionalità e tutela del diritto di proprietà nell'applicazione delle misure reali cautelari.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa e specifica anche sul "periculum in mora", collegata alle ragioni dell'esigenza anticipatoria della confisca e non basata soltanto sulla natura obbligatoria della confisca.
  • Il giudice del riesame deve valutare il decreto di sequestro nella sua globalità: non è consentita una lettura parcellizzata che ignori il complessivo tessuto motivazionale e gli elementi concreti di rischio di dispersione.
  • Nelle ipotesi in cui vi siano elementi fattuali indicativi di dispersione (es. sistematica monetizzazione, prelievi in contanti, gestione di fatto dei conti societari), tali elementi devono essere esplicitamente considerati e correlati al "periculum in mora".
  • La natura "obbligatoria" della confisca non crea un automatismo che giustifichi il sequestro senza adeguata motivazione; l'obbligo motivazionale rimane necessario per garantire proporzionalità e rispetto dei diritti di proprietà.
  • In caso di carenza o lettura parziale della motivazione sul "periculum in mora", la Corte di Cassazione è inclinata ad annullare e rinviare il provvedimento per nuovo esame conforme ai principi indicati dalle Sezioni Unite.

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