Sentenza n. 1041/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sezione Ope-rativa Territoriale di Brescia, e notificato in data 16.03.2024 per il tramite della Questura di Mantova, di applicazione della pena accessoria art. 24, comma 21 del D.L. 98 del 2011, provvedimento prot. -OMISSIS--03-2024 del 15.03.2024 con il quale veniva determinata “La chiusura per giorni 10 (dieci) del negozio di gioco sito in -OMISSIS- -OMISSIS-”; - del presupposto verbale di accertamento di violazione amministrativa prot. n. -OMISSIS- del 15.01.2024 della Questura di Mantova, relativo alla contestazione della violazione dell’art.24 comma 21 D.L. 98/2011 che vieta di consentire ai minori di anni 18 la partecipazione a giochi pubblici con vincita di denaro, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi agli stessi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di chiusura per dieci giorni di un negozio di gioco, quale pena accessoria per la contestata ammissione di minori a giochi pubblici con vincita in denaro, e il presupposto verbale di accertamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di applicazione della pena accessoria della chiusura del negozio di gioco per dieci giorni, nonché il verbale della Questura relativo alla contestazione della violazione del divieto di consentire ai minori di anni diciotto la partecipazione a giochi pubblici con vincita di denaro. Le amministrazioni resistenti si sono costituite formalmente e, nella relazione dell’Agenzia, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, deducendo altresì l’infondatezza del ricorso. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia resa in udienza non ha determinato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., poiché non era presente il difensore delle amministrazioni resistenti e non risultava quindi formalmente acquisita la conoscenza della rinuncia da parte delle controparti né la loro mancata opposizione alla prosecuzione. Tuttavia, la rinuncia è stata ritenuta idonea a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione nel merito, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha pertanto ritenuto superfluo esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 24, comma 21, d.l. 98/2011
divieto di consentire ai minori di anni 18 la partecipazione a giochi pubblici con vincita di denaro
La disposizione costituisce il fondamento della contestazione amministrativa e dell’applicazione della pena accessoria della chiusura dell’esercizio.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato nel quadro processuale della pronuncia che definisce il giudizio in rito.
art. 84, comma 1, c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale
La rinuncia al ricorso richiede la provenienza dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, la conoscenza formale delle altre parti e l’assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, affinché possa produrre l’estinzione del processo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia, pur non determinando l’estinzione in assenza delle condizioni formali previste dal comma 1, può essere valutata quale elemento da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
art. 85 c.p.a.
Richiamato unitamente alle disposizioni sull’estinzione e sulla definizione in rito del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione soltanto quando proviene dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, è portata formalmente a conoscenza delle altre parti e non vi è opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio.
- La dichiarazione di rinuncia resa in udienza in assenza del difensore delle parti resistenti non perfeziona, da sola, l’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché non consente di verificare la conoscenza formale della rinuncia da parte delle controparti e la loro mancata opposizione.
- Anche quando non ricorrono le condizioni formali per dichiarare l’estinzione per rinuncia, la rinuncia manifestata dalla parte ricorrente può essere valutata come comportamento processuale idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare le questioni di merito o di giurisdizione che risultino prive di incidenza sulla definizione del giudizio.
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