Sentenza n. 323/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro n. 1145/2024, pubblicata in data 01/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro n. 1145/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, mediante l'emissione di buoni elettronici di importo pari a 500 euro per ciascun anno, oltre interessi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva accreditato le annualità spettanti e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese. Il Ministero e gli uffici scolastici si sono costituiti con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., perché la ricorrente non aveva depositato la prova documentale dell'intervenuto pagamento e quindi non risultava dimostrato il pieno soddisfacimento del credito riconosciuto dal giudicato. Tuttavia, ha interpretato la richiesta della difesa come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguente all'affermato accreditamento delle somme, e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza al giudicato, sulla quale la ricorrente ha fondato il ricorso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere richiede la prova del pieno soddisfacimento della pretesa azionata; in assenza della prova documentale del pagamento, il giudice non può adottare una pronuncia di merito in tal senso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando la parte rappresenti l'intervenuto soddisfacimento della pretesa senza fornire prova sufficiente per la cessazione della materia del contendere.
art. 93 c.p.c.
Richiamato nella richiesta della ricorrente per la distrazione delle spese, ma non applicato in concreto poiché le spese sono state compensate.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza presuppone la prova documentale del pieno e concreto soddisfacimento della pretesa riconosciuta dal giudicato; la sola dichiarazione della parte non è sufficiente.
- Quando la parte ricorrente dichiara che l'amministrazione ha dato esecuzione al giudicato, ma non deposita la prova dell'integrale adempimento, il giudice può interpretare tale dichiarazione come sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare il ricorso improcedibile, anziché cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche in un giudizio di ottemperanza quando, secondo la prospettazione della parte interessata, l'amministrazione abbia comunque soddisfatto la pretesa azionata, pur senza che siano integrati i presupposti probatori per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
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