Sentenza n. 364/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6865/2024, depositata e resa pubblica il 21.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 22357/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 24.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6865/2024, concernente l'accredito di € 500 per ciascuna delle annualità scolastiche 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 24 ottobre 2024. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, € 500 per ciascuna delle tre annualità riconosciute. Dedotta la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha lamentato la persistente inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo tardivo o a quello compiuto dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e ha nominato, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata quantificata negli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dopo il termine assegnato per l'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto decorso tale termine prima della proposizione del ricorso.
art. 115 c.p.a.
null
Massime di principio
- Una sentenza civile passata in giudicato, anche se pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l'Amministrazione non ne esegua il comando.
- Il giudicato civile ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione: l'obbligo di conformazione impone di conseguire concretamente al privato l'utilità o il bene della vita riconosciuti dalla sentenza, non una mera attività formale.
- Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e accertata l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine ulteriore e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo oggetto del giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea, ancorché tardiva, o commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può quindi cessare con l'adempimento dell'Amministrazione o con quello effettuato dal commissario.
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