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Sentenza

Sentenza n. 191/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento quanto al ricorso n. 745 del 2023: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.R. n. -OMISSIS- del 17.5.2023 di approvazione degli atti della procedura selettiva n. 2, bandita con D.R. n. 537, in data 17 giugno 2022 , per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di I Fascia, Settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, Settore scientifico-disciplinare MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali – C.d.S. in Medicina e Chirurgia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, con delibera Consiglio di Amministrazione n. 94, in data 8 giugno 2022; - dei verbali n. -OMISSIS- e dei relativi allegati; - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata del Prof. -OMISSIS- a svolgere l’impegno didattico come professore di prima fascia, nonché – per quanto occorrer possa - la nota del 4.6.2023 a firma dei commissari -OMISSIS- e -OMISSIS- di riscontro alle contestazioni del candidato -OMISSIS-; con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’8/11/2023: per l’annullamento - del D.R. n. -OMISSIS- del 24.07.2023 avente ad oggetto “Approvazione atti della procedura selettiva n. 2, bandita con D.R. n. 537, in data 17 giugno 2022 , per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di I Fascia, Settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, Settore scientifico-disciplinare MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali – C.d.S. in Medicina e Chirurgia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, con delibera Consiglio di Amministrazione n. 94, in data 08 giugno 2022. Rettifica a seguito del riesame”; - delle “Ulteriori integrazioni al verbale 4” di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-del 18.07.2023 della Commissione a maggioranza; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 29.06.2023 della Commissione a maggioranza avente ad oggetto “Istanza di riesame del Prof. -OMISSIS-. (…)”; - della nota prot. -OMISSIS- del 5.07.2023 dei commissari -OMISSIS- e -OMISSIS-; - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ivi compresi i provvedimenti di nomina, di chiamata e di presa in servizio del Prof. -OMISSIS- a svolgere l’impegno didattico come professore di prima fascia; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 29/12/2023: per la declaratoria - di improcedibilità/inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso nonché per l’accoglimento del ricorso incidentale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio; quanto al ricorso n. 1592 del 2024: per l’annullamento - del D.R. n. -OMISSIS- del 19.09.2024 , successivamente comunicato, avente ad oggetto “Piano triennale di fabbisogni del personale 2021 - 2023: procedura selettiva (art. 18, comma 1, della Legge 240/2010) per la chiamata di professori di I fascia – Chiamata e nomina per il G.S.D. 06/MEDS-07 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, S.S.D. MEDS-07/B “Malattie dell’apparato cardiovascolare” – Decadenza prof. -OMISSIS-”, con il quale è stato dichiarato decaduto dalla nomina il Prof. -OMISSIS-; - della nota prot. n. -OMISSIS-, in data 06/09/2024, con cui è stata ribadita la necessità che il prof. -OMISSIS-, prendesse servizio, a pena decadenza, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale di questo Ateneo, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa nota (ricevuta via PEC in data 06/09/2024); - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Da un lato, gli atti di approvazione della graduatoria e di rettifica della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia; dall'altro, il provvedimento di decadenza del vincitore dalla nomina per mancata presa di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il primo ricorrente ha contestato la valutazione comparativa e la graduatoria della procedura selettiva ex art. 18 l. 240/2010, deducendo violazione della legge, del bando e dei criteri fissati dalla Commissione, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, disparità di trattamento, sviamento e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Con i motivi aggiunti ha sostenuto che il candidato risultato vincitore aveva reso dichiarazioni non veritiere nel curriculum e nelle dichiarazioni sostitutive, in particolare circa l'attività di docenza presso un ateneo, la supervisione di tesi di dottorato e il ruolo di relatore di tesi; tali dichiarazioni avrebbero dovuto comportare la sua esclusione e non il mero ricalcolo di singoli punteggi. Ha inoltre contestato la riduzione dei propri punteggi per attività di ricerca e brevetti. Il vincitore ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta i punteggi attribuiti al secondo classificato e deducendo ulteriori dichiarazioni non veritiere di quest'ultimo. Nel ricorso riunito, il vincitore ha impugnato la decadenza dalla nomina, sostenendo che la mancata presa di servizio fosse giustificata dall'assenza di una struttura complessa a direzione universitaria esclusiva, dalla necessità di un ulteriore differimento e dalla violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha riunito i due giudizi e ha esaminato prioritariamente il ricorso contro la decadenza. Lo ha respinto, ritenendo legittima la fissazione da parte dell'Università di un termine perentorio per la presa di servizio e insussistente un giustificato motivo. L'assenza di una struttura complessa a direzione universitaria esclusiva non costituiva impedimento oggettivo, poiché la struttura a direzione mista consentiva lo svolgimento delle funzioni clinico-assistenziali e, comunque, l'art. 5, comma 4, d.lgs. 517/1999 permetteva l'affidamento di programmi infra o interdipartimentali. È stata inoltre ritenuta legittima e non irragionevole la prevalenza dell'interesse dell'Ateneo e degli studenti alla tempestiva immissione in servizio. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha inciso sulla legittimità della decadenza, avente natura vincolata e il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Conseguentemente, il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse, poiché la decadenza del vincitore escludeva ogni utilità concreta derivante dal suo eventuale accoglimento. Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l'originario decreto sostituito dal successivo provvedimento di rettifica. Sono stati invece accolti i motivi aggiunti: i controlli amministrativi avevano accertato dichiarazioni mendaci o comunque non veritiere del vincitore su titoli essenziali per la valutazione comparativa. La Commissione non poteva limitarsi a espungere i soli titoli falsi mantenendo valida la candidatura, ma avrebbe dovuto escludere il candidato, in applicazione del principio di autoresponsabilità e della tutela della fede pubblica. In particolare, l'attività di docenza dichiarata presso l'Università di Sassari non era in corso alla data di scadenza della domanda; l'atto di programmazione dell'insegnamento per l'anno successivo non equivaleva all'incardinamento ufficiale richiesto dal criterio C3. Inoltre, il candidato aveva dichiarato attività di supervisione di dottorati mai svolte e si era qualificato come relatore di tesi per le quali risultava soltanto correlatore. Gli atti impugnati sono stati annullati, con ordine all'Università di rinnovare le operazioni concorsuali entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. L'Università e il controinteressato sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 2.500 oltre accessori in favore del ricorrente vittorioso.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 240/2010

