Sentenza n. 5613/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento A) con il ricorso introduttivo: del provvedimento di esclusione dalla selezione per il reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissta iniziale (VFI) nella Marina Militare per l'anno 2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi incluso per quanto di ragione il bando di "selezione per il reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare per l'anno 2025" nei termini meglio indicati in punto di diritto; - del provvedimento di inidoneità al corpo speciale sommergibilisti FS/SMG ed il rigetto del riesame del suddetto giudizio di inidoneità. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.9.2025: per l’annullamento della graduatoria di merito dei vincitori relativa al settore di impiego “Sommergibilisti” del concorso VFI nella Marina Militare per l’anno 2025 pubblicata in data 16 luglio 2025 e della graduatoria dei vincitori CEMM navale/CP non conosciuta dal ricorrente in quanto non pubblicata, giusta nota dell’Amminsitrazione del 16.7.2025 depositata in giudizio in data 24.7.2025; entrambe le graduatorie sono impugnate nella parte in cui è stato escluso l’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di VFI nella Marina Militare per asserita mancanza del requisito dell’assenza di imputazioni penali, nonché inidoneità al profilo sommergibilisti, diniego di riesame e graduatorie finali nella parte in cui non includevano il candidato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato alla selezione per 2.500 VFI nella Marina Militare, indicando alternativamente il settore CEMM navale/CP e il profilo sommergibilisti. Dopo essere risultato idoneo per il settore CEMM/CP e provvisoriamente idoneo per i sommergibilisti, era stato escluso perché risultava imputato, dal 7 marzo 2024, in un procedimento penale per delitto non colposo, in applicazione dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), c.o.m. e dell’art. 2, comma 1, lett. d), del bando. Aveva inoltre contestato il giudizio di inidoneità al profilo FS/SMG e il mancato riesame. Il ricorrente deduceva che, dopo l’esclusione, il Tribunale penale lo aveva assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, con sentenza divenuta irrevocabile; tale sopravvenienza avrebbe fatto venir meno retroattivamente l’ostacolo alla partecipazione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata del requisito, coerente con la presunzione di non colpevolezza. Contestava anche l’esclusione dalle graduatorie finali. In sede cautelare era stato ammesso con riserva al settore CEMM/CP ed era stata disposta la rivalutazione sanitaria per il profilo sommergibilisti. In seguito l’Amministrazione lo aveva convocato per l’incorporamento e lo aveva riconosciuto idoneo anche alla frequenza del corso sommergibilisti. Con motivi aggiunti aveva quindi impugnato le graduatorie nella parte in cui non lo includevano.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati ai fini della definitiva immissione in servizio. Ha riconosciuto che l’Amministrazione aveva inizialmente applicato un potere vincolato, poiché l’essere imputato per un delitto non colposo costituiva, secondo il testo dell’art. 635 c.o.m. e del bando, causa ostativa all’ammissione. Tuttavia, la successiva assoluzione irrevocabile con formula piena, perché il fatto non sussiste, ha fatto venir meno retroattivamente il motivo ostativo, in quanto il requisito deve essere interpretato alla luce degli artt. 3, 27 e 97 Cost. come condizione risolutiva dell’eventuale definitiva assoluzione. La funzione del requisito è proteggere il reclutamento da rischi effettivi per la moralità e professionalità dei candidati; tale funzione si esaurisce quando l’imputazione si conclude con un’assoluzione piena, che esclude l’insussistenza del fatto e quindi ogni dubbio sull’idoneità morale. Una rigida applicazione della clausola, nonostante l’assoluzione, sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto alla sua ratio. Il TAR ha inoltre valorizzato il superamento delle prove, delle verifiche fisiche e attitudinali, il punteggio utile in graduatoria e il positivo accertamento sanitario, sia per CEMM/CP sia, dopo il riesame, per i sommergibilisti. Ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di compiere gli adempimenti consequenziali ai fini della definitiva assunzione, nel ruolo CEMM oppure, a scelta del ricorrente, nel profilo sommergibilisti. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 635, comma 1, lett. g-bis), c.o.m.
non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
Il requisito costituisce ordinariamente una causa ostativa vincolata all’ammissione, ma, in caso di successiva assoluzione irrevocabile con formula piena, deve essere interpretato costituzionalmente come sottoposto alla condizione risolutiva dell’assoluzione, con effetto retroattivo.
art. 2, comma 1, lett. d), del bando di concorso
assenza di imputazioni penali in corso
La clausola del bando, corrispondente al requisito previsto dal codice dell’ordinamento militare, non può essere applicata rigidamente quando l’imputazione si conclude con assoluzione piena, poiché ciò contrasterebbe con la ratio protettiva della clausola e con i principi costituzionali.
art. 3 Cost.
Richiamato quale parametro della lettura costituzionalmente orientata del requisito, contrario a un esito irragionevolmente preclusivo nonostante l’assoluzione piena.
art. 27 Cost.
La presunzione di non colpevolezza impedisce di attribuire all’imputazione, definitivamente conclusa con assoluzione perché il fatto non sussiste, un effetto ostativo permanente al reclutamento.
art. 97 Cost.
Il requisito deve essere applicato in modo coerente con il buon andamento e con la corretta selezione del personale militare, evitando che la clausola produca effetti eccedenti la propria funzione di protezione.
Massime di principio
- Il requisito concorsuale che vieta l’ammissione di chi sia imputato per un delitto non colposo, previsto dall’art. 635, comma 1, lett. g-bis), c.o.m., opera ordinariamente come causa ostativa vincolata, ma deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato alla luce degli artt. 3, 27 e 97 Cost.
- Quando l’imputazione penale posta a fondamento dell’esclusione si conclude con assoluzione irrevocabile con formula piena, perché il fatto non sussiste, viene meno retroattivamente il motivo ostativo alla partecipazione e al reclutamento, poiché l’assoluzione esclude ogni concreto rischio per la moralità e professionalità del candidato.
- Il requisito dell’assenza di imputazioni penali deve considerarsi sottoposto alla condizione risolutiva dell’intervenuta assoluzione definitiva con formula piena, sicché l’Amministrazione non può mantenere l’esclusione o omettere il candidato dalla graduatoria sulla sola base dell’imputazione ormai definitivamente caducata.
- La funzione protettiva dei requisiti morali per il reclutamento nelle Forze armate non consente di formulare, sulla sola esistenza di un procedimento penale pendente, un giudizio definitivo di indegnità o di inidoneità morale; l’applicazione della clausola non può eccedere la sua ratio di tutela dell’interesse pubblico.
- Una volta accertati il superamento delle prove, l’idoneità psico-fisica e il punteggio utile, l’annullamento dell’esclusione impone all’Amministrazione di adottare gli adempimenti consequenziali necessari alla definitiva immissione in servizio, secondo l’effetto conformativo della sentenza.
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