Cassazione Penale, Sentenza n. 321/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Antonio Perrella nei confronti della dott.ssa Paola Faillace. La Corte territoriale ritenne la ricusazione proposta oltre i termini di cui all'art. 38, comma 1 c.p.p. e fondò la sua decisione anche sul presupposto che la difesa era a conoscenza della causa di incompatibilità per precedenti udienze e per il decreto di sequestro. Inoltre la Corte non ha valutato l'istanza di rinvio trasmessa via PEC dal difensore per concomitante impegno (legittimo impedimento), ritenendo irrilevante l'impedimento in quanto la procedura era camerale e la partecipazione del difensore facoltativa. Il ricorrente denunciò violazione delle norme sul contraddittorio (art. 420ter c.p.p.) e nullità processuali (art. 178 c.p.p.), oltre a vizio di motivazione ex art. 606 lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto prevalente e assorbente la doglianza sull'integrità del contraddittorio per mancata valutazione del legittimo impedimento del difensore in sede camerale di ricusazione. La Corte ha esteso il principio giurisprudenziale secondo cui l'art. 420ter c.p.p. (tutela del legittimo impedimento del difensore) si applica anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa e ha ricordato l'esigenza costituzionale del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio in materia di ricusazione (art. 6 CEDU; art. 111 Cost.). Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, con l'ordine di valutare la fondatezza del legittimo impedimento e compiere le attività processuali eventualmente viziate dall'omessa valutazione.
Norme richiamate
art. 38, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha invocato questa norma per ritenere la dichiarazione di ricusazione proposta oltre i termini a pena di decadenza; la Cassazione ha comunque concentrato l'esame sulla lesione del contraddittorio derivante dalla mancata valutazione del legittimo impedimento
art. 420ter, cod. proc. pen.
Applicabile anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa: impone la valutazione del legittimo impedimento del difensore e, se il requisito è provato, può giustificare il rinvio; la sua inosservanza può determinare nullità o annullamento del provvedimento
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato dalla Corte territoriale in relazione al termine per proporre la ricusazione; la questione dell'esatto momento iniziale del termine (es.: se dopo la relazione) è stata contestata dal ricorrente e va valutata concretamente
art. 34, cod. proc. pen.
Elenca le cause tassative di incompatibilità del giudice che devono essere accertate nel procedimento di ricusazione; il giudizio su tali cause richiede un pieno contraddittorio
art. 6 CEDU (diritto a un equo processo)
Fondamento sovranazionale dell'esigenza che la ricusazione sia decisa attraverso un contraddittorio effettivo, volto a garantire un giudice imparziale
art. 111 Cost. e legge costituzionale 23/11/1999, n.2
Richiamate per sottolineare la tutela costituzionale del giusto processo e la necessità di garantire adeguate garanzie processuali anche nei procedimenti camerali di ricusazione
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla nullità cui la difesa ha fatto riferimento per denunciare l'inosservanza delle garanzie procedurali; la Cassazione ha ritenuto che la mancata valutazione dell'impedimento potesse compromettere la validità del procedimento
art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
Violazione di norme di diritto, motivo invocato in cassazione dal difensore per censurare l'inosservanza dell'art. 420ter e altre norme processuali
Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016 (giurisprudenza)
la scelta del difensore di comparire in udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore
Principio richiamato dalla Corte per affermare che il legittimo impedimento del difensore in procedimenti camerali a partecipazione facoltativa merita tutela e può giustificare il rinvio dell'udienza
Massime di principio
- Nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa (incluso il rito di ricusazione) la comunicazione tempestiva di un legittimo impedimento del difensore (anche via PEC) richiede una valutazione motivata e non può essere automaticamente ignorata per ragioni di "facoltatività" della partecipazione.
- Il procedimento di ricusazione, volto a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, richiede un contraddittorio pieno: l'art. 420ter c.p.p. trova applicazione anche in questa sede e la sua inosservanza può comportare nullità o annullamento con rinvio.
- La decorrenza dei termini per proporre la ricusazione (art. 491 c.p.p. collegato all'art. 38 c.p.p.) deve essere valutata concretamente: occorre accertare quando la parte ha effettiva conoscenza della causa di incompatibilità (es.: da relazione, provvedimenti o udienze precedenti).
- Se il giudice ha già partecipato a precedenti giudizi che affrontano questioni sostanziali collegate alla causa (es. provvedimenti di sequestro/confisca), tale circostanza può essere rilevante per la conoscibilità dell'elemento di incompatibilità, ma non legittima automaticamente il rigetto per decorso termini senza valutazione del contraddittorio.
- In caso di rifiuto non motivato della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è possibile ottenere l'annullamento con rinvio mediante ricorso per cassazione per violazione delle norme sul diritto di difesa e sul contraddittorio.
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