Cassazione Penale, Sentenza n. 32755/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12-10-2021 che aveva rigettato l'istanza volta a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione esecutivo. La ricorrente ha dedotto che la sentenza di merito (patteggiamento del 19-05-2006, irrevocabile il 17-07-2006) aveva erroneamente individuato la stessa come autore dell'abuso edilizio, quando alla data dei fatti (26-08-2004) il terreno era di proprietà di terzi (Francesca Grimaldi e Giuseppe Cotena, poi ceduto a Daniele Lettera il 13-12-2007). In aggiunta, la ricorrente censura che l'ordine di demolizione riguardava la sola piattaforma cementizia, mentre in esecuzione fu demolito anche un manufatto in pannelli coibentati non indicato nel capo di imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la contestazione sulla non riconducibilità delle opere alla ricorrente non poteva essere rinnovata in sede esecutiva né in sede di legittimità, poiché la responsabilità era stata cristallizzata nella sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile. Quanto alla presunta discordanza tra le opere indicate nel capo di imputazione e quelle demolite, la Corte ha osservato che la doglianza non era stata formalmente sollevata nell'istanza di revoca dinanzi al giudice dell'esecuzione e che la difesa non aveva fornito elementi sufficienti a documentare la difformità, integrando un vizio di autosufficienza del ricorso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile.
Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per motivare il provvedimento equitativo relativo al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto un versamento equitativo.
Massime di principio
- Una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile cristallizza la responsabilità e, salvo specifiche ipotesi, impedisce di rimettere in discussione in sede esecutiva o di legittimità la riconducibilità dell'opera vietata alla persona condannata.
- In sede esecutiva le censure sulla mancata corrispondenza tra quanto indicato nel capo di imputazione e le opere oggetto di demolizione devono essere sollevate formalmente davanti al giudice dell'esecuzione e corredate da elementi probatori sufficienti; in mancanza il rilievo sarà considerato autosufficiente e inammissibile in Cassazione.
- La Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- Anche se il ricorso non è stato presentato con colpa grave, il giudice può disporre un versamento equitativo in favore della Cassa delle ammende richiamando principi consolidati (es. Corte cost.), quando ritiene opportuno sanzionare comunque l'atto processuale infondato.
- Se si contesta la titolarità del terreno o l'effettiva titolarità dell'opera abusiva, è opportuno dimostrare tali fatti già nel giudizio di merito o, se sopravvenuti, allegare e documentare fatti nuovi e rilevanti nell'istanza esecutiva per non incorrere nell'inammissibilità per autosufficienza.
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