Sentenza n. 697/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 3375 del 2024: a) dell’ordinanza n. 3420 del 22/4/2024 (prot. 8605 del 23/4/2024) del Responsabile del Settore IV Pianificazione del Territorio – SUAP – Servizio Edilizia Privata – Abusivismo Edilizio del Comune di Caivano, di ingiunzione alla demolizione di opere realizzate alla Via S.P. 498, foglio 10, part. 890; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui tutti gli atti dell’istruttoria che ha preceduto l’adozione dell’ordinanza n. 3420 del 22/4/2024, ed in particolare la “comunicazione di abuso edilizio” prot. n. 15008 del 12/4/2024 e la “relazione tecnica” prot. n. 14547 del 10/4/2024, “scaturita dagli accertamenti eseguiti in data 18.10.2023”. quanto al ricorso n. 5609 del 2024: per l'annullamento -della nota del Responsabile del Settore V “Pianificazione del Territorio” del ~Comune di Caivano, trasmessa il 13/9/2024, avente ad oggetto “Comunicazione di improcedibilità” della “Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per l’area avanserra e tettoia in ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 3420 del 22/04/2024, … in strada provinciale 498 dati catastali: foglio 10 (ex particelle 803, 804) Particella 890”, con cui è stata comunicata la “improcedibilità” per “carente documentazione” della SCIA prot. n. 25728 del 22/6/2024 presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 (pratica prot. n. 25728 U.T.C. n. 210/2024/LAV del 22/6/2024 - Cod. Rich. P06565).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di ampliamenti, manufatti e altre opere realizzate in area agricola, nonché comunicazione di improcedibilità della SCIA in sanatoria relativa ad alcune delle opere contestate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Con il ricorso n. 3375 del 2024 la società ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a un capannone agricolo ampliato oltre il volume assentito, a un’avanserra di superficie eccedente quella autorizzata, a una tettoia sulla guardiania, a una piscina, a quattro strutture metalliche tipo container e a un ulteriore volume in legno, nonché alla parziale pavimentazione del fondo destinata a parcheggio. La ricorrente ha sostenuto che le opere fossero funzionali all’attività agricola, che il Comune avrebbe dovuto valutare separatamente ciascun intervento e dimostrare l’eventuale pregiudizio derivante dalla demolizione delle opere abusive rispetto alle parti legittimamente assentite, che non ricorressero i presupposti dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e che fosse necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio la società ha depositato una CILA e la comunicazione di fine lavori relative alla demolizione dell’ampliamento volumetrico del capannone agricolo. Con il ricorso n. 5609 del 2024 la società ha impugnato la comunicazione di improcedibilità della SCIA in sanatoria presentata per la piscina, l’ampliamento dell’avanserra e la tettoia. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, l’illegittimità della declaratoria di improcedibilità per mancata richiesta di integrazione documentale, l’insussistenza della carenza documentale, il carattere meramente orientativo del suggerimento di presentare un permesso di costruire in sanatoria e l’assenza di ampliamenti volumetrici o di opere incompatibili con la sanatoria mediante SCIA.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva. Quanto al ricorso contro l’ordinanza di demolizione, ha dichiarato parzialmente improcedibile l’impugnazione limitatamente all’ampliamento volumetrico del capannone agricolo, essendo stata documentata la demolizione dell’abuso e non essendo stato contestato dal Comune tale fatto, ferma la vigilanza dell’amministrazione sulla sua effettiva esecuzione. Nel resto ha respinto il ricorso. Il giudice ha ritenuto legittima la valutazione unitaria degli abusi, poiché la pluralità delle opere doveva essere considerata nel suo complesso per apprezzarne l’impatto sul territorio e il contestato mutamento della destinazione agricola dell’area. Ha rilevato inoltre che la piscina non risultava funzionale all’attività agricola e che la funzionalità dei container e del parcheggio non era stata dimostrata. La verifica dell’eventuale pregiudizio statico derivante dalla demolizione e della possibile sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria appartiene alla fase esecutiva e presuppone una specifica richiesta dell’interessato; non incide quindi sulla legittimità dell’ordine di demolizione. Le opere, per consistenza e natura, giustificavano l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. È stata inoltre esclusa la necessità della comunicazione di avvio, trattandosi di attività sanzionatoria doverosa e vincolata. Quanto al ricorso contro l’improcedibilità della SCIA in sanatoria, il TAR lo ha respinto. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non ha inciso sulla legittimità dell’esito, poiché la sanatoria non avrebbe comunque potuto essere rilasciata: l’istanza riguardava solo una parte degli abusi e non considerava il mutamento complessivo della destinazione del fondo; inoltre, la tettoia, per caratteristiche e stabile trasformazione del territorio, necessitava di permesso di costruire, così come la piscina, non qualificabile come mera pertinenza urbanistica e incompatibile con i limiti previsti per la zona E2 dall’art. 47 delle NTA del PRG. La società è stata condannata alla rifusione delle spese dei giudizi riuniti, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata ritenuta applicabile agli interventi abusivi considerati nella loro consistenza complessiva, comprendenti nuovi volumi e opere incidenti sulla destinazione e sull’assetto dell’area.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria e la verifica dell’eventuale pregiudizio per le parti conformi devono essere valutate nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, su specifica richiesta dell’interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l’illegittimità del provvedimento negativo quando risulti che la sanatoria non avrebbe comunque potuto essere rilasciata per ragioni sostanziali e assorbenti.
art. 47 NTA del PRG
abitazione ed attrezzature necessarie alle attività agricole
La disciplina della zona E2 limita le opere autorizzabili alle abitazioni e alle attrezzature necessarie all’attività agricola; tale limite è incompatibile con opere quali piscina e tettoia non riconducibili, per caratteristiche o funzione dimostrata, a tali categorie.
Massime di principio
- In presenza di una pluralità di abusi edilizi realizzati nel medesimo contesto, l’amministrazione e il giudice devono considerarli unitariamente per valutarne l’impatto complessivo sull’assetto del territorio e l’eventuale mutamento della destinazione urbanistica dell’area; non è consentita la parcellizzazione atomistica degli interventi.
- La verifica della possibilità di demolire l’abuso senza pregiudicare le parti legittime e l’eventuale sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria appartengono alla fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non costituiscono, salvo specifiche ragioni, un presupposto di legittimità dell’ordine originario.
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, quale provvedimento sanzionatorio vincolato e doveroso, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- Una piscina non costituisce, di regola, pertinenza urbanistica quando comporti una trasformazione durevole del territorio e svolga una funzione autonoma rispetto all’edificio principale; la sua realizzazione richiede quindi un idoneo titolo edilizio, normalmente il permesso di costruire.
- L’omessa comunicazione dei motivi ostativi alla sanatoria non comporta l’annullamento del provvedimento negativo quando, alla luce di ragioni sostanziali già accertate, la sanatoria non avrebbe comunque potuto essere rilasciata, in particolare perché l’istanza riguarda soltanto una parte degli abusi e non considera l’impatto complessivo delle opere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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