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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28324/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere con tre motivi: 1) contestazione della qualificazione e della sussistenza dei gravi indizi in relazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, denunciando motivazione generica e mancata dimostrazione del ruolo apicale; 2) censura della mancata valutazione della "lieve entità" delle singole cessioni (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e della ricaduta sulla configurabilità dell'associazione di cui al comma 6 dell'art. 74, sostenendo che si tratterebbe di numerosi episodi di piccolo spaccio per modalità e quantità; 3) deduzione di vizio sulla valutazione della pericolosità sociale e sulla necessità della misura carceraria (richiamo agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.), chiedendo misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel motivare l'inammissibilità ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (verifica solo dell'adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non di un nuovo apprezzamento delle prove). Ha ritenuto i primi due motivi generici e meramente oppositivi rispetto alle valutazioni del Tribunale, osservando che il Tribunale aveva adeguatamente richiamato e integrato gli elementi indiziari (distribuzione di compiti, "turni", telefoni dedicati, ecc.) idonei a sostenere la qualificazione associativa. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ricordato la presunzione relativa di pericolosità connessa al reato richiamato dall'art. 275, comma 3 c.p.p., per la quale la custodia in carcere è presumibilmente adeguata salvo elementi specifici di esclusione emersi dalla parte o dagli atti; la motivazione del Tribunale ha comunque delineato la pericolosità del ricorrente in relazione alla gravità dei fatti e ai precedenti. Il ricorrente è stato respinto (ricorso inammissibile), condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Applicata per la configurazione di associazione finalizzata al narcotraffico; la Corte ritiene che il Tribunale abbia dato conto di elementi indiziari (distribuzione compiti, turni, telefoni dedicati) idonei a sostenere la sussistenza dell'associazione

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; richiamo al comma 5 (lieve entità)

    Contestati reati di cessione di cocaina; il ricorrente invocava la lieve entità per singole cessioni ma la Corte ha ritenuto che pluralità e reiterazione possono escludere la lieve entità e che il Tribunale non abbia errato nel non riconoscerla

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Ai sensi di tale norma vige una presunzione relativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della custodia in carcere per il reato associativo richiamato; grava sul ricorrente provare elementi che escludano tale pericolosità o che giustifichino misura meno afflittiva

  • codice di procedura penale, artt. 273, 274, 275

    artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alle regole sul ricorso e sulle misure cautelari; la Corte ha spiegato i limiti della verifica in sede di legittimità e la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3

  • codice di procedura penale, art. 616

    Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alle relative conseguenze (condanna alle spese e sanzione pecuniaria)

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti della Cancelleria a seguito della sentenza

Massime di principio

  • In sede di Cassazione avverso misure cautelari personali la verifica è limitata all'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito; non è consentito un rinnovato apprezzamento delle prove già valutate.
  • Per la configurazione dell'associazione di cui all'art. 74 T.U. stupefacenti non è necessario un documento formale di organizzazione: elementi indiziari concreti quali distribuzione di compiti, turni, telefoni dedicati, ruoli stabili e modalità coordinate possono legittimare la qualificazione associativa.
  • La qualificazione di "lieve entità" per singole cessioni richiede elementi specifici; la pluralità e la reiterazione delle condotte ostano al riconoscimento della lieve entità e possono sostenere l'esistenza di un'attività organizzata.
  • Per i reati richiamati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., esiste una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere: chi chiede misura meno afflittiva deve indicare elementi concreti e specifici che consentano di superare tale presunzione.
  • I motivi difensivi generici, aspecifici o meramente oppositivi alla valutazione del giudice di merito sono destinati all'inammissibilità: le censure devono essere puntuali, dimostrare vizi logici o giuridici della motivazione e non proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati.

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