Cassazione Penale, Sentenza n. 24844/2026 del 02/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per uso di atto falso, consistito nell'esibizione, durante un controllo di polizia del 12 luglio 2022, di un permesso di soggiorno spagnolo risultato contraffatto. La Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto, negato le circostanze attenuanti generiche e rigettato la richiesta di pene sostitutive della pena detentiva. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il diniego della particolare tenuità si fondava su elementi non ostativi e mancava una valutazione complessiva dell'offesa, delle modalità della condotta e dell'assenza di abitualità; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione, lamentando che il rigetto delle attenuanti generiche era stato basato solo sui precedenti penali senza considerare condotta successiva, percorso di reinserimento, situazione lavorativa e familiare; 3) violazione degli artt. 20-bis c.p. e 53, 56-bis, 58 e 59 l. n. 689/1981, come modificati dal d.lgs. n. 150/2022, e vizio di motivazione, assumendo che il diniego delle pene sostitutive si era fondato solo sui precedenti penali e sulla situazione soggettiva al tempo del fatto, senza considerare l'attuale attività lavorativa, il matrimonio con cittadina italiana e il più stabile inserimento sociale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, ma ha accolto il terzo. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. È stato invece rigettato il ricorso nel resto. La Corte ha escluso l'errore sulla particolare tenuità del fatto, ritenendo sufficiente la motivazione della Corte territoriale che aveva valorizzato il pericolo per l'ordine pubblico derivante dall'uso reiterato del documento falso e l'abitualità della condotta. Ha ritenuto corretta anche la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basata sui precedenti penali. Ha invece censurato come manifestamente carente la motivazione sul diniego delle pene sostitutive, perché non aveva effettuato una valutazione concreta e attuale della personalità dell'imputato e delle sue condizioni di vita al momento della richiesta, ai fini della prognosi sulla funzione rieducativa e sulla capacità di rispettare le prescrizioni.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; tuttavia il diniego può essere adeguatamente motivato anche valorizzando decisivamente l'assenza di uno dei presupposti richiesti, se ritenuto ostativo, come la gravità del pericolo o l'abitualità della condotta.
art. 133 c.p.
È parametro di valutazione sia per la tenuità del fatto sia per la concessione delle attenuanti e delle pene sostitutive; per queste ultime la motivazione può concentrarsi sugli elementi ritenuti realmente ostativi, purché sia specifica e concreta.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando i precedenti penali e la negativa personalità dell'imputato; la motivazione di merito su tale punto è insindacabile in cassazione se non manifestamente illogica o contraddittoria.
art. 20-bis c.p.
La decisione sulle pene sostitutive deve essere fondata su una prognosi concreta circa l'efficacia rieducativa della misura e la capacità del condannato di rispettarne le prescrizioni, valutando anche le condizioni attuali dell'imputato.
art. 53 l. n. 689/1981
Norma richiamata nel quadro delle pene sostitutive della pena detentiva breve, la cui applicazione richiede una motivazione concreta e attuale.
art. 56-bis l. n. 689/1981
Richiamato per la disciplina delle pene sostitutive, applicabile secondo una valutazione prognostica della personalità e dell'idoneità rieducativa della misura.
art. 58 l. n. 689/1981
Rilevante nella disciplina delle pene sostitutive, in relazione alle condizioni e alle prescrizioni della misura.
art. 59 l. n. 689/1981
Rilevante nella disciplina delle pene sostitutive, quanto ai presupposti e alle modalità applicative.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato quando il giudice individui un elemento decisivo ostativo all'applicazione dell'istituto, senza dover esaminare analiticamente tutti i parametri astrattamente rilevanti, purché la motivazione sia completa e non apparente.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la gravità del pericolo concreto e la reiterazione della condotta possono escludere la non punibilità, perché rivelano sia l'offesa non tenue sia l'abitualità del comportamento.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sui precedenti penali e sulla negativa personalità dell'imputato; tale valutazione di merito è insindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità o contraddizione.
- In tema di pene sostitutive della pena detentiva breve, il giudice deve formulare una prognosi concreta e attuale sulla funzione rieducativa della misura e sulla capacità del condannato di rispettarne le prescrizioni, considerando la personalità nel suo divenire e le condizioni di vita esistenti al momento della richiesta.
- La motivazione sul diniego delle pene sostitutive è censurabile quando si limiti a richiamare astrattamente i precedenti penali senza spiegare perché essi, in concreto, rendano negativa la prognosi rieducativa e di rispetto delle prescrizioni, specie se la difesa allega elementi attuali favorevoli.
- rami
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