Cassazione Penale, Sentenza n. 3271/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti (artt. 110, 73 T.U. Stup.). Lepone deduce insufficiente motivazione e carenza di indizi gravi, sostenendo che lo stupefacente rinvenuto nelle parti comuni dello stabile, accessibili a tutti, non poteva essere attribuito a lui e che la Corte non ha valutato correttamente la sussistenza dell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5). Cerroni eccepisce analoghe carenze probatorie circa l'attribuzione dello stupefacente rinvenuto nello stabile e, con ulteriore motivo, contesta il riconoscimento della recidiva specifica e reiterata sulla base di precedenti che, secondo il ricorrente, erano estinti (decreto penale estintosi ex art. 460 c.p.p. e pronunce con art. 444 c.p.p.), chiedendo che ciò fosse rilevante ai fini del bilanciamento della pena.
La decisione
Il ricorso di Lepone è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia motivato in modo non manifestamente illogico l'attribuzione della disponibilità della droga ai due imputati, fondandosi su osservazioni fattuali (presenza dei ricorrenti sul luogo, cessione osservata al compratore, omogeneità degli imballaggi e corrispondenza del principio attivo). Lepone è stato condannato alle spese processuali. Il ricorso di Cerroni è stato parzialmente accolto: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione e al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata e al conseguente bilanciamento delle circostanze ai fini della pena, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame di quel profilo. Per il resto il ricorso di Cerroni è stato rigettato e la condanna confermata.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Concorso di persone nel reato: utilizzato come quadro normativo per la partecipazione degli imputati all'illecita attività di spaccio.
art. 73 T.U. stupefacenti, co. 1 e 5
Disciplina la fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti e il criterio della lieve entità (comma 5); la Corte richiede valutazione globale degli indici previsti per riconoscere la lieve entità e motivazione che giustifichi la prevalenza di un indice su altri.
art. 102 c.p.p.
Norma sul conferimento di procura o sostituzione del difensore in udienza; richiamata per legittimare le sostituzioni difensive in processo.
art. 460, co. 5 c.p.p.
Prevede l'estinzione del reato e degli effetti penali in caso di esiti del decreto penale; la Corte ha ritenuto che precedenti estinti ai sensi di questa norma non possano essere utilizzati per la recidiva.
art. 444 e art. 445 c.p.p.
Art. 444 disciplina l'accordo ex art. 444 (patteggiamento) e art. 445 ne indica alcuni effetti; la decisione analizza l'incidenza di tali pronunce sui presupposti della recidiva.
art. 69 c.p.
Principio del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena; il rinvio richiesto riguarda proprio il nuovo bilanciamento tenuto conto della diversa qualificazione della recidiva.
Legge n. 241/2006 (indulto)
Richiamata per la questione se l'indulto potesse incidere su precedenti ormai estinti; la Corte osserva che non può riattivare effetti penali già estinti ex art. 460 c.p.p.
Massime di principio
- La disponibilità di stupefacenti trovati in parti comuni accessibili non esclude automaticamente l'attribuzione a specifici indagati: la valutazione è complessiva e può fondarsi su elementi indiziari concomitanti (osservazione di cessione, omogeneità degli imballaggi, corrispondenza del principio attivo, movimenti e somme in contanti).
- Ai fini della revisione in Cassazione non è possibile rimettere al giudice di legittimità una rivalutazione libera della prova: la censura è ammissibile solo quando la motivazione sia assolutamente mancante, manifestamente illogica o contraddittoria rispetto ad atti processuali decisivi.
- Per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73 comma 5 occorre una valutazione globale e motivata di tutti gli indici; il giudice deve spiegare perché un elemento ostativo prevale sugli altri.
- I precedenti estinti ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.p. non producono effetti penali e in linea di principio non possono essere valorizzati per la configurazione della recidiva; quindi chi impugna il riconoscimento della recidiva deve documentare se i precedenti sono effettivamente estinti.
- Se sussiste errore nella qualificazione della recidiva la Cassazione può disporre l'annullamento limitato a quel profilo e il rinvio per nuovo specifico esame senza travolgere l'intera decisione di merito.
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