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Ordinanza

Ordinanza n. 65/2026 - Torino, Sezione 1

per l'esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 328 del 24.07.2025 di questo Tribunale, concernente l’impugnazione, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - “dell'ordinanza n. 3 del 28 giugno 2023 con cui il Comune di Fontaneto d'Agogna ha ordinato all'odierno ricorrente «di demolire il fabbricato costruito in assenza della prescritta Autorizzazione paesaggistica sull'area di sua proprietà, identificata al mappale n. 805 del NCEU» nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato o successivo”; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dal ricorrente il 22 dicembre 2023: - “della nota prot. n. 9060 del 16 ottobre 2023 con cui il Comune di Fontaneto d'Agogna ha respinto l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, relativamente agli interventi sul fondo identificato al mappale n. 805 del NCEU nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato o successivo, e in particolare, in quanto occorra, della nota prot. n. 9949 del 14 novembre 2023”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dal ricorrente il 1° luglio 2025: - “della nota prot. n. 4119 dell’8 maggio 2025 con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata del Comune di Fontaneto d'Agogna ha comunicato che la Giunta comunale ha deliberato la sospensione dell'istruttoria in merito all'istanza di P.d.C. ed accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria, depositata il 10 marzo 2025 - prot. n. 2129/2025 - Pratica n. 2025/20; - della delibera della Giunta comunale n. 29 del 6 maggio 2025; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato o successivo a quelli impugnati”;

Giustizia amministrativa202300674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare, rilevando che il Comune, nelle more, aveva posto in essere l’attività richiesta dall’ordinanza, ossia la richiesta del parere alla Soprintendenza sull’istanza di sanatoria. Le spese della presente fase processuale sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 328 del 24 luglio 2025, relativa alla richiesta di acquisizione del parere della Soprintendenza nell’ambito dell’istanza di sanatoria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato un’ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato realizzato in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, il diniego dell’istanza di accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica e, successivamente, gli atti comunali di sospensione dell’istruttoria relativa a una nuova istanza di permesso di costruire e di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria. Nella presente fase, il ricorrente ha proposto domanda di esecuzione, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., dell’ordinanza cautelare n. 328 del 24 luglio 2025. Nel corso dell’udienza ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Comune ha richiesto alla Soprintendenza il parere di competenza sull’istanza di sanatoria.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    La disposizione è stata individuata quale base processuale della domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare; l’intervenuta esecuzione dell’attività richiesta determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda esecutiva.

Massime di principio

  • La domanda di esecuzione di un’ordinanza cautelare diviene priva di oggetto quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adempie all’attività specificamente imposta dal provvedimento cautelare; in tal caso il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda esecutiva.
  • La cessazione della materia del contendere riferita alla fase di esecuzione di una misura cautelare non comporta necessariamente una decisione sul merito delle impugnazioni proposte contro gli atti amministrativi presupposti o connessi.
  • Le spese della fase processuale relativa all’esecuzione di un’ordinanza cautelare possono essere compensate quando la controversia presenti peculiarità tali da giustificare la deroga al criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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