Cassazione Penale, Sentenza n. 38439/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'approvazione del rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario sostenendo che il Tribunale avesse omesso di considerare specifiche e puntuali contestazioni riguardanti singole voci contabili (mancanza di documenti giustificativi, incongruenze su incassi e canoni di locazione, destinazione delle somme), nonché che il Tribunale avesse valutato in modo erroneo le giacenze confrontandole con il momento del sequestro anziché con quello della restituzione; una ricorrente (Calvi Stefania) lamentava la mancata restituzione di una specifica somma giacente su conto bancario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte i ricorsi. Ha rigettato il ricorso di Calvi Stefania (condannandola alle spese) e ha annullato l'ordinanza impugnata nei confronti di Lala Antonio (in proprio e quale amministratore unico), Lala Luca, Fusiello Luisa, Mercuri Francesca e Calvi Morena, rinviando al Tribunale di Roma per un nuovo esame. La Corte ha precisato che il Tribunale deve valutare il rendiconto alla luce di tutta la documentazione, comprese le giustificazioni che dovevano essere allegate, e verificare specifiche contestazioni su singole voci contabili; deve altresì pronunciarsi sulla consistenza delle giacenze e sui frutti (es. canoni di locazione) prendendo come riferimento la consistenza al momento della restituzione, non al momento del sequestro, e, se riscontra incompletezze o irregolarità, deve ordinare all'amministratore le necessarie modifiche o integrazioni con ordinanza esecutiva.
Norme richiamate
art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011
Il rendiconto dell'amministratore giudiziario deve indicare somme pagate e riscosse, descrizione analitica dei cespiti, saldo finale e allegare i documenti giustificativi; le contestazioni degli interessati devono riguardare singole voci contabili e devono essere specifiche; il Tribunale deve esaminare tutta la documentazione disponibile, comprese le giustificazioni allegate al rendiconto
D.M. 1 febbraio 1991, n. 293
Disciplina del rendiconto, la cui disciplina è stata richiamata/transfusa nell'art. 43 d.lgs. 159/2011; in caso di controversia la competenza decisionale spetta al Tribunale nella sua composizione collegiale
Cass. Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019 (Cappellano Seminara)
Il giudizio del Tribunale sulle irregolarità del rendiconto deve essere effettuato su tutta la documentazione disponibile, ivi compresa quella che è o dovrebbe essere allegata al rendiconto
Cass. Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021 (Santangelo)
Conferma il principio secondo cui il Tribunale deve valutare la documentazione integrale in sede di approvazione del rendiconto
Cass. Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021 (Carboni)
La consistenza delle giacenze e dei frutti prodotti dai beni amministrati deve essere valutata al momento della restituzione e non al momento del provvedimento ablativo; il Tribunale delle misure di prevenzione è competente a pronunciarsi su tali questioni in sede di approvazione del rendiconto
Cass. Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014 (Richichi)
Principio conforme secondo cui la valutazione delle giacenze deve tener conto della fase gestionale e della consistenza al tempo della restituzione
Massime di principio
- Il rendiconto dell'amministratore giudiziario deve essere valutato dal Tribunale sulla base di tutta la documentazione disponibile, comprese le giustificazioni che dovrebbero essere allegate; contestazioni generiche non sono sufficienti, ma quelle specifiche su singole voci devono essere esaminate
- Le contestazioni devono riguardare singole voci contabili e devono essere specifiche; il Tribunale non può limitarsi a considerazioni generiche o a rinviare al giudice civile quando la questione incide sulla consistenza delle giacenze o sui frutti prodotti durante l'amministrazione
- La consistenza delle giacenze e dei frutti (es. canoni di locazione) va valutata con riferimento al momento della restituzione dei beni, non a quello del sequestro/ablazione; il Tribunale delle misure di prevenzione è competente a decidere su queste questioni nell'ambito dell'approvazione del rendiconto
- Se il Tribunale riscontra incompletezze o irregolarità nel rendiconto, deve ordinare all'amministratore giudiziario, con ordinanza esecutiva, di integrare o correggere il rendiconto prima di procedere all'approvazione definitiva
- Le richieste meramente generiche o non confrontate con la motivazione del Tribunale sono destinate al rigetto; il ricorrente deve indicare chiaramente le voci contestate e i documenti mancanti o erronei
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