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Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento in data 11 agosto 2025 (progr. n. -OMISSIS- - PG n. -OMISSIS-) a firma del Direttore di Area Interventi Diretti Municipi 5-9 del Comune di Milano; - del parere dell'Ufficio Cementi Armati e Sismica del Comune di Milano (PG n. -OMISSIS- del 21 luglio 2025), ad esso allegato; nonché, per quanto occorra, - del parere/nota di richiesta di integrazioni dell'Ufficio Cementi Armati e Sismica del Comune di Milano (PG n. -OMISSIS- del 20 maggio 2025; - degli atti ad essi connessi, presupposti o conseguenti.

Giustizia amministrativa202503855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato inammissibile l’istanza di sostituzione della demolizione con sanzione pecuniaria e ha ordinato la demolizione delle opere abusive entro 90 giorni, con avviso di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale e gli atti tecnici presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Ha dedotto un unico motivo articolato di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione degli artt. 31, 33 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, del principio di proporzionalità e dell’art. 8 CEDU. In particolare, ha contestato la logicità e legittimità dei pareri dell’Ufficio Cementi Armati e Sismica, sostenendo che non avrebbero svolto una reale valutazione tecnica sull’impossibilità di demolire le opere abusive senza pregiudicare la stabilità della parte conforme e dell’intero edificio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 14 luglio 2026. Il Collegio ha ritenuto che le questioni relative alla correttezza dell’istruttoria tecnica e all’interpretazione della nozione di “pregiudizio per la parte conforme” prevista dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 presentino profili complessi, da approfondire nella fase di merito ai fini della compiuta valutazione del fumus boni iuris. La sospensione è stata tuttavia accordata in ragione del periculum in mora: la demolizione di un edificio adibito a stabile residenza non determina soltanto un pregiudizio patrimoniale risarcibile per equivalente, ma può produrre conseguenze irreversibili sulla sfera giuridica e personale dell’interessato, non integralmente ripristinabili anche in caso di successivo accoglimento del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001

    “pregiudizio per la parte conforme”

    La questione relativa alla possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria, quando la demolizione possa arrecare pregiudizio alla parte conforme, richiede un approfondito esame tecnico e giuridico nella fase di merito.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato tra i parametri normativi dedotti dal ricorrente in relazione alla legittimità della sanzione demolitoria e dell’avviso di acquisizione gratuita.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato tra i parametri normativi dedotti dal ricorrente; il testo dell’ordinanza non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata concessa ritenendo integrato il periculum in mora, consistente in un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ordine di demolizione nelle more del giudizio.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in connessione con la tutela della sfera personale e abitativa; l’ordinanza non ne offre una specifica autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la complessità delle questioni tecniche e giuridiche relative alla sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria può giustificare il rinvio della compiuta valutazione del fumus boni iuris alla fase di merito, senza impedire l’accoglimento della domanda cautelare quando il periculum in mora risulti grave e irreparabile.
  • La demolizione di un edificio adibito a stabile residenza può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 c.p.a., poiché le conseguenze sulla sfera giuridica e personale dell’interessato non sono integralmente ripristinabili mediante il solo risarcimento per equivalente.
  • La valutazione della possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 richiede un’istruttoria tecnica effettiva e una motivazione adeguata sull’eventuale pregiudizio arrecato dalla demolizione alla parte conforme dell’edificio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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