    Disciplina la procedura selettiva per la chiamata dei professori universitari di prima fascia; la valutazione comparativa si fonda sui titoli e sulle attività dichiarati dai candidati nel curriculum.

  • art. 127, comma 1, lett. c), d.P.R. 3/1957

    «L'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: [...] c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli [...]»

    Consente la decadenza del vincitore che non assuma servizio entro il termine perentorio fissato dall'amministrazione senza un giustificato motivo, individuabile in un impedimento oggettivo, grave e comprovato.

  • art. 17, comma 4, d.P.R. 487/1994

    «Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.»

    Conferma la natura decadenziale del termine per la presa di servizio e l'onere del vincitore di provare il giustificato motivo del ritardo.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 517/1999

    «Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali [...]»

    Prevede un'impiego alternativo del professore di prima fascia quando non sia possibile conferire un incarico direttivo, sicché la mancanza di una struttura complessa a direzione universitaria esclusiva non impedisce necessariamente la presa di servizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullamento dell'atto vincolato quando l'amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; il principio è stato applicato alla decadenza per mancata presa di servizio.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative restano formalmente applicabili, ma la loro omissione non incide sull'atto vincolato quando non sia dimostrato un concreto apporto partecipativo potenzialmente modificativo della decisione.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di adottare le misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, utilizzato per ordinare la rinnovazione delle operazioni concorsuali entro il termine fissato.

Massime di principio

  • Il vincitore di una procedura selettiva pubblica deve prendere servizio entro il termine perentorio fissato dall'amministrazione; in mancanza, incorre nella decadenza, salvo che dimostri un impedimento oggettivo, grave e comprovato. Non costituiscono giustificato motivo le ragioni meramente personali o organizzative che rendano il differimento soltanto più conveniente.
  • La fissazione del termine per la presa di servizio rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, che deve contemperare l'interesse del vincitore con l'interesse pubblico alla tempestiva copertura dell'incarico e al buon andamento dell'amministrazione.
  • Nelle procedure selettive fondate sui curricula, la falsità o non veridicità di titoli essenziali per la valutazione comparativa non consente una mera espunzione selettiva dei titoli irregolari: quando le dichiarazioni abbiano inciso sulla comparazione, il candidato deve essere escluso, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e tutela della fede pubblica.
  • Quando la lex specialis o il criterio di valutazione richieda che un'attività sia in corso alla data di presentazione della domanda, un atto di programmazione relativo a un'attività futura non equivale all'effettivo svolgimento o all'incardinamento ufficiale dell'attività alla data utile.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento di un provvedimento di decadenza avente contenuto vincolato se, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, risulta che la decisione non avrebbe potuto essere diversa e non è dimostrato un concreto apporto partecipativo potenzialmente decisivo.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando, per effetto di un autonomo capo decisorio, il ricorrente incidentale non possa conseguire alcuna utilità concreta dall'eventuale accoglimento delle proprie censure.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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