Cassazione Penale, Sentenza n. 28324/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere con tre motivi: 1) contestazione della qualificazione e della sussistenza dei gravi indizi in relazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, denunciando motivazione generica e mancata dimostrazione del ruolo apicale; 2) censura della mancata valutazione della "lieve entità" delle singole cessioni (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e della ricaduta sulla configurabilità dell'associazione di cui al comma 6 dell'art. 74, sostenendo che si tratterebbe di numerosi episodi di piccolo spaccio per modalità e quantità; 3) deduzione di vizio sulla valutazione della pericolosità sociale e sulla necessità della misura carceraria (richiamo agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.), chiedendo misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel motivare l'inammissibilità ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (verifica solo dell'adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non di un nuovo apprezzamento delle prove). Ha ritenuto i primi due motivi generici e meramente oppositivi rispetto alle valutazioni del Tribunale, osservando che il Tribunale aveva adeguatamente richiamato e integrato gli elementi indiziari (distribuzione di compiti, "turni", telefoni dedicati, ecc.) idonei a sostenere la qualificazione associativa. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ricordato la presunzione relativa di pericolosità connessa al reato richiamato dall'art. 275, comma 3 c.p.p., per la quale la custodia in carcere è presumibilmente adeguata salvo elementi specifici di esclusione emersi dalla parte o dagli atti; la motivazione del Tribunale ha comunque delineato la pericolosità del ricorrente in relazione alla gravità dei fatti e ai precedenti. Il ricorrente è stato respinto (ricorso inammissibile), condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Applicata per la configurazione di associazione finalizzata al narcotraffico; la Corte ritiene che il Tribunale abbia dato conto di elementi indiziari (distribuzione compiti, turni, telefoni dedicati) idonei a sostenere la sussistenza dell'associazione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; richiamo al comma 5 (lieve entità)
Contestati reati di cessione di cocaina; il ricorrente invocava la lieve entità per singole cessioni ma la Corte ha ritenuto che pluralità e reiterazione possono escludere la lieve entità e che il Tribunale non abbia errato nel non riconoscerla
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Ai sensi di tale norma vige una presunzione relativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della custodia in carcere per il reato associativo richiamato; grava sul ricorrente provare elementi che escludano tale pericolosità o che giustifichino misura meno afflittiva
codice di procedura penale, artt. 273, 274, 275
artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alle regole sul ricorso e sulle misure cautelari; la Corte ha spiegato i limiti della verifica in sede di legittimità e la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3
codice di procedura penale, art. 616
Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alle relative conseguenze (condanna alle spese e sanzione pecuniaria)
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti della Cancelleria a seguito della sentenza
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso misure cautelari personali la verifica è limitata all'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito; non è consentito un rinnovato apprezzamento delle prove già valutate.
- Per la configurazione dell'associazione di cui all'art. 74 T.U. stupefacenti non è necessario un documento formale di organizzazione: elementi indiziari concreti quali distribuzione di compiti, turni, telefoni dedicati, ruoli stabili e modalità coordinate possono legittimare la qualificazione associativa.
- La qualificazione di "lieve entità" per singole cessioni richiede elementi specifici; la pluralità e la reiterazione delle condotte ostano al riconoscimento della lieve entità e possono sostenere l'esistenza di un'attività organizzata.
- Per i reati richiamati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., esiste una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere: chi chiede misura meno afflittiva deve indicare elementi concreti e specifici che consentano di superare tale presunzione.
- I motivi difensivi generici, aspecifici o meramente oppositivi alla valutazione del giudice di merito sono destinati all'inammissibilità: le censure devono essere puntuali, dimostrare vizi logici o giuridici della motivazione e non proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati.
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