Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 323/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro n. 1145/2024, pubblicata in data 01/11/2024.

Giustizia amministrativa202500348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La docente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro n. 1145/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, mediante l'emissione di buoni elettronici di importo pari a 500 euro per ciascun anno, oltre interessi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva accreditato le annualità spettanti e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese. Il Ministero e gli uffici scolastici si sono costituiti con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., perché la ricorrente non aveva depositato la prova documentale dell'intervenuto pagamento e quindi non risultava dimostrato il pieno soddisfacimento del credito riconosciuto dal giudicato. Tuttavia, ha interpretato la richiesta della difesa come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguente all'affermato accreditamento delle somme, e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza al giudicato, sulla quale la ricorrente ha fondato il ricorso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere richiede la prova del pieno soddisfacimento della pretesa azionata; in assenza della prova documentale del pagamento, il giudice non può adottare una pronuncia di merito in tal senso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando la parte rappresenti l'intervenuto soddisfacimento della pretesa senza fornire prova sufficiente per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato nella richiesta della ricorrente per la distrazione delle spese, ma non applicato in concreto poiché le spese sono state compensate.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza presuppone la prova documentale del pieno e concreto soddisfacimento della pretesa riconosciuta dal giudicato; la sola dichiarazione della parte non è sufficiente.
  • Quando la parte ricorrente dichiara che l'amministrazione ha dato esecuzione al giudicato, ma non deposita la prova dell'integrale adempimento, il giudice può interpretare tale dichiarazione come sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare il ricorso improcedibile, anziché cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche in un giudizio di ottemperanza quando, secondo la prospettazione della parte interessata, l'amministrazione abbia comunque soddisfatto la pretesa azionata, pur senza che siano integrati i presupposti probatori per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